Natura della responsabilità dell’amministrazione scolastica per violazione dell’obbligo di vigilanza
13 Giugno 2014
Il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati è contrattuale o extracontrattuale?
La risposta al quesito giunge dalla recente sentenza della Suprema Corte. Cass. sez. III, 29 maggio 2013, n. 13457 che stabilisce che è onere del Ministero dell'Istruzione risarcire il danno derivante da violenza sessuale subita in orario scolastico da un'allieva da parte di un operaio intento all'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno dell'istituto. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, il Ministero dell'Istruzione è responsabile ex contractu ed extacontrattualmente e detta responsabilità può essere fatta valere contemporaneamente. Ricadono, infatti, sotto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione i danni di qualsiasi genere subiti dagli alunni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola. E quanto più piccoli sono gli alunni più elevata deve essere la vigilanza. In ipotesi di responsabilità contrattuale poiché l'alunno è parte del contratto stipulato con la scuola nel momento in cui la domanda di iscrizione viene accolta, il danneggiato è legittimato a chiedere il risarcimento del danno derivante dall'omesso obbligo di vigilare in capo ad dipendente pubblico a titolo di responsabilità da inadempimento o inesatto adempimento. E' infatti dall'accettazione della iscrizione che sorge in capo all'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo quantomeno nel periodo in cui fruisce della prestazione scolastica. In ipotesi di responsabilità extracontrattuale l'alunno lamenta un generico danno derivante dall'obbligo del neminem laedere Trattasi di responsabilità cumulative che possono essere fatte valere contestualmente avendo il danneggiato libertà di scegliere una delle due responsabilità alternativamente, ovvero agire in forza di entrambe. Da aggiungere che l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica tuttavia non può essere generico ma va adeguato alle circostanze del caso concreto. Ed infatti la diligenza che viene chiesta al debitore della prestazione, è necessariamente commisurata allo speciale contesto nel quale la prestazione debba svolgersi, come peraltro previsto ex art. 1176 c.c. e non può essere generica.
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