Non bastano le presunzioni semplici a provare la riduzione della capacità lavorativa specifica
11 Aprile 2014
Massima
Cass. civ., s ez. III, sent., 5 febbraio 2013 n. 2644 Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette "micropermanenti", le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà.
L'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o -trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - avrebbe presumibilmente svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che, in presenza di specifiche allegazioni, può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica.
Sintesi del fatto
Tizio, mentre era alla guida di un ciclomotore, rimaneva coinvolto in un incidente con l'autovettura guidata dal proprietario Caio e chiedeva a quest'ultimo quale responsabile e alla sua compagnia assicuratrice il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Il Tribunale riconosceva l'esclusiva responsabilità di Caio e lo condannava in solido con la propria compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni subiti da Tizio, escludendo tuttavia la sua richiesta di risarcimento per il danno alla capacità lavorativa specifica. La sentenza veniva appellata da Tizio. La Corte d'Appello (tra l'altro) rigettava la domanda di Tizio condannandolo alle spese. E ciò sui seguenti presupposti: a) l'appellante non aveva dimostrato l'esercizio in concreto della dedotta attività professionale di istruttore di arti marziali. Ed infatti, Tizio aveva conseguito il diploma circa un anno dopo il sinistro de quo, ed in ogni caso l'attestato di abilitazione alla professione non era di per sé solo sufficiente ad attestare il suo concreto svolgimento. b) Nessuna prova era stata fornita in ordine al reddito ove percepito dalla detta attività. c) Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il CTU in corso di causa, pur non avendo escluso a priori una ripercussione sfavorevole sulle attività lavorative prospettate da Tizio, non aveva potuto comunque riconoscere una percentuale di invalidità con riferimento alla sua capacità lavorativa specifica e aveva pertanto concluso per l'inesistenza di elementi sufficienti per valutarne correttamente in percentuale gli esiti permanenti. Avverso questa sentenza proponeva ricorso principale Tizio. In motivazione “E' pur vero, infatti, che, come affermato da questa Corte, il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette 'micropermanenti', le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà (..) Se, alla luce del riportato principio, è, dunque, configurabile, in tesi, nel caso all'esame, il danno di cui si discute, tuttavia l'aggravio, in concreto, nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato. Nella specie, tuttavia, tale prova difetta e, anzi, la circostanza che il ricorrente abbia conseguito il diploma di istruttore di arti marziali successivamente al sinistro di cui si discute in causa (e precisamente dopo circa un anno) conferma sostanzialmente la mancanza del danno in concreto. Peraltro questa Corte ha più volte affermato che l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o -trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che, in presenza di specifiche allegazioni, può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (..)”.
La questione
La questione in esame è la seguente: in ipotesi di fatto illecito lesivo della persona, provata la riduzione della capacità lavorativa specifica con entità tale da farla fuoriuscire dalle cosiddette “micro permanenti” e accertato un danno biologico permanente con postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, il danno patrimoniale futuro rappresentato da una riduzione della capacità di guadagno può essere valutato su base prognostica permettendo al danneggiato di avvalersi anche di presunzioni semplici o deve essere accertato in concreto tramite prova che il soggetto leso svolgesse e avrebbe presumibilmente svolto un'attività produttiva di reddito? E la liquidazione del danno conseguente può essere fatta in modo automatico o deve essere oggetto di prova specifica da parte del danneggiato?
Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza colloca il danno da incapacità lavorativa specifica, nell'ambito del danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c.) e fuori dal contesto del danno non patrimoniale (ex artt. 2059 c.c.) e La giurisprudenza ha riconosciuto spesso in passato tale posta di danno patrimoniale, anche tramite presunzioni semplici (ex artt. 2727 c.c. e ss.) e pressoché automaticamente, in presenza di un elevato grado di invalidità permanente (v. Cass. 25 gennaio 2008 n. 1690). Attualmente viene viceversa richiesto un accertamento dell'incapacità lavorativa assai più rigoroso. Il CTU medico legale è chiamato ad uno specifico accertamento dell'incapacità lavorativa, che non è necessariamente consequenziale al grado di danno biologico accertato e non dà sempre luogo ad un risarcimento. La sentenza in commento, infatti, conferma l'attualità del più restrittivo orientamento secondo il quale il mero accertamento di postumi incidenti in misura anche significativa sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato non è presupposto sufficiente per affermare una consequenziale riduzione di capacità dello stesso di produrre reddito e di mutuare di conseguenza un automatico diritto risarcitorio. Il danneggiato rimane gravato ex art. 2697 e 1223 c.c., dell'onere provare i fatti costitutivi di questa voce di danno patrimoniale. E ciò con particolare riferimento alla dimostrazione in concreto dello svolgimento della attività e della produttività di reddito della stessa che ben può essere riferita al futuro a basi presuntive. L'inesistenza di automatismi coinvolge anche la liquidazione del danno che non può essere riferita a calcoli tabellari ma onera il danneggiato alla sua prova da rendere mediante adeguate allegazioni ovvero anche in via presuntiva.
Osservazioni e suggerimenti pratici
L'adeguamento alle indicazioni giurisprudenziali, impone al danneggiato di provare immediatamente e per tabulas: a) l'attività lavorativa svolta e/o in procinto di essere praticata, ove possibile mediante allegazione di diplomi, titolo di studio se autonoma, ovvero di proposta lavorativa qualificata da certezza di data, ovvero se dipendente mediante produzione del contratto di assunzione completo della indicazione delle mansioni svolte. Può risultare utile allo scopo anche l'allegazione di una sintetica relazione di uno esperto (es. consulente del lavoro) predisposta sempre sulla base di elementi documentali da produrre agli atti. b) L'entità degli emolumenti percepiti ante e post sinistro ovvero di quelli medi propri della tipologia lavorativa del danneggiato e delle mansioni dallo stesso svolte o che questi era in procinto di svolgere. Il convenuto sarà a sua volta onerato della contestazione analitica delle deduzioni e delle prove offerte dal danneggiato in ossequi al disposto di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c. L'istruttoria verrà espletata sulle circostanze di fatto e per tramite di CTU medico legale cui verrà dettato quesito atto ad accertare anche l'incapacità lavorativa della vittima. L'accertamento in capo al danneggiato di una mero aggravio dell'attività lavorativa in termini di sua gravosità impedirà al giudice di liquidare risarcimenti a titolo di danno patrimoniale, ma legittimerà una adeguata personalizzazione del danno. Conclusioni
L'attuale orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità va consolidandosi ed impone al danneggiato che aspira ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità specifica, di assolvere ad oneri probatori rigorosi. Su tali presupposti, la possibilità di ricorrere alla presunzione semplice, andrà verosimilmente a ridursi ulteriormente imponendo al difensore del danneggiato una attenta attività istruttoria preliminare alla instaurazione del contenzioso.
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