L’intermediario risponde solidalmente per l’illecito del promotore se si riscontra un nesso di occasionalità necessaria
14 Novembre 2014
Sussiste la responsabilità solidale dell'intermediario nei confronti del terzo, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 58/1998, per il fatto illecito, ancorché costituente reato, commesso dal promotore finanziario, qualora sia ravvisabile un nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate al promotore e fatto del medesimo, non valendo ad interrompere il nesso causale, in assenza di altri elementi, la mera consegna al promotore di somme di denaro (oggetto di successiva indebita appropriazione) con modalità difformi da quelle prescritte. La decorrenza del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione prescinde dalla data del fatto illecito, postulando invece la compiuta conoscenza/conoscibilità, da parte del danneggiato, degli elementi costituitivi del diritto azionato. Il conseguente debito risarcitorio costituisce debito di valore, da rivalutarsi, con calcolo degli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dal sorgere del credito sino alla data della pronuncia del giudice di prime cure (decorrendo invece dalla medesima i soli interessi legali sino al saldo effettivo). |