Circolazione stradale e prescrizione breve: a quali danni si applica l'art. 2947, comma 2, c.c.?
14 Settembre 2016
Massima
In tema di sinistro stradale, la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche se vi sia solo un nesso di dipendenza, per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima, rispondendo tale estensiva interpretazione all'esigenza che l'accertamento della dinamica dell'incidente stradale avvenga con una azione sollecitamente proposta (in applicazione dell'anzidetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto l'applicabilità della prescrizione breve all'azione risarcitoria intentata da un automobilista, rimasto danneggiato a seguito di un incidente tra veicoli determinato da insidia stradale, nei confronti di un Comune per omessa vigilanza nel tratto stradale in cui era avvenuto l'incidente). Il caso
Tizio, a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale, perdeva il controllo dell'automezzo condotto, scontrandosi con un tram, riportando delle lesioni personali. Il Tribunale ambrosiano accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, decisione che era poi confermata prima dalla Corte di Appello poi anche dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento. La questione
La questione in esame è la seguente: in tema di circolazione stradale, la prescrizione breve ex art. 2947, comma 2, c.c. a quali tipo di danni si applica? Le soluzioni giuridiche
La pronuncia in commento conferma il consolidato orientamento, formatosi in epoca non recente, secondo il quale ai fini dell'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., non è necessario che il danno si trovi in stretta relazione causale con la circolazione (la sentenza in epigrafe parla al riguardo di non necessarietà di "stretto rapporto di causa ad effetto"), essendo sufficiente la sussistenza di un nesso di dipendenza in virtù del quale l'evento dannoso si colleghi alla circolazione medesima (Cass. n. 1971/1978; Cass. n. 931/1974, in Foro it., che ha ritenuto che fosse sottoposta alla prescrizione breve in questione l'azione contro il responsabile dell'omessa manutenzione della recinzione che doveva interdire l'accesso ad una strada ferrata, responsabilità dalla quale era derivato l'investimento di un bambino da parte di un treno; Cass. n. 10680/2008: nella fattispecie concreta pervenuta all'esame dei giudici di legittimità era accaduto che il trasportato di un'autovettura avesse subito danni in conseguenza della mancata chiusura, dovuta alla responsabilità omissiva di un casellante dell'Anas, di un tratto stradale ove erano in corso lavori. In siffatta situazione, la Corte, esprimendo il principio costante di cui alla massima, ha affermato che l'azione di risarcimento nei confronti del casellante e dell'Anas fosse assoggettata al termine prescrizionale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., in considerazione del nesso di mera dipendenza, seppur non di stretta causalità, tra circolazione del veicolo e danno subito dal trasportato; Cass. n. 22402/2011). L'impianto motivazionale a supporto di questa soluzione è alquanto scarno, limitandosi a rinviare al principio già più volte chiarito, secondo cui per l'applicabilità della prescrizione breve, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima. In altri termini, per la Suprema Corte la prescrizione biennale in esame contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona «che circola con un veicolo», individuando un'altra condizione di applicabilità della disposizione nella circostanza che il danno tragga origine da un illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo. Osservazioni
Ebbene, la radicata impostazione giurisprudenziale menzionata dalla Corte appare piuttosto il risultato del richiamo tralatizio a decisioni di legittimità. La tradizionale impostazione della Corte sul punto non considera la notevole evoluzione che ha interessato negli ultimi anni la giurisprudenza e la dottrina in tema di delimitazione della nozione di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (è questa infatti la formula utilizzata nel comma 2 dell'art. 2947 c.c., che peraltro richiama esattamente l'espressione contenuta nell'art. 2054 c.c.). A questo proposito giova ricordare che la stessa Cassazione (Cass. n. 14456/2006) ha chiarito che nell'ampio concetto di danno derivante dalla circolazione stradale, indicato dall'art. 