La prescrizione prevista per il reato si applica anche alla responsabilità contrattuale indiretta
12 Gennaio 2015
Massime
Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2014, n. 24347 e Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2014, n. 24348
“In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto-reato, la disposizione dell'art. 2497, comma 3, c.c., che prevede una disciplina di collegamento con la normativa penale in tutti quei casi in cui la tutela civile venga ad incrociarsi con la protezione che l'ordinamento penale accorda a determinate fattispecie, va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché questo sia considerato dalla legge come reato (nella specie: il termine più lungo previsto per il reato di omicidio colposo è stato ritenuto applicabile anche all'azione risarcitoria contrattuale esperita ex art. 409 cod. nav. contro il vettore marittimo da un congiunto di un passeggero deceduto a bordo di un aliscafo, essendo tale evento addebitabile alla condotta penalmente rilevante del comandante)”.
“In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto-reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo cui, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per questo è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie: il termine più lungo previsto per il reato di omicidio colposo è stato ritenuto applicabile anche all'azione risarcitoria contrattuale esperita ex art. 409 cod. nav. contro il vettore marittimo da un congiunto di un passeggero deceduto a bordo di un aliscafo, essendo tale evento addebitabile alla condotta penalmente rilevante del comandante)”.
“In tema di trasporto marittimo di persone l'art. 274 cod. nav. («Responsabilità dell'armatore») detta una disposizione speciale e, come tale, prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all'art. 2049 c.c., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore, che rimane soggetta alle norme del c.c. (art. 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione, dovendosi includere fra tali ultime ipotesi anche il generico obbligo di prudenza e di perizia nella gestione della navigazione ed in particolare quello di effettuare correttamente le manovre della nave ivi compresa quella di attracco. A quest'ultimo riguardo trova applicazione la presunzione di responsabilità, recata dall'art. 1681 c.c. e dall'art. 409 cod. nav., per cui il vettore resta liberato dalla responsabilità presunta a suo carico, qualora dimostri che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero di non averlo potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Pertanto, occorre che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilità, il giudice di merito accerti nel caso concreto le modalità dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui, con la conseguenza che, nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo”.
Sintesi del fatto
Le due sentenze “gemelle” in commento sono intervenute in relazione alle azioni risarcitorie (in primis contrattuali ex art. 409 cod. nav.) promosse dai famigliari (la sorella e la madre) di una passeggera deceduta in occasione del naufragio dell'aliscafo «Giorgione» della Siremar S.p.A., finito la sera del 9 agosto 2007 contro una scogliera frangiflutti mentre faceva il suo ingresso nel porto di Trapani. Con sentenza emessa nel 2008 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il comandante dell'aliscafo era stato giudicato responsabile del decesso della trasportata e, quindi, nel 2011 le due congiunte di questa avevano proposto separate domande di ammissione al passivo della Siremar sulle indennità dovute dall'assicuratore. Entrambe avevano sostenuto la responsabilità della Siremar sia quale società datoriale del comandante, sia perché nella sua qualità di armatore e vettore marittimo era tenuta al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri. Il giudice delegato aveva escluso l'ammissione al passivo, rilevando come fosse stato ritenuto penalmente responsabile dell'incidente soltanto il comandante e che, dunque, difettasse la prova in ordine all'esistenza del credito ed alla sua quantificazione. Con ricorsi in opposizione allo stato passivo le danneggiate avevano insistito per l'ammissione, ma il Tribunale di Roma aveva rigettato tali pretese con riferimento sia alla responsabilità contrattuale in quanto prescritta, sia a quella extracontrattuale perché infondata. In particolare, il magistrato romano, in relazione alla prescrizione dell'azione contrattuale, aveva evocato il combinato disposto degli artt. 409 («Responsabilità del vettore per danni alle persone») e 418 («Prescrizione») cod. nav., sostenendo l'intervenuto decorso del termine semestrale previsto da quest'ultimo articolo per i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e la relativa responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero. Le due vittime, pertanto, si erano trovate costrette a ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha riformato le sentenze impugnate innanzitutto quanto alla declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione contrattuale, ritenendo anche per questa senz'altro applicabile il comma 3 dell'art. 2947 c.c. La questione
La questione, che la Suprema corte ha dovuto affrontare in punto prescrizione, era essenzialmente la seguente: può l'art. 2947, comma 3, trovare applicazione anche in relazione alla responsabilità contrattuale? Le soluzioni giuridiche
