Responsabilità del gestore di un impianto sportivo

13 Maggio 2014

Il proprietario o gestore di un campo di gioco e' responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità' di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi.
Massima

Cass.

c

iv.,

sez.

V

I,

o

rd

.,

30 agosto 2013

n.

19998

Il proprietario o gestore di un campo di gioco e' responsabile, ai sensi dell'

articolo 2051

c.c.

, degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità' di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi.

Sintesi del fatto

Il gestore di un impianto sportivo adibito al gioco del “calcetto” ricorre in Cassazione censurando la sentenza di condanna con la quale la Corte di Appello de L'Aquila lo aveva ritenuto responsabile per le lesioni subite da un giocatore, caduto durante un partita, nel campo gestito dal ricorrente.

Si duole l'istante, con l'unitario motivo, per la violazione e la falsa applicazione dell'

articolo 2051

c.c

.

(oltre che per vizio motivazionale), che ha portato alla riconosciuta sua responsabilità, in base all'evidenza del nesso causale tra conformazione della cosa (in particolare, del palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco) ed evento lesivo.

La questione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo di contro che la gravata sentenza applichi correttamente l'ormai consolidato orientamento della stessa Suprema Corte per il quale “la responsabilità per le cose in custodia, prevista dall'

articolo 2051

c.c.

, ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, sia pure - beninteso - a condizione dell'intervenuta prova del nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia del fatto che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (

Cass.,

ord

. 11 marzo 2011, n. 5910

)”.

Le soluzioni giuridiche

L'allegazione e la prova del fortuito – che può anche consistere nel rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque nella concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, se non appunto in ipotesi di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso o di terzi – deve essere prospettata ed offerta dal custode citato in giudizio fin dalle prime difese nei gradi di merito.

L'esclusione del fortuito, nel caso prospettato, era invece stata posta a base della sentenza di primo grado, sicché era onere del ricorrente stesso riportare nel ricorso i passaggi degli atti dei gradi di merito - con l'indicazione della relativa sede processuale di produzione - in cui tale ratio decidendi era stata contestata, al fine di escludere la novità della censura in sede di legittimità.

Deve essere altresì rammentato che il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di cui all'

articolo 366

c.p.c.

, n. 6, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Osservazioni e suggerimenti pratici

In via generale, gli enti tenuti alla gestione ed alla manutenzione dei beni utilizzati ed aperti al pubblico, rispondono, quali custodi, sia in forza dell'

art. 2043

c.c.

(che impone un obbligo generale di diligenza ed attenzione nella gestione del bene), sia per effetto della presunzione di responsabilità contenuta nell'

art. 2051 c.c.

il quale disciplina una sorta di responsabilità oggettiva che può essere superata solo ove l'ente demandato provi che la caduta sia stata provocata da un caso fortuito.

Il gestore di un impianto sportivo deve provare la assoluta non pericolosità del bene offerto al pubblico esercizio (eventualmente anche deducendo e provando il rispetto di tutte le norme regolamentari sulla gestione degli impianti stessi), ovvero il fatto che l'evento si verificò per un caso fortuito, da intendere sia come evento esterno idoneo a generare causalmente l'accadimento, sia come fatto di un soggetto terzo, ovvero della vittima stessa.

Conclusioni

Il proprietario o gestore di un campo di gioco e' oggettivamente responsabile, ai sensi dell'

articolo 2051

c.c

.

, degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non provi che il nesso causale tra la cosa e l'evento sia stato interrotto da un fattore esterno non evitabile con l'esercizio del proprio potere di dominio sul bene.

Tale ipotesi assolvente può verificarsi sia in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, sia per l'eventualità' di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi.

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