Valore della consulenza tecnica nei giudizi di responsabilità medica
04 Maggio 2014
Massima
Cass. civ., sez. III, sent., 26 febbraio 2013, n. 4792 Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Sintesi del fatto
Caia chiedeva il risarcimento dei danni per la grave incontinenza fecale, secondo la stessa riconducibile a intervento chirurgico per un'ulcera solitaria rettale eseguito da Mevio nella Casa di Cura Alfa. Alfa rimaneva contumace. Mevio eccepiva la prescrizione dell'azione e, nel merito, sosteneva che i danni lamentati dall'attrice fossero riconducibili ad un diverso intervento chirurgico (legatura con elastico fistola perineale) eseguito da altro medico. Il Tribunale rigettava le domande di Caia e la condannava alle spese processuali, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal medico ed escludendo ogni profilo di responsabilità nei confronti della Casa di Cura Alfa. La Corte di Appello accoglieva parzialmente l'impugnazione, compensava le spese processuali e confermava, con diverse argomentazioni, il rigetto delle domande attoree. Avverso questa sentenza Caia proponeva ricorso principale. Resistevano con controricorso la Casa di Cura Alfa e Mevio. Quest'ultimo proponeva ricorso incidentale condizionato, in ordine alla prescrizione dell'azione.
In motivazione “La giurisprudenza di legittimita' e' consolidata nel riconoscere la cosiddetta "consulenza percipiente". Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed e' necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Al giudice spetta di esaminare i contenuti della consulenza e pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se il primo sia più probabile (che non) che sia attribuibile al secondo, per la presenza di fattori che probabilisticamente ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo riconducano ad altra causa. La ricorrente interpreta l'esclusione del nesso eziologico attraverso l'accertamento effettuato in termini di certezza probabilistica e ritiene che le conclusioni probabilistiche della consulenza rappresentino incertezza dell'accertamento; vorrebbe, dunque, far ricadere tale incertezza sul debitore/medico, gravando l'onere della prova sull'obbligato e non sul danneggiato. In definitiva, la ricorrente confonde le conclusioni rese alla stregua del criterio della probabilità e, quindi, in termini di certezza probabilistica, con l'incertezza sul nesso causale e con l'incertezza derivante da mancanza di accertamenti diagnostici o annotazioni diagnostiche”. La questione
La questione in esame è la seguente: che tipo di valenza ha per il Giudice la consulenza tecnica al fine di ricostruire i fattori causali per la corretta applicazione della regola probatoria della certezza probabilistica, soprattutto in materie specialistiche, come quelle mediche?
Le soluzioni giuridiche
La Corte ritiene che la consulenza tecnica percipiente, ovvero atta ad accertare i fatti di causa, quando gli stessi necessitino di particolari conoscenze specifiche e tecniche, sia fonte di prova oggettiva e, per ottenere il risarcimento del danno, è sufficiente che la parte deduca il fatto posto a fondamento del proprio diritto. La giurisprudenza è sempre stata costante nel ritenere la consulenza tecnica ausilio importante e propedeutico all'accertamento di avvenimenti tecnici e specialistici, che esulano dal comune sapere (Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 2251, Cass. civ. Sez. I, 25 gennaio 2013, n. 1781, Cass. civ., Sez. I, 11 settembre 2012, n. 15157, Cass. civ., Sez. II, 1 ottobre 2010, n. 18993, Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6155). Secondo altra giurisprudenza, in ogni caso, la Consulenza Tecnica d'Ufficio non è un mezzo di prova, né lo strumento per la ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti, ma è il mezzo di valutazione di fatti già dimostrati. In nessun caso la consulenza potrebbe, dunque, esonerare la parte dal fornire la prova che di cui è onerata. Infatti, “l'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere, salvo che i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie la duplice funzione di individuare e di valutare l'oggetto della prova” (Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2002, n. 15399, MGC, 2002, 1901; DeG, 2002, 42, 50; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191, MGC, 2006, 4) ed “è affetta da vizio di motivazione la sentenza che, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia dovutamente prese in considerazione e si sia, invece, limitata a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 24 aprile 2008 n. 10688; Cass. 1 marzo 2007 n. 4797). Il Giudice, dunque, non potrebbe totalmente prescindere dai rilievi precisi e circostanziati che il consulente di parte abbia mosso agli argomenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio ( Cass. 24 aprile 2008 n. 19688; Cass. 16 giugno 2001 n. 8165), in quanto il potere del Giudice di merito di apprezzare il fatto, non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, quindi, dalla spiegazione delle ragioni - fra le quali evidentemente non può considerarsi prevalente la maggiore fiducia che egli eventualmente tenda ad attribuire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliario - per le quali sia pervenuto ad una conclusione anziché' ad un'altra, incorrendo, altrimenti, nel vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (Cass., sent. n. 6093/2013).
Osservazioni e suggerimenti pratici
Qualunque valenza probatoria si voglia dare alla CTU, è innegabile che nei giudizi di responsabilità professionale medica il consulente rivesta un ruolo fondamentale, quasi determinante, nella definizione della causa. Per tale motivo sarebbe auspicabile l'emanazione, da parte degli Ordini professionali, di appositi albi attraverso i quali si possano vagliare le competenze degli iscritti. Proprio per l'importanza fondamentale che da sempre i consulenti e le loro relazioni svolgono nei vari procedimenti, bisognerebbe poter essere assolutamente sicuri della loro competenza e capacità. Purtroppo ora non è così, infatti l'iscrizione agli albi dei consulenti è libera e non coordinata né vagliata dagli Ordini. Sembra che qualcosa stia cambiando. In particolare, con la legge n. 189/2013 di conversione del c.d. Decreto Balduzzi, al comma 5 dell'art. 3 si è disposto che “Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche”. E' certamente una norma importante, della quale si auspica una pronta attuazione.
Conclusioni
Per costante giurisprudenza, il ruolo che compete alla parte attrice è solo la deduzione dei fatti a fondamento delle proprie richieste. Per la regola del più probabile che non, il Giudice, principalmente sulla base della risultanza della consulenza, è in grado di determinare la sussistenza o meno del nesso causale e, dunque, di decidere l'esito del giudizio. Sembrerebbe non ipotizzabile alcuna variazione futura né del ruolo del consulente né dell'importanza della consulenza nel giudizio. Le voci discordanti in merito alla valenza probatoria della consulenza d'ufficio, infatti, non inficiano il grande valore che essa comunque, di fatto, assume. Certamente sarà auspicabile una valutazione ex ante di coloro che potrebbero assumere il predetto ruolo, al fine sia di una migliore e sicura valutazione nelle singole cause, sia per l'efficienza globale di giustizia.
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