Responsabilità del gestore di un impianto sportivo
13 Maggio 2014
Massima
Cass. c iv., sez. V I, o rd ., 30 agosto 2013 n. 19998 Il proprietario o gestore di un campo di gioco e' responsabile, ai sensi dell' articolo 2051 c.c. Sintesi del fatto
Il gestore di un impianto sportivo adibito al gioco del “calcetto” ricorre in Cassazione censurando la sentenza di condanna con la quale la Corte di Appello de L'Aquila lo aveva ritenuto responsabile per le lesioni subite da un giocatore, caduto durante un partita, nel campo gestito dal ricorrente. Si duole l'istante, con l'unitario motivo, per la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 2051 c.c . La questione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo di contro che la gravata sentenza applichi correttamente l'ormai consolidato orientamento della stessa Suprema Corte per il quale “la responsabilità per le cose in custodia, prevista dall' articolo 2051 c.c. Cass., ord . 11 marzo 2011, n. 5910 Le soluzioni giuridiche
L'allegazione e la prova del fortuito – che può anche consistere nel rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque nella concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, se non appunto in ipotesi di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso o di terzi – deve essere prospettata ed offerta dal custode citato in giudizio fin dalle prime difese nei gradi di merito. L'esclusione del fortuito, nel caso prospettato, era invece stata posta a base della sentenza di primo grado, sicché era onere del ricorrente stesso riportare nel ricorso i passaggi degli atti dei gradi di merito - con l'indicazione della relativa sede processuale di produzione - in cui tale ratio decidendi era stata contestata, al fine di escludere la novità della censura in sede di legittimità. Deve essere altresì rammentato che il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di cui all' articolo 366 c.p.c. Osservazioni e suggerimenti pratici
In via generale, gli enti tenuti alla gestione ed alla manutenzione dei beni utilizzati ed aperti al pubblico, rispondono, quali custodi, sia in forza dell' art. 2043 c.c. art. 2051 c.c. Il gestore di un impianto sportivo deve provare la assoluta non pericolosità del bene offerto al pubblico esercizio (eventualmente anche deducendo e provando il rispetto di tutte le norme regolamentari sulla gestione degli impianti stessi), ovvero il fatto che l'evento si verificò per un caso fortuito, da intendere sia come evento esterno idoneo a generare causalmente l'accadimento, sia come fatto di un soggetto terzo, ovvero della vittima stessa.
Conclusioni
Il proprietario o gestore di un campo di gioco e' oggettivamente responsabile, ai sensi dell' articolo 2051 c.c . Tale ipotesi assolvente può verificarsi sia in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, sia per l'eventualità' di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi. |