Levato-Boettcher: risarcimento del danno da sfregio mediante acido

Roberto Crepaldi
14 Gennaio 2016

Il risarcimento del danno derivante dallo sfregio permanente del viso realizzato gettando liquido caustico addosso alla vittima deve essere determinato con riferimento al danno patrimoniale consistente nel costo degli interventi chirurgici e nella perdita della capacità di produrre reddito relativo ad una determinata professione, nonché a quello non patrimoniale, il quale consiste non solo nel danno biologico e nella perdita della capacità lavorativa generica, ma anche il deterioramento delle relazioni sociali e professionali.
Massima

Il risarcimento del danno derivante dallo sfregio permanente del viso realizzato gettando liquido caustico addosso alla vittima deve essere determinato con riferimento al danno patrimoniale consistente nel costo degli interventi chirurgici e nella perdita della capacità di produrre reddito relativo ad una determinata professione, nonché a quello non patrimoniale, il quale consiste non solo nel danno biologico (particolarmente significativo in caso di perdita dell'olfatto) e nella perdita della capacità lavorativa generica, ma anche il deterioramento delle relazioni sociali e professionali, giacché gli effetti sgradevoli che residueranno all'esito degli interventi chirurgici, incideranno notevolmente sulla vita relazionale della vittima, che dovrà confrontarsi con le razioni suscitate nel mondo esterno dalla sua nuova immagine, diversa da quella precedente.

Il caso

Tizio, giovane studente universitario, viene raggiunto da due soggetti che, per futili motivi, versano sul viso e su parte del corpo una sostanza caustica al fine di sfigurarlo. La vittima, in conseguenza di una simile condotta subisce l'indebolimento permanente dell'occhio destro, la deformazione e lo sfregio permanente del viso, interessato praticamente per intero, dalla fronte al mento, producendo una «necrosi estesa al naso interessante anche la mucosa del setto con prognosi riservata per quanto riguarda la possibilità di ricostruzione».

I due autori del gesto – arrestati immediatamente dopo il fatto dalla Polizia - vengono, quindi, tratti a giudizio per il reato di lesioni gravissime pluriaggravate (dai motivi abietti, dalla crudeltà e della premeditazione).

Il Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, ritenendo gli imputati, sulla scorta della disposta perizia, capaci di intendere e di volere, li condanna per il fatto loro ascritto, in concorso tra loro e con un terzo soggetto giudicato separatamente, alla pena di 14 anni di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento del danno in favore della vittima e dei genitori. Nonostante la statuizione civile si fermi alla condanna generica, il Tribunale riconosce una provvisionale immediatamente esecutiva di un milione di euro in favore della vittima e 100.000 euro per ciascuno dei genitori di quest'ultima.

Nel motivare le statuizioni civili anzidette il Tribunale scrive:

«Quanto ai danni di natura non patrimoniale, in primo luogo occorre dare atto delle grandi sofferenze fisiche patite e patende da P., per via delle modalità particolarmente cruenti dell'aggressione subita, ed in particolare dell'utilizzo di sostanza corrosiva, non dovendosi trascurare i numerosi interventi chirurgici già subiti e quelli ancora da affrontare. Oltre alle sofferenze fisiche, non è certo di secondaria importanza il contraccolpo psicologico subito, determinato principalmente dalla consapevolezza di aver perso per sempre i propri connotati fisiognomici, fatto che renderà necessario anche un sostegno psicoterapeutico di cui non è possibile quantificare la durata.

P. indossa costantemente guanti e una maschera protettiva per il volto, tutori che dovrà mantenere sino a maturazione completa delle cicatrici (presumibilmente circa un anno), e ha dichiarato di non riuscire ancora a capacitarsi e tantomeno a rassegnarsi a quello che gli è accaduto: "al mattino mi sveglio con una maschera e in pochi issanti realizzo che è successo, che mi è successo, che non è stato un incubo ...almeno tre quattro volte al giorno senza volerlo mi trovo a pensare alla mia vita...a tutti quei punti che dovrò rifare, forse abbandonare" (cfr. pag. 10 conclusioni parte civile).

Occorre altresì evidenziare che lo sfregio permanente del viso determinerà rilevanti ripercussioni sulle successive relazioni sociali e professionali di P.

Infatti i possibili, effetti sgradevoli dal punto di vista estetico, che comunque residueranno agli interventi di ricostruzione del viso, incideranno notevolmente sulla futura vita relazionale del giovane, che dovrà confrontarsi con le reazioni suscitate nel mondo esterno dalla sua nuova immagine, tanto lontana da quella che gli odierni imputati gli hanno lottato via.

Non va sottaciuta la perdita dell'organo dell'olfatto, non facilmente quantificabile, e valga a ricordare che il mondo entra nel naso e il cervello ne valuta il pericolo, il significato, la piacevolezza. Prima della vista e del tatto, l'olfatto "porta dentro di noi" le informazioni, rendendole una nostra componente.

