La rendita indennitaria INAIL comprensiva del danno biologico e del danno alla capacità lavorativa generica, va dedotto dal calcolo del danno differenziale

Rodolfo Berti
10 Settembre 2014

Il danno differenziale deve essere determinato sottraendo dal risarcimento del danno complessivo, liquidato secondo i criteri civilistici, quello delle prestazioni liquidate dall'INAIL, considerato l'indennizzo medesimo come un ristoro unitario, comprensivo della lesione patrimoniale, onde impedire che il danneggiato percepisca un ingiustificata locupletazione.
Massima

App. Milano, Sez. IV Civ., 20 marzo 2014 n. 1061

Il danno differenziale deve essere determinato sottraendo dal risarcimento del danno complessivo, liquidato secondo i criteri civilistici, quello delle prestazioni liquidate dall'INAIL, considerato l'indennizzo medesimo come un ristoro unitario, comprensivo della lesione patrimoniale, onde impedire che il danneggiato percepisca un ingiustificata locupletazione.

Sintesi del fatto

Il Tribunale di Varese ha respinto la domanda di M.F. di risarcimento del danno differenziale subito in conseguenza di un incidente stradale, sostenendo che la rendita erogatagli dall'INAIL fosse già totalmente reintegrativa delle perdite non patrimoniali valutate civilisticamente.

N.F. ha appellato la sentenza affermando che ai fini del calcolo civilistico del danno differenziale, va dedotta solo quella parte della prestazioni INAIL afferente al danno biologico e non quella relativa al danno patrimoniale peraltro mai richiesto.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in commento, reputa infondato il motivo e respinge il ricorso ritenendo che, sia che si voglia considerare il danno alla capacità lavorativa generica come danno patrimoniale o che lo si voglia invece intendere compreso nel danno biologico, il danno differenziale, cioè quella parte di danno civilisticamente liquidato non coperto dalla prestazione indennitaria dell'INAIL, dovrà essere calcolato “sottraendo dall'importo del danno quello delle prestazioni liquidate dall'INAIL, …” da ritenere “un ristoro unitario comprensivo della lesione patrimoniale” sicché, se non venisse dedotta detta prestazione dal calcolo del differenziale, il danneggiato si arricchirebbe di un ingiusto risarcimento duplicativo.

La questione

Va preliminarmente stabilito se la rendita erogata dall'INAIL ex art. 13 del D.lgs. n. 38/00, indennizzi il lavoratore non solo per il danno biologico ma anche per quello patrimoniale, essendo liquidata anche su basi stipendiali per poi verificare se si tratti di danno alla capacità lavorativa specifica o generica rientrando quest'ultima nel complessivo danno biologico che l'INAIL indennizza anche per gli aspetti dinamico-relazionali.

Infine va stabilito quale parte dell'erogazione indennitaria vada dedotta dal danno differenziale o se invece debba essere totalmente dedotta quale ristoro unitario.

Le soluzioni giuridiche

L'INAIL indennizza il lavoratore danneggiato liquidandogli il danno biologico calcolato secondo le Tabelle allegate all'art. 13 del D.lgs.n. 38/00 e se la lesione permanente supera il 16%, eroga un ulteriore quota di rendita che viene calcolata sulla retribuzione, anche se non vi è stata perdita patrimoniale né una riduzione della capacità lavorativa specifica.

Infatti si tratta di un indennizzo che non ha lo scopo reintegrativo tipico invece del risarcimento sicchè la sua erogazione prescinde non solo dalla responsabilità ma anche dalla sussistenza dell'effettivo danno patrimoniale perché si presume che le lesioni permanenti che superino il 16% possano incidere non solo sulla capacità lavorativa specifica ma anche su quella generica che rientra nel danno biologico (Cass. n. 908/2013) e quindi va interamente dedotto dal calcolo civilistico del danno differenziale perché se si deducesse solo la quota relativa al danno biologico, il danneggiato otterrebbe un risarcimento del danno differenziale maggiore del dovuto arricchendosi indebitamente di quella parte in più che gli viene risarcita.

Per chiarire, poniamo il caso che l'intero danno non patrimoniale, civilisticamente calcolato, ammonti ad Euro 100,00 mentre la prestazione indennitaria erogata sotto forma di rendita dall'INAIL ammonti a complessivi Euro 80 di cui 40 per il danno biologico e 40 per quello patrimoniale: se si deducesse solo quella parte della prestazione relativa al danno biologico, cioè Euro 40, il danneggiato percepirebbe la differenza, cioè Euro 60 ma così facendo prenderebbe ancora una volta Euro 40 dal responsabile civile che ha invece già ricevuto dalla prestazione INAIL lucupletando in tal modo il danno.

Si dovrà inoltre tenere conto che l'importo della prestazione indennitaria viene comunque richiesto dall'INAIL, mediante surroga, al responsabile civile che si troverebbe così a dover pagare due volte lo stesso danno.

Deducendo invece dal valore complessivo del danno l'intero valore della prestazione INAIL pari a 80, il danno differenziale spettante al lavoratore danneggiato sarebbe di Euro 20 cioè solo quella parte di risarcimento non coperto dall'INAIL.

Diversa è l'ipotesi in cui vi sia stata una riduzione o una totale perdita della capacità lavorativa specifica, con perdita dello stipendio per il superamento del periodo di comporto (come nella fattispecie) perché, qualora non venga richiesto il danno patrimoniale al responsabile civile perché già coperto dall'indennizzo INAIL, solo la componente biologica della prestazione dovrà essere dedotta dal complessivo calcolo dovendo il responsabile civile rimborsare solo l'INAIL dell'indennizzo patrimoniale erogato e non risarcirlo dal danneggiato che così lo prenderebbe due volte.

Se invece viene richiesto anche il danno patrimoniale da lucro cessante, qualora l'indennizzo INAIL sia inferiore al danno civilistico, previa deduzione della quota già coperta dalla rendita, dovrà essere liquidata la differenza in più.

Osservazioni e suggerimenti

La Corte di Appello ha fondato la propria motivazione sulla sentenza della Suprema Corte n. 10035/04, che però si riferisce alle prestazioni INAIL secondo il T.U. del 1965, aventi tutte natura esclusivamente patrimoniale ed è quindi evidente che l'importo erogato a quel titolo debba essere totalmente dedotto dal danno patrimoniale, se richiesto, senza però comprimere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale (Corte Cost. n. 845/1991).

Ma laddove la prestazione avvenga a sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/00, data la natura mista della erogazione destinata a indennizzare sia il danno biologico che quello patrimoniale, si dovrà fare riferimento alla domanda così come proposta sicché sarà onere della parte precisare e specificare la propria richiesta sia per ciò che attiene il danno biologico sia per ciò che attiene il danno patrimoniale, provando l'esistenza dell'uno e dell'altro e soprattutto se sussistano danni ulteriori o maggiori, calcolati civilisticamente, non compresi dalla copertura INAIL.