Indennizzo e risarcimento si cumulano? Il parere “anche” del medico legale

Enzo Ronchi
14 Luglio 2017

Motivate opinioni di segno opposto si registrano in ordine a cumulo di indennizzo e risarcimento; l'Autore presenta in estrema sintesi un caso incontrato nella quotidiana pratica medico-legale.
Inquadramento

Una sentenza relativamente recente in tema di indennizzo e risarcimento, del Tribunale di Genova (Trib. Genova, 16 maggio 2016 n. 1732), ha richiamato l'attenzione di commentatori esperti di diritto.

Il brillante contributo pubblicato su questa rivista a firma dell'Avv. Zorzit tratta dei contenuti della pronuncia del Giudice genovese, in tutto adesiva rispetto alla nota sentenza Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2012 n. 13233. Discutendone, mette a fuoco tutte le non-irrilevanti criticità, richiamando propriamente i contributi di altri valenti giuristi.

Cosa ne emerge? Che si registrano motivate opinioni di segno opposto in ordine a cumulo di indennizzo e risarcimento.

Lo scrivente ben se ne guarda dall'avventurarsi in quell'agorà (inevitabilmente sembratogli un ginepraio); e si limita a presentare in estrema sintesi, per quanto qui di interesse, un caso incontrato nella quotidiana pratica medico-legale.

Il caso nella pratica medico legale

Un uomo di 59 anni, Amministratore Delegato di una importante società privata, viene investito da autovettura mentre procedeva in velocipede, subendo frattura a due metacarpali della mano sinistra cui residuava (in esito a tutte le terapie e dopo congruo periodo di tempo) un danno biologico permanente del cinque%. Nessuna contestazione sulla responsabilità del danneggiante, la persona stessa percepiva un risarcimento di pochi migliaia di euro dalla società di assicurazioni intervenuta in ambito responsabilità civile auto. Nessuno ebbe ad eccepire divieto di cumulo e l'assicurato stesso incassò un ulteriore assegno di euro 100.000,00 in ragione di polizza infortuni con massimale di 20 milioni non eroso da franchigia sull'invalidità permanente.

Le contrapposizioni giuridiche davanti al caso pratico medico legale

Secondo l'interpretazione tecnico-giuridica che porta al divieto di cumulo come nella già richiamata sentenza n. 13233/2012, laddove il terzo responsabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca l'indennizzo per polizza infortuni, quest'ultimo non sarà dovuto «per la semplice ragione che non vi è più alcun danno da risarcire» (lo stesso ove il danneggiato percepisca l'indennizzo prima del risarcimento).

Ma quale è il vero danno subito dalla vittima? Quello calcolato secondo polizza infortuni o quello stimato secondo responsabilità civile? La differenza può essere non di poco conto, come dimostra, in modo eclatante, il caso di cui sopra.

La domanda qui posta in modo retorico, suona certamente come una sorta di alert. Un richiamo acusticamente ben percepito da molti, fra i quali ll'Avv. Zorzit, che così scrive «Ma, spingendo oltre lo sguardo prospettico, è forse qui che si annida il vero punto dolente, che rivela i limiti, gli imbarazzi e le difficili geometrie di una tesi (quella del divieto di cumulo) intrisa di complessità: ma se anche fosse vero che vale il principio indennitario e che il danneggiato/assicurato contro gli infortuni non può e non deve ricevere una somma maggiore del pregiudizio patito (pena una inammissibile locupletazione), quale è il valore uomo e quindi l'ammontare del danno da prendere a riferimento? Quello stabilito dalle tabelle del Tribunale (o di legge, per esempio, per le micropermanenti nella RCA), o quello - parimenti convenzionale – fissato dalle parti nel contratto?» (D.ZORZIT, Il Tribunale di Genova e la polizza infortuni (non mortali): indennizzo e risarcimento si cumulano?, in Ridare.it ).

La soluzione in Cass. civ., n. 13233/2012

A prescindere da tutte le argomentazioni di ordine giuridico proposte da vari Autori, sembra allo scrivente che il pensiero emerso chiaramente dalla citata sentenza del 2012 non sia stato ponderato “fino in fondo” e che sia sfuggita, ai più, la parte di interesse medico-legale.

Di fatto, al punto 6) in Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2012 n. 13233, si dichiara quanto segue: «Resta solo da aggiungere, per completezza, che la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito e il rischio assicurato coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito ebbe soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l'indennizzabilità di un danno presunto, pagato ugualmente l'indennizzo».

Proprio questo è l'aspetto medico-legale della questione su cui va richiamata l'attenzione: tutte le polizze infortuni coprono, per definizione, il danno patrimoniale per riduzione di incapacità lavorativa; e se in commercio ne esistesse una che assicura contro il danno biologico non-patrimoniale, essa rappresenterebbe di certo l'eccezione che conferma la regola. All'assicurando interessa che l'assicuratore intervenga con beneficio economico in suo favore, laddove sia colpito da un evento lesivo che gli comporti impedimento (temporaneo e/o permanente) nella produzione del reddito da lavoro. E forse non a tutti è noto che «… nella polizza infortuni, da sempre, il rischio che l'assicuratore prende in considerazione, che deve tarare, per calcolare il premio, non si identifica nei danni che l'infortunio può determinare nell'assicurato, ma unicamente nel tipo di attività che l'assicurato svolge. In altre parole, l'assegnazione della classe di rischio nella quale il proponente deve essere inserito in base alla quale viene calcolato il premio che gli deve pagare alla Compagnia, è determinata unicamente dalla rischiosità dell'attività svolta, dalla probabilità cioè che la sua vita lavorativa possa generare infortuni. Ciò spiega perché i premi delle polizze infortuni non variano in funzione dell'età dell'assicurato/contraente né delle sue condizioni di salute; e spiega anche perché, ai sensi dei vari articoli del codice civile che fanno riferimento a questa materia (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.), l'obbligo dell'assicurato nei confronti della Compagnia, riguardante le variazioni di rischio, si riferisce unicamente all'eventuale variazione dell'attività svolta e non del suo stato di salute».

È risaputo che l'assicuratore, per un corretto calcolo del premio e per una positiva gestione del ramo, debba affrontare un rischio per quanto possibile omogeneo. E questo spiega perché non copre la riduzione di capacità lavorativa specifica ed ha preferito definire l'invalidità permanente come diminuzione della capacità della persona allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo. D'altro canto anche l'INAIL, per valori di danno biologico permanente superiore al quindici%, liquida il danno patrimoniale (secondo criteri predefiniti per legge) per riduzione di capacità lavorativa generica.

Dunque, nelle polizze private contro gli infortuni, l'assicuratore garantisce per la diminuzione di capacità lavorativa generica.

È inoltre da ritenere fuor di dubbio che, secondo lettera della sovra-richiamata sentenza di Cassazione, danno patito (biologico) e rischio assicurato per polizza infortuni (danno patrimoniale) non coincidono: tale per cui non è possibile alcuna detrazione, dal risarcimento del danno aquiliano, dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di un'assicurazione contro gli infortuni.

Guida all'approfondimento

D.ZORZIT, Il Tribunale di Genova e la polizza infortuni (non mortali): indennizzo e risarcimento si cumulano?, in Ridare.it (30 gennaio 2017);

E.RONCHI, L.MASTROROBERTO, U.GENOVESE, Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, in responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie. Con contributo medico-legale per la quantificazione della sofferenza morale e del danno da perdita di chances, Giuffrè ed., Milano, II ed, 2015, 147.

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