(…)La quantificazione della provvisionale tiene conto dell'ammontare del danno suggerito dal CT di parte civile, che ha utilizzato le tariffe per la liquidazione in sede civile elaborate dal Tribunale di Milano ormai consolidate dalla giurisprudenza di legittimità».

La questione

La questione in esame è la seguente: quali voci di danno possono essere liquidate in caso di lesioni al viso derivante dal lancio di acido?

Le soluzioni giuridiche

La vicenda in esame, al di là dell'attenzione mediatica, assume interesse per il giurista non tanto per le questioni strettamente penali quanto per la pur breve disamina delle questioni civili contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano.

Ancorché il provvedimento si limiti sul punto ad una condanna generica degli imputati, riservando la liquidazione del danno al successivo giudizio civile, il Tribunale meneghino si preoccupa di enucleare una serie di voci di danno, sia per dimostrare l'esistenza di un nocumento risarcibile (presupposto necessario anche per la condanna generica) sia per determinare l'ammontare della provvisionale immediatamente esecutiva, relativamente a quella parte del danno per cui è stata data piena prova.

In primo luogo, la sentenza in commento si sofferma sul danno patrimoniale, liquidando alla vittima non solo i costi degli interventi e delle cure mediche già effettuati ma anche di quelli che, secondo le indicazioni terapeutiche dei sanitari, sarà necessario affrontare in futuro. Com'è noto la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, che il danneggiato fornisca la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che il nocumento andrà a verificarsi con alta probabilità (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent., 10 luglio 2015, n. 14517).

Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, la pronuncia del collegio meneghino fa riferimento, anche se solo al fine di liquidare la provvisionale immediatamente esecutiva, alle «tariffe per la liquidazione in sede civile elaborate dal Tribunale di Milano ormai consolidate dalla giurisprudenza di legittimità».

È chiaro il riferimento alle cd. tabelle milanesi che l'osservatorio sulla giustizia civile di Milano approva ogni anno.

In disparte l'assenza di qualsiasi riferimento alla percentuale di compromissione psicofisica che ha colpito il soggetto, appare interessante sottolineare come il Tribunale elenchi una serie di circostanze che determinerebbero la necessità di un'attenta personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale.

In particolare, andrebbero attentamente valutate le conseguenze della perdita dei connotati da parte della vittima sotto un duplice profilo: in primo luogo quale danno psichico derivante dalle difficoltà ad accettare non solo l'attuale condizione (la maschera protettiva dietro la quale si cela un volto pieno di cicatrici) ma anche la definitiva perdita del proprio volto; ma l'aspetto che il Tribunale prende in maggiore considerazione, sotto tale profilo, è il danno alla vita da relazione.

Proprio in conseguenza dello sfregio subito, infatti, un ragazzo giovane viene privato definitivamente di una parte delle proprie relazioni, non solo per le possibili reazioni negative suscitate dalla nuova immagine, ma anche per la perdita definitiva della precedente, elemento che renderà arduo finanche essere riconosciuto dagli altri.

Inoltre, sempre sotto il profilo della personalizzazione del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano rileva come la perdita di un senso prezioso quale l'olfatto debba essere considerato fonte di un particolare nocumento per la persona offesa.

Infine, la sentenza in commento individua quale ulteriore voce di danno la perdita di capacità lavorativa specifica, rilevando come sulla base degli studi compiuti anche all'estero dal giovane, il reato lo abbia privato di consistenti chance di successo in una professione nella quale «l'immagine, oltre che la preparazione, gioca un ruolo fondamentale».

Osservazioni

La sentenza in commento, al di là dell'incerta collocazione dogmatica del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, analizza con attenzione le possibili voci di danno da risarcire alla giovane vittima di uno sfregio commesso mediante acido.

In proposito va sottolineato come il Tribunale di Milano, nonostante l'elencazione di numerose voci di danno, patrimoniale o non patrimoniale, e il riferimento alle tabelle elaborate in seno allo stesso tribunale si limiti a pronunciare una condanna generica, lasciando al giudice civile la liquidazione integrale del danno e assegnando alla parte civile una provvisionale certamente inferiore al danno complessivo.

Va rammentato che l'art. 539 c.p.p. consente al giudice di assegnare al danneggiato dal reato una provvisionale immediatamente esecutiva «nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova». Qualora, invece, il giudice penale ritenga già di poter integralmente liquidare il danno, la condanna non sarà immediatamente esecutiva, salvo che ricorrano i «giustificati motivi» di cui all'art. 540 c.p.p..

Ebbene, sotto tale profilo, proprio il sistema tabellare di liquidazione del danno alla persona – soprattutto quando sia presente in atti una consulenza tecnica sulle condizioni psicofisiche della persona offesa – e la necessità di un risarcimento integrale, difficilmente compatibile con l'istruttoria del giudizio penale, possono trovare il loro corretto contemperamento nell'uso della provvisionale, quale strumento di immediata tutela, senza pregiudicare la possibilità della persona offesa di far valere in sede civile ulteriori voci di danno da risarcire.

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