Natura vessatoria della clausola di risarcimento in forma specifica-garanzia RCA
18 Settembre 2017
Massima
La “clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA” integra “una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” in quanto penalizzando la scelta di una carrozzeria/autofficina di fiducia, con una restrizione/compressione della facoltà di scelta che riguarda il contraente cd. debole, quanto alla scelta da parte dell'assicurato del soggetto mediante il quale provvedere alla riparazione al fine di ottenere la prestazione garantita, integra una ipotesi di clausola vessatoria ex art. 33 lett. t) d.lgs. n. 206/2005, come tale nulla. Il caso
Il titolare di una carrozzeria, quale cessionaria del credito inerente il veicolo assicurato con la ALLIANZ Ass.ni SPA, conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino la ALLIANZ Ass.ni SPA domandando di condannare la convenuta al pagamento della somma residua di € 80,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto illecito al saldo, quale penale applicata al cliente per non essersi lo stesso rivolto per la riparazione dell'autoveicolo a carrozzeria convenzionata. Deduceva che il danno derivava da un illecito civile, fonte di responsabilità extracontrattuale aquiliana e che l'art. 1917 c.c. prevedeva la sostituzione, sul lato passivo, dell'assicuratore al responsabile civile, - assicuratore obbligato a tenere indenne il proprio assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza dell'illecito predetto, assolvendo il contatto assicurativo all'unica funzione di individuare l'assicuratore tenuto a manlevare il responsabile civile dall'obbligo risarcitorio-, e che l'ALLIANZ Ass.ni SPA, pretendendo di trattenere la franchigia in oggetto, si sarebbe essa stessa arricchita senza causa in forza di previsioni contrattuali contrarie alla legge e agli obblighi di diligenza qualificata incombenti sulla Compagnia ai sensi dell'art. 183 n.1 lett. a cod.ass. Il Giudice di Pace di Torino rigettava la domanda compensando le spese di lite tra le parti. La sentenza veniva appellata dal titolare della carrozzeria. La questione
La questione in esame è la seguente: nel caso di azione ex art. 149 del d. lgs. 7 settembre 2005 n 209 (e succ. mod. ex d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014 n 116 e, successivamente, dal d.lgs. 12 maggio 2015 n 74), la clausola di risarcimento in forma specifica-garanzia RCA che impone al contraente di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata pena l'applicazione di una penale ha natura vessatoria sostanziale con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo)? Le soluzioni giuridiche
La sentenza del Tribunale in esame, nel dichiarare che «la “clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA” integra “una