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità, non può essere ricompreso anche il danno prodotto, ad esempio, «alla circolazione» del veicolo, da una insidia stradale (nel caso di specie una curva non segnalata, né protetta, né illuminata), provocata dalla condotta omissiva dell'ente pubblico proprietario della strada e, cioè, da fattori estrinseci alla circolazione del veicolo e non dal dinamismo proprio del veicolo. La conseguenza di questa impostazione, nel caso di specie, è stata l'inapplicabilità della invocata prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., proprio per la così motivata estraneità dell'evento alla ipotesi di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli. Analogamente, Cass. n. 22374/2004 ha affermato che non rientra tra i danni derivanti dalla circolazione di veicoli quello cagionato da un veicolo in posizione di arresto su area pubblica nel caso di danno provocato dalla chiusura dello sportello del veicolo (anche se, in senso contrario in analoga fattispecie, Cass. n. 24622/2015; Cass. n. 18618/2005). In dottrina (G. Gallone, Il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e il danno derivante dai veicoli in circolazione, in Giur. it., 1998, I, 1122), è stato affermato che come si possa parlare di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, fonte di responsabilità ex art. 2054 c.c., soltanto allorché il danno si trovi in rapporto di causalità, e non di semplice occasionalità, con la circolazione del veicolo. In presenza di questa ormai pacifica evoluzione (e precisazione) del concetto di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, sembra difficile poter ancora ipotizzare un differente ambito applicativo tra la disposizione che disciplina la regola di responsabilità (art. 2054 c.c.) e quella che detta la regola in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente ad una ipotesi che fa riferimento proprio a quella stessa responsabilità (ex art. 2054 c.c.). Se a ciò si aggiunge che la così proposta nozione di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli è stata confermata dalla S.C. anche al fine di chiarire l'ambito della competenza attribuita al giudice di pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. (Cass. n. 1147/2005; Cass. n. 14564/2002, le quali hanno confermato come la norma sulla competenza processuale postuli, per la sua applicazione, la sussistenza di uno specifico nesso causale tra la circolazione veicolare ed il danno), sembra veramente incongruo ed illogico ritenere che ai fini della individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 2947, comma 2, c.c., debba essere utilizzata una nozione di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli non coincidente né con la norma sostanziale fonte della responsabilità risarcitoria né con quella processuale delimitatrice della competenza del giudice deputato, per materia e per valore, a decidere le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. In particolare, la Cassazione ha escluso, ai fini dell'individuazione dei confini della competenza del Giudice di Pace, qualsiasi interpretazione in senso estensivo o analogico, riconducendo ad essa esclusivamente i danni legati alla circolazione stradale da uno specifico nesso causale, con esclusione dei danni che trovano nella circolazione stradale semplice occasione . In adesione al più recente orientamento della Cassazione, anche la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Savona 20 agosto 2004; Trib. Modena 6 settembre 2005; Trib. Milano 20 aprile 2006; Trib. Monza 9 maggio 2007) ha escluso la competenza del giudice di pace, allorquando il danno trova titolo non direttamente nella circolazione stradale, a norma dell'art. 2054 c.c., ma nella clausola generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. o nella responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., mentre la circolazione stradale costituisce mera occasione del danno. Viene infatti ribadito come possa parlarsi di danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con conseguente attribuzione della competenza al Giudice di pace, soltanto laddove tra la circolazione veicolare ed il danno subito sussista un rapporto di causalità e non di mera occasionalità. In particolare, nel concetto di danno derivante dalla circolazione stradale, indicato dall'art. 2054 c.c., non può essere ricompresso anche il danno prodotto "alla" circolazione del veicolo da un'insidia stradale dovuta ad esempio alla condotta di un terzo soggetto (il gestore della strada), vale a dire a fattori estrinseci alla circolazione stradale. In sintesi, l'unica differenza che sembra emergere tra l'ambito applicativo degli artt. 2054 e, 2947, comma 2, c.c., e art. 7 c.p.c. consiste nel fatto che la prima disposizione vede limitata la sua operatività al danno prodotto dalla circolazione di veicoli "senza guida di rotaie" (delimitazione che non è presente nelle altre due disposizioni; in particolare, per quanto attiene l'art. 7 c.p.c., Cass. n. 7072/2006, ha confermato che rientrano nella competenza del giudice di pace in materia di circolazione stradale anche le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli su rotaie; Cass. n. 3538/2014). |