La Cassazione, nelle due sentenze in disamina, ha fornito una risposta senz'altro positiva al predetto quesito. Infatti, con riferimento al combinato disposto degli artt. 409 e 418 cod. nav. e, quindi, alla questione della prescrizione dei diritti risarcitori derivanti dall'inadempimento del contratto di trasporto marittimo di persone, la Cassazione, innanzitutto, ha affermato il seguente principio: “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 c.c. (secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”. A questo primo rilievo la Suprema corte ha aggiunto un'ulteriore considerazione: “la disposizione dell'art. 2497 c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato”, “prevedendo essa una disciplina di collegamento con la normativa penale in tutti quei casi in cui la tutela civile venga a incrociarsi con la protezione che l'ordinamento penale accorda a determinate fattispecie”. Muovendo da tali principi, la Cassazione, rilevando come il caso oggetto di causa fosse “senza dubbio riferibile al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito costituito dall'omicidio colposo, addebitabile al comandante dell'aliscafo”, ha, quindi, concluso per la sicura applicabilità del più lungo termine, previsto per tale reato, all'azione contrattuale promossa dalle danneggiate nei confronti dell'armatore. Ciò illustrato, occorre sottolineare come in giurisprudenza sia del tutto pacifico il primo principio, ripreso dalle due sentenze “gemelle”, per cui il termine più lungo previsto per la fattispecie di reato si applica tanto contro la persona penalmente imputabile quanto contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e che possono essere rimasti estranei al processo penale (per esempio, il proprietario del veicolo per il reato commesso dal conducente, i genitori per il fatto criminoso del figlio minore, i padroni od i committenti per i crimini dei preposti, una struttura sanitaria per l'operato dei suoi ausiliari, il Ministero della Salute per il mancato controllo, da parte dei suoi funzionari, sulla pericolosità degli emoderivati, l'armatore per le condotte del comandante della nave). A conferma di ciò cfr.: Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28464; Cass. civ., Sez. III, 25 luglio 2008, n. 20437; Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2001, n. 12357; Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 1989, n. 729; Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 1989, n. 3207; Cass. civ., 24 aprile 1981, n. 2458; Cass. civ., 19 dicembre 1980, n. 6557; Cass. civ., 20 febbraio 1979, n. 1098; Cass. civ., 28 ottobre 1978, n. 4937; Cass. civ., 14 novembre 1975, n. 3843; Cass., S.U., 14 giugno 1967, n. 1329; Cass. civ., 9 giugno 1961, n. 1335. In ordine a tale impostazione l'unico elemento di novità delle sentenze in commento è costituito dall'avere applicato il predetto principio anche con riferimento alla responsabilità da inadempimento del vettore marittimo per le condotte criminose poste in essere dal comandante della nave. Neppure inedita è l'affermazione per cui la disposizione dell'art. 2497, comma 3, c.c. va riferita sia alla responsabilità extracontrattuale che a quella contrattuale: cfr. già, nel medesimo segno, Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 2009, n. 5009; S.U. civ., 18 febbraio 1997, n. 1479; Cass. civ., Sez. III, 1 marzo 1994, n. 2012. Sennonché a questo indirizzo si contrappongono le seguenti pronunce: Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27713 e Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 1996, n. 2432. Queste ultime sentenze non spiegano perché il comma 3 dovrebbe riguardare le sole azioni risarcitorie extracontrattuali. Di contro, Cass. civ., Sez. III, 1 marzo 1994, n. 2012 ha individuato il fondamento della soluzione, ora ribadita dalle sentenze “gemelle”, direttamente nella lettera della norma: “Tale disposizione va ovviamente riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che al danno da fatto illecito extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato, e ciò lo si desume dalla lettera della disposizione predetta allorché la stessa contiene l'affermazione “in ogni caso” il che fa ovviamente riferimento a qualsiasi comportamento che cagioni ad altri un danno ingiusto derivante, si ripete, sia dalla responsabilità contrattuale che da quella precontrattuale od extracontrattuale”.
Condivisibile è l'estensione al campo della responsabilità contrattuale indiretta del principio per cui il termine più lungo previsto per il reato si applica anche contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. Esso è in linea con gli obiettivi perseguiti dal comma 3 dell'art. 2947 c.c.; del resto non avrebbe senso circoscrivere la sua operatività alla sola responsabilità indiretta azionata extracontrattualmente: perché mai il suesposto principio dovrebbe operare in relazione all'art. 2049 c.c. e non già con riferimento all'art. 1228 c.c., dato che sotto entrambi questi regimi il debitore risponde oggettivamente per il dolo o la colpa dei soggetti a lui riconducibili? Per quanto concerne il principio per cui il comma 3 va riferito anche alla responsabilità da inadempimento, esso risulta corretto alla luce delle seguenti considerazioni:
A livello pratico si consiglia quanto segue:
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