Liquidazione del danno morale patito dalla vittima di incidente stradale causato da veicolo o natante non identificato
14 Maggio 2014
Massima
Cass. civ., sez. III, sent., 14 febbraio 2013 n. 3637 I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall'art. 21, comma 2, l. 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi trasfuso nell'art. 283 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209), attraverso il rinvio alle previsioni d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, operano solo per i danni patrimoniali, ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria. Sintesi del fatto
La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto tra un motorino e un veicolo rimasto sconosciuto. Il conducente del motorino aveva proposto gravame per il riconoscimento di una maggior percentuale di danno biologico, oltre che per l'ottenimento del danno patrimoniale per riduzione di reddito. L'ente convenuto aveva a sua volta proposto appello incidentale sostenendo l'applicazione della presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c. La Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, dichiarava l'applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., rigettando l'appello principale e condannava il motociclista a restituite quanto ricevuto in eccesso. In motivazione: i limiti di risarcibilità dei danni alla persona cagionati da veicolo o natante non identificato, con rinvio alle norme del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) operano solo per i danni patrimoniali ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria.
La questione
La questione in esame è la seguente: in tema di liquidazione dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, per quanto riguarda il risarcimento del danno morale si applicano le tabelle allegate al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 - richiamato dall'art. 283 comma 3 Cod. ass. -, oppure si applica la disciplina ordinaria? Le soluzioni giuridiche
E' conclamato in giurisprudenza il principio che le delimitazioni derivanti dall'applicazione delle tabelle allegate al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 - richiamato dall'art. 283 co.mma 3 Cod. ass. – riguardino unicamente la sola determinazione del danno patrimoniale e non quella del danno morale. È indiscutibile, infatti, che l'art. 74 comma 1 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 – che prevedeva il riconoscimento di un'indennità da “inabilità temporanea” – era sorto in un periodo storico in cui non esisteva l'autonoma risarcibilità del danno alla salute (danno biologico) né il conseguente danno morale. La norma, inoltre, è stata espunta dall'ordinamento per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in seguito alla quale l'INAIL non risarcisce più l' “inabilità temporanea” ma il danno biologico Osservazioni e suggerimenti pratici
Per una corretta quantificazione del danno morale, si rammenta che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26972/2008, nonché, da ultimo, Cass. n. 1361/2014 che per la prima volta, nel trattare le problematiche sottese a detta posta di danno, ha riferito che trattasi della massima espressione di dignità umana e integrità morale, agganciandolo all'art. 1 della Carta di Nizza. Si ricorda, inoltre che anche il danno morale rientra nell'alveo dei “danni conseguenza” e pertanto postula la verifica degli elementi nei quali si articola l'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (condotta, nesso causale, danno conseguenza, ingiustizia determinata dalla lesione di interessi meritevoli di tutela). Conclusioni
Da quanto sopra consegue che in assenza di introduzioni normative volte a regolamentare l'indennizzo del danno morale in sede di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il richiamo di cui all'art. 283 comma6 Cod. ass. non può essere considerato operante in tema di risarcimento del danno morale patito dalla vittima di incidente stradale causato da veicolo o natante non identificato. |