Il danno causato dall’utilizzo del braccio meccanico di una macchina operatrice rientra nella garanzia della RCA

Filippo Rosada
15 Maggio 2015

La copertura assicurativa nell'ambito della RC Auto deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.Infatti, l'art. 1 L. n. 990/1969 (al pari dell'art. 122, D.Lgs. n. 209/2005), nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la R.C.A., si esprime nel senso di correlare l'obbligo assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.
Massima

La copertura assicurativa nell'ambito della RC Auto deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.

Infatti, l'art. 1 L. n. 990/1969 (al pari dell'art.122, D.Lgs. n. 209/2005), nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la R.C.A., si esprime nel senso di correlare l'obbligo assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.

Valga, altresì, considerare che l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata; quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità «da attività pericolosa» che è quella di cui all'art. 2054 c.c.. E poiché il «veicolo» deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione come tale ai sensi del C.d.S., «l'uso» che di esso si compia su aree destinate alla circolazione - sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere - costituisce «circolazione del veicolo» stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c..

Il caso

L'errata manovra del braccio meccanico montato su un veicolo (carro gru) fermo, faceva cadere un cassone che era stato posto incautamente in bilico su un muretto, causando la morte da schiacciamento del lavoratore.

Il figlio ed erede del de cuius, e l'INAIL con azione di surroga, convenivano in giudizio il proprietario e l'assicuratore RCA del carro gru, ottenendo il riconoscimento delle istanze sia in primo grado che in appello.

La Corte, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dopo avere premesso che il carro gru munito di braccio elevatore di proprietà di Tizio costituiva macchina operatrice ai sensi degli artt. 21 e 31 C.d.S. - ha ritenuto che sussistessero i presupposti di legge per ricondurre l'evento alla circolazione dell'autocarro, con conseguente operatività della garanzia assicurativa, per la considerazione che il sinistro avvenne «mentre il mezzo era in movimento ed era adibito al suo normale uso», osservando che detto uso risultava richiamato in polizza, senza alcuna limitazione del rischio.

L'assicuratore RCA proponeva ricorso per cassazione, e la terza sezione civile, rilevando un contrasto in relazione al problema dei limiti del concetto di “circolazione” ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria, devolveva la decisione alle Sezioni Unite.

La questione

La questione in esame riguarda la definizione del concetto di circolazione ai fini dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, L. n. 990/1969 (oggi art. 122 Cod. Ass.) e più in particolare, se l'utilizzo del braccio elevatore di un carro gru (ferma) per l'operazione di carico e scarico, rientra o meno nel concetto di «circolazione» quale inteso dall'articolo sopra citato, in combinato disposto con l'art. 2054 c.c..

Le soluzioni giuridiche

La stessa ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite individua due orientamenti giurisprudenziali contrastanti:

1) un primo, sicuramente maggioritario, (per il quale si richiamano specificamente: Cass., 6 febbraio 2004, n. 2302; Cass., 5 agosto 2004, n. 14998; Cass., 31 marzo 2008, n. 8305; Cass., 9 gennaio 2009, n. 316) che, dall'equiparazione del rischio statico a quello dinamico, evince il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta (non avendo dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione);

2) un secondo, che pur recependo il più ampio concetto di «circolazione», ne privilegia l'aspetto dinamico - e quindi l'indirizzo giurisprudenziale meno recente -, ritenendo rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell'evento, in quanto suscettibili di costituire causa autonoma, idonea a interrompere il nesso causale con la circolazione (come ritenuto di recente da: Cass. civ., sent., 5 marzo 2013, n. 5398).

La sentenza in commento, ponendo rimedio ai predetti contrasti, conferma la fondatezza dell'indirizzo maggioritario.

Osservazioni

L'estensore del provvedimento qui commentato, prima di entrare nel merito della questione, ha tenuto a precisare come l'esigenza di chiarificazione non verta sull'apparente contrapposizione tra stato di movimento e stato di quiete del veicolo, in quanto è ormai dato per pacifico che nel concetto di circolazione stradale sia ricompresa anche la cd. circolazione statica.

Pertanto, la questione da chiarire è da circoscriversi solo ad alcune ipotesi peculiari di sosta, quali quelle ove il veicolo svolga specifiche operazioni, funzionali alle caratteristiche strutturali proprie del mezzo.

Onde approdare all'assunto conclusivo, viene compiuta una pregevole opera interpretativa dell'art. 1, L. n. 990/1969 in combinato disposto con l'art. 2054 c.c..

Il particolare, da un lato si osserva che l'art. 1, L. n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti, nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione, correla l'obbligo assicurativo alla circolazione del veicolo su una strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate, senza prevedere che il veicolo debba essere utilizzato in determinati modi piuttosto che in altri, e dall'altro, che l'art. 2054 c.c. non richiama le norme sulla circolazione stradale, «ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali».

In definitiva, quindi, il presupposto per l'operatività della copertura assicurativa RCA è che il veicolo, così come la macchina operatrice, si trovi a circolare/operare su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, risultando ininfluente se durante la sosta essa operi o meno, purché, le eventuali attività vengano svolte nel rispetto delle peculiari caratteristiche del veicolo.

La garanzia assicurativa, pertanto, non opererà soltanto nel caso in cui non sussista il collegamento causale con la «circolazione» – così come sopra delineata - per l'intervento di una causa autonoma sopravvenuta (in cui è da includersi il caso fortuito e il fatto doloso del terzo) di per sé sufficiente a determinare l'evento di danno.

Naturalmente, per il principio del riparto dell'onere della prova, sarà la compagnia di assicurazione a dover provare le predette circostanze, onde andare esente dall'obbligo conseguente alla stipulazione del contratto assicurativo.

La sentenza in commento, oltre ad essere ampiamente condivisibile, avrà un impatto importante per dirimere le particolari questioni interpretative collegate ai danni causati da macchine operatrici in sosta.

Ci si rammarica, anche ai fini deflattivi del contenzioso, che non sia stata colta l'occasione per chiarire meglio anche il significato di «aree equiparate alle strade di uso pubblico»che nonostante la precisazione fornita dall'art. 3 comma 2 lett a), D.M., 1 aprile 2008, n. 86 («sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico») resta un concetto di massima importanza, anch'esso non univocamente interpretato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Guida all'approfondimento

-A. La Torre, Le Assicurazioni, Giuffrè, 2014, pag. 881 ss.

- Responsabilità Civile e Previdenza, 2013, 05, pag. 1673

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