Responsabilità fondata sulla relazione intercorrente tra responsabile del danno e animale
13 Giugno 2014
In ipotesi di responsabilità per danni causati dall'animale, la responsabilità si fonda su un comportamento o un'attività del proprietario o su di una relazione (sia essa di proprietà come di uso) intercorrente tra il proprietario e l'animale? E pertanto, il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene ad un comportamento del responsabile o nelle modalità di causazione del danno?
Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2013, n. 15302) ribadisce la natura oggettiva della responsabilità per fatto dell'animale confermando che fondamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. non è la condotta del proprietario o utilizzatore dell'animale, ma il rapporto che lega quest'ultimo al proprietario/utilizzatore (Ex multis Cass. civ.,19 marzo 2007, n. 6454; Cass. civ., 26 luglio 2005, n. 15613). La vertenza trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni causati dal propoli disseminato sulle terrazze e sugli spazi esterni della villa di proprietà dell'attore in giudizio, prodotto dalle api coltivate in eccessivo numero dal vicino convenuto in numerose arnie poste nelle immediate vicinanze della proprietà del primo. La Corte, che accogliere il ricorso: i) riconosce l'esistenza di un nesso tra proprietà degli animali e danno; ii) afferma che l'apicoltore trae un beneficio economico dall'utilizzo dell'animale che dunque non può essere considerato selvatico (conforme Cass. civ., 7 luglio 2010, n. 16023); iii) condanna l'apicoltore al risarcimento dei danni arrecati dallo sciame di api al fondo vicino. (difforme Cass., 19 giugno 2008, n. 16637). Afferma dunque la Corte che facendo riferimento alla responsabilità disciplinata ex art. 2052 c.c. non rileva la condotta del proprietario o utilizzatore dell'animale, ma il rapporto che lega quest'ultimo al primo. Nella fattispecie il giudice è chiamato ad accertare l'origine del danno per concludere: a) affermando la responsabilità del proprietario/utilizzatore laddove i il danno sia eziologicamente riconducibile all'animale a prescindere dalla sua condotta; b) escludendo la responsabilità del proprietario utilizzatore laddove il danno non sia riconducibile all'animale ma ad un elemento esterno (caso fortuito) Da segnalare il contrasto esistente tra coloro che affermano che la proprietà/uso dell'animale non implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare e che pertanto è irrilevante la sua violazione per l'accertamento della responsabilità (in dottrina, TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 190) e coloro secondo i quali se la prova della condotta colposa del proprietario/utilizzatore è agevole va applicato il disposto di cui all'art. 2043 c.c., mentre si configura la responsabilità aggravata quando la detta prova della condotta colposa del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale sia difficile da fornire (Trib. Genova, 24 marzo 2010, Danno resp., 2011, 311 ).
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