L'interruzione della prescrizione, operata nei confronti dell'assicuratore, ha effetti anche per il danneggiante assicurato
10 Marzo 2015
Massima
«Nei limiti dei massimali per i quali è stata stipulata l'assicurazione, si hanno due obbligazioni per la medesima prestazione (“eadem res debita”) e per la stessa causa (“eadem causa”), per cui assicuratore e danneggiante sono tenuti in solido al ristoro dei danni. Conseguentemente l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei debitori in solido, ha effetto riguardo agli altri creditori». Sintesi del fatto
Tizio adiva il Giudice di Pace di Napoli chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale allorché, alla guida della propria vespa, era tamponato da un'autovettura condotta da Sempronio e di proprietà di Caio. Avverso la sentenza di rigetto della domanda attorea per mancanza di prova, Tizio proponeva appello, chiedendo la condanna della Alfa Assicurazioni S.p.A., di Caio e di Sempronio al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non. Resisteva in giudizio Caio proponendo appello incidentale con cui reiterava le eccezioni sollevate in primo grado (incompetenza per valore, difetto di legittimazione passiva e prescrizione del diritto), nonché la domanda riconvenzionale di accertamento della perdita di possesso dell'autovettura alla data del sinistro. Anche la Alfa Assicurazioni S.p.A. si opponeva all'appello, chiedendone il rigetto. Dichiarate la contumacia di Sempronio e l'ammissibilità dell'appello incidentale proponibile anche quando la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall'art. 83, comma 3, c.p.c., v. Cass. civ., S.U., 14 settembre 2010, n. 19510, in Giust. civ. Mass. 2010, 9, 1228, limitandosi in ogni caso l'appellato a riproporre le eccezioni sollevate in primo grado, il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello principale condannando gli appellati, in solido, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei soccombenti. Secondo il giudice d'appello, la dinamica del sinistro, come dedotta dall'appellante, doveva ritenersi provata dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, essendo confermata dalla constatazione amichevole di incidente sottoscritta dal conducente dell'autovettura, nonché dalle dichiarazioni testimoniali. Poiché l'avvenuta collisione pone a carico del conducente dell'autovettura tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., in mancanza di prova contraria da parte del conducente stesso, che aveva anzi riconosciuto la propria responsabilità nella constatazione amichevole di incidente a sua firma, è stata affermata la responsabilità di quest'ultimo e del proprietario dell'autovettura ex art. 2054 comma 3 c.c.. Erano, invece, rigettate le eccezioni di incompetenza per valore e di prescrizione del diritto, avendo l'appellante prodotto gli atti di messa in mora notificati, con cadenza annuale, alla società assicuratrice, idonei ad interrompere la prescrizione prevista dall'art. 2947 c.c.. Né poteva affermarsi la prescrizione del diritto nei confronti del solo proprietario dell'autovettura, cui il danneggiato non aveva notificato atti di diffida di pagamento. Così in motivazione: «invero, come affermato dalla Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, nel caso di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi ed i rispettivi assicuratori nasce direttamente dalla regola generale di cui al comma 1 dell'art. 2055 c.c., secondo cui “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. Di conseguenza, l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei responsabili solidali ha efficacia anche nei confronti degli altri (cfr. Cass. civ., n. 2268/2006). Il medesimo principio vale nei confronti dei due debitori, solidali ex lege, danneggiante ed assicuratore: “(...) Nei limiti dei massimali per i quali è stata stipulata l'assicurazione, si hanno due obbligazioni per la medesima prestazione (eadem res debita) e per la stessa causa (eadem causa), per cui assicuratore e danneggiante sono tenuti in solido al ristoro dei danni. Conseguentemente l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei debitori in solido, ha effetto riguardo agli altri creditori». Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di mancato possesso dell'autovettura alla data del sinistro era rigettata, essendo rilevato in sentenza: «Se è vero che, come pacificamente affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. 4489/2002; 19599/2004; 14600/2005), “la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 51) è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, sicché le risultanze del predetto registro hanno un valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validità dell'atto traslativo, presunzione che può essere vinta con ogni mezzo di prova”, è anche vero che, stante l'ammissibilità della prova del trasferimento di proprietà dell'auto, in data antecedente al sinistro in argomento, il convenuto non ha fornito adeguata prova». Il consulente tecnico d'ufficio accertava che, a seguito dell'evento lesivo, Tizio aveva riportato un “colpo di frusta”, dal quale residuavano postumi permanenti nella misura del 1-2%. Il Tribunale ha ritenuto che alla fattispecie: «non possa applicarsi la disposizione dettata dal D.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” link normativa) che contiene due previsioni che incidono direttamente sui criteri di accertamento del danno alla salute; ovvero l'art. 32, commi 3-ter e 3-quater. (…). Le suddette due previsioni hanno inteso ancorare la liquidazione del danno biologico sia permanente, che temporaneo, in presenza di postumi micropermanenti ovvero in assenza completa di postumi, ad un rigoroso accertamento obiettivo. In sostanza, il legislatore nello stabilire che il danno biologico è risarcibile solo al cospetto di un pregiudizio clinico obiettivamente accertabile, ha precisato che per danno biologico deve intendersi non già il mero fastidio soggettivo, o disagio, o stress, bensì la compromissione dell'integrità psicofisica che sia suscettibile di essere accertata con criteri obiettivi e scientifici». Secondo il giudice d'appello le suddette disposizioni hanno «natura sostanziale e non processuale; conseguentemente, deve ritenersi che le stesse (in base all'art. 11 delle Disposizioni Preliminari sulla legge in generale) trovino applicazione limitatamente ai fatti illeciti verificatisi a decorrere dalla data del 24 marzo 2012 (entrata in vigore delle norme)». La questione
Gli atti di messa in mora notificati dal danneggiato all'assicuratore sono idonei ad interrompere la prescrizione del diritto risarcitorio anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante? Le soluzioni giuridiche
La sentenza in commento è conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità per danni da circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria a carico solidale dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14636, in Giustizia Civile Massimario 2014, Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10825, in Guida al diritto 2007, 32, 64 (s.m)). Come affermato da tempo dalla giurisprudenza (Trib. Modena, 23 ottobre 1978, in Resp. civ. e prev. 1979, 83; Trib. Modena, 12 ottobre 1978, in Dir. economia assicur. (dal 2012 Dir. e Fiscalità assicur.) 1979, 301.), essendo configurabili, entro i limiti dei massimali per i quali è stata stipulata l'assicurazione, due obbligazioni per la medesima prestazione e per la stessa causa, l'assicuratore e il danneggiante sono tenuti in solido al risarcimento dei danni. L'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei debitori solidali ha, dunque, effetto riguardo agli altri creditori (art. 1310 c.c.). Osservazioni
Nell'ipotesi in cui, instaurato un giudizio per responsabilità civile automobilistica, il proprietario del veicolo danneggiante eccepisca la prescrizione del diritto risarcitorio dell'attore per mancanza di atti interruttivi nei suoi confronti, la suddetta eccezione non potrà trovare accoglimento laddove si accerti, previa idonea allegazione e dimostrazione, che sono stati compiuti dal danneggiato tali atti nei confronti degli altri condebitori solidali, segnatamente nei riguardi della società assicuratrice. Gli atti di messa in mora notificati dal danneggiato all'assicuratore hanno efficacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento, anche nei confronti degli altri coobbligati solidali. |