Responsabilità del committente per danno a terzi: presupposti e limiti

Antonio Zabbia
10 Novembre 2014

Attesa l'autonomia che contraddistingue la posizione dell'appaltatore nell'ambito del contratto di appalto, costui è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella realizzazione dell'opera o del servizio cui si è obbligato, salve le ipotesi di ingerenza del committente con direttive vincolanti o di presenza degli estremi della culpa in eligendo, la quale si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.Al fine della configurazione di una culpa in eligendo, l'accertamento in sé del ridotto numero di dipendenti dell'appaltatore, ove non adeguatamente posto in relazione con la specificità delle opere oggetto dell'appalto, l'assenza in cantiere del responsabile della sicurezza e la limitata presenza del direttore dei lavori, non sono elementi sufficienti a far ritenere che l'impresa scelta sia incapace di eseguire i lavori appaltati.
Massima

Trib. Milano, sez. X civ. 8 maggio 2014, n. 5885

Attesa l'autonomia che contraddistingue la posizione dell'appaltatore nell'ambito del contratto di appalto, costui è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella realizzazione dell'opera o del servizio cui si è obbligato, salve le ipotesi di ingerenza del committente con direttive vincolanti o di presenza degli estremi della culpa in eligendo, la quale si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.

Al fine della configurazione di una culpa in eligendo, l'accertamento in sé del ridotto numero di dipendenti dell'appaltatore, ove non adeguatamente posto in relazione con la specificità delle opere oggetto dell'appalto, l'assenza in cantiere del responsabile della sicurezza e la limitata presenza del direttore dei lavori, non sono elementi sufficienti a far ritenere che l'impresa scelta sia incapace di eseguire i lavori appaltati.

Sintesi del fatto

Tizio affidava all'impresa Alfa s.r.l. l'appalto per la realizzazione di opere edili nell'appartamento di sua proprietà. Nel corso della sua esecuzione venivano arrecati danni nell'appartamento di Caio e Sempronio, i quali convenivano in giudizio l'impresa Alfa srl (appaltatrice) e Tizio (committente) per ottenere la loro condanna al risarcimento del pregiudizio subito.

Nel corso del giudizio l'impresa appaltatrice ammetteva la propria responsabilità, contestando invece l'entità del risarcimento dei danni richiesto dagli attori.

Quanto alla posizione del committente, gli attori assumevano che vi sarebbe stata sua colpa nella scelta dell'appaltatrice, in quanto inadeguata ad eseguire i lavori appaltati e ne chiedevano, pertanto, la condanna al risarcimento del danno. La relativa domanda è stata respinta.

La questione

Alla luce dei requisiti del modello contrattuale di appalto - come risultano dalla nozione contenuta nell'art. 1655 c.c. - occorre verificare su quale delle parti del rapporto gravi la responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle opere oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ed in particolare in quali ipotesi ed entro quali limiti sia configurabile una responsabilità del committente, esclusiva o concorrente con quella dell'appaltatore.

Le soluzioni giuridiche

Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere per un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio, verso un corrispettivo in danaro.

Oltre ad una tipica onerosità, dalla nozione legislativa emergono quali caratteristiche essenziali del modello contrattuale l'assunzione dell'obbligo di fornire un determinato risultato (compimento di un'opera o un servizio e non la mera prestazione di una determinata quantità di lavoro), l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio (economico) connesso alla realizzazione dell'opera.

La dottrina ha evidenziato come tali profili siano strettamente connessi tra loro, rilevando che “la gestione a proprio rischio sottolinea l'assunzione dell'impegno a fornire un determinato risultato, mentre l'organizzazione di mezzi necessari presuppone autonomia (della posizione propria) dell'appaltatore rispetto al committente” (O. Cagnasso, v. Appalto nel diritto privato, in DCo, I, 166).

In relazione a tale ultimo profilo, è ampiamente riconosciuto dalla dottrina (e dalla giurisprudenza) che l'autonomia dell'appaltatore -la quale si sostanzia nell'assenza di un vincolo di subordinazione nei confronti del committente (cfr. M. Stolfi, Appalto -contratto di-, in Enciclopedia del Diritto, II, 629)- sebbene non espressamente menzionata nella disposizione normativa definitoria, assume, in positivo, un rilevanza centrale tanto nella configurazione delle posizioni reciproche delle parti nell'ambito del rapporto contrattuale, quanto nei rapporti tra le stesse ed i terzi che in occasione dell'esecuzione del contratto vengano ad essere incisi nella propria sfera giuridica e vale, in negativo – cioè nei termini di una sua esclusione o compressione in correlazione a certe forme di ingerenza del committente- a ricondurre l'operazione negoziale a figure contrattuali diverse (come il lavoro a cottimo, l'esecuzione di lavori in economia e il c.d. appalto a regia). (Per l'esclusione di tali figure dallo schema dell'appalto cfr. M. Stolfi, cit., 632; in relazione all'appalto “a regia”, contra cfr. L. V. Moscarini, L'appalto, in Trattato di Diritto Privato, diretto da P. Rescigno, Obbligazioni e contratti III, vol 11, 710; ampiamente, sul tema della coesistenza nel contratto di appalto di profili diversi di autonomia -gestionale/organizzativa e tecnica- e sulla loro diversa rilevanza cfr. F. Cappai, Autonomia e responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera, in Resp. Civ. e prev., fasc. 6, 2005, 1303 e seg.).

Più specificatamente, per ciò che interessa in questa sede, l'autonomia che contraddistingue la posizione dell'appaltatore, intesa sia in relazione all'organizzazione dell'apparato produttivo ed alla gestione del processo esecutivo, sia come discrezionalità nell'adozione delle soluzioni tecniche più idonee per la realizzazione del risultato perseguito -autonomia tecnica-, esercita una decisiva incidenza sotto il profilo della configurazione delle responsabilità connesse all'esecuzione del contratto ed in particolare di quella per i danni arrecati ai terzi.

Inserendosi nel quadro interpretativo ora delineato, un consolidato orientamento giurisprudenziale – espressamente condiviso dal giudice di prime cure nella sentenza in commento, cfr. Cass. civ. sez. Lav., n. 4361/2005; Cass. civ. n. 538/2012; Cass. civ. n. 7755/2006; Cass. civ. n. 15782/2006; Cass. civ. n.13131/2006; Cass. civ. n. 11371/2006; Cass. civ. n. 11478/2004; Cass. civ. n. 7499/2004- rileva che “l'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera” (Cass. civ. sez. III, sent., 21 giugno 2004 n. 11478), “mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento ed alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto” (Cass. civ., sez. Lav. n. 4361/2005, cfr. sul tema nota n. 9).

Pur mantenendo fermo tale principio, la giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto uno spazio per la configurazione di una responsabilità del committente, esclusiva o concorrente (ed in tal caso solidale con quella dell'appaltatore), per i danni a terzi, definendone presupposti e limiti (sull'efficacia delle clausole contrattuali di esonero della responsabilità del committente verso terzi cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 17 febbraio 2012, n. 2363. La Corte ha affermato che “la clausola di un contratto di appalto nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando elusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto”).

In primo luogo si è ritenuto che una corresponsabilità del committente possa configurarsi in caso di una specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. dal precetto di neminem laedere (cfr. Cass. civ. sez. III, sent., 21 giugno 2004 n. 11478. Sui termini di configurabilità di un dovere di controllo in capo alla committente vedi Cass. civ., 1 giugno 2006, n. 13131).

Ancora in termini di corresponsabilità si deve discorrere qualora il committente si sia ingerito nei lavori con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore. La responsabilità del committente rimane diretta (per fatto proprio), ma assume i caratteri della esclusività, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister (ex multis, Cass. civ. sez. III, sent., 20 settembre 2011 n. 19132; conforme, Cass. civ. sez. III, sent., 21 giugno 2004 n. 11478. Sul tema della responsabilità ed irresponsabilità dell'appaltatore cfr. l'ampia riflessione di F. Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità dell'appaltatore, in Resp. Civ. e prev., fasc. 4-5, 2000, 887).

La responsabilità dell'appaltatore è pertanto da escludersi esclusivamente nell'ipotesi in cui costui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa e di vaglio critico (Così Cass. civ. sez. III, sent., 25 settembre 12 n. 16254).

In relazione a tali ultime ipotesi è stato però ulteriormente precisato che “non sussiste responsabilità del committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro” (Cass. civ. sez. III, sent., 20 settembre 2011 n. 19132; conforme Cass. civ. sez. III, sent., 25settembre 2012, n. 16254).

Un ulteriore ed autonomo spazio per la configurabilità di una responsabilità concorrente (ed indiretta) del committente per i danni patiti dai terzi è stato individuato dalla costante giurisprudenza nell'ipotesi di riferibilità a lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo, cioè per avere egli affidato il compimento dell'opera o del servizio ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto (cfr. Cass. civ. sez. III, sent., 21 giugno 2004 n. 11478 e Cass. 12 luglio 2006, n. 15782 e più recenti sent. Cass. civ., 20 settembre 2011, n. 19132, Cass. civ. sent., 17 gennaio 2012, n. 538 e Cass. civ. sent., 25 settembre 2012 n. 16254).

La sussistenza di tale circostanza costituisce oggetto di uno specifico onere probatorio (oltre che di allegazione) incombente sulla parte che invoca a tale titolo la responsabilità del committente ed impone alla stessa la prova di elementi espressivi della assoluta inidoneità dell'impresa appaltatrice, da apprezzarsi in relazione alla specifica natura e consistenza delle opere o servizi oggetto del contratto (analogo onere sussiste in relazione alle altre ipotesi di responsabilità del committente) (Cfr. sul tema Cass. civ., 1 giugno 2006, n. 13131).

In questa direzione si collocano le valutazioni del Tribunale di Milano, che ha, appunto, rilevato l'assenza di elementi di prova che potessero far affermare la responsabilità della committente. In particolare, innanzi all'allegazione degli attori circa la sussistenza di colpa della committente nella scelta dell'appaltatrice, da essi riconducibile al ridotto numero dei dipendenti ed al possibile intervento di un subappaltatore, il Giudice di prime cure ha ritenuto tali circostanze elementi non sufficienti in sé a far ritenere l'impresa incapace di eseguire i lavori appaltati (analogo giudizio di irrilevanza è stato espresso in relazione alle circostanze della segnalata assenza in cantiere del responsabile della sicurezza e della limitata presenza del direttore dei lavori).

A diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire solo ove la ridotta dimensione dell'impresa fosse stata posta dagli attori in relazione con il tipo di lavori concretamente affidati, così da consentite al giudicante di apprezzarne l'inadeguatezza, non potendo di converso configurarsi un potere di ricerca della prova da parte del Giudice (sul tema cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 12 luglio 2006, n. 15782 per la quale al fine della prova degli estremi della culpa in eligendo non è sufficiente che la celta dell'impresa sia stata effettuata sulla base del mero preventivo e quindi del miglior prezzo, trattandosi di regola generale seguita anche dalle amministrazioni pubbliche).

Attesa l'insussistenza degli altri presupposti per la configurazione di una responsabilità della committente per il danno patito dagli attori, l'inadempimento dell'onere probatorio in relazione al profilo della culpa in eligendo ha determinato il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti della committente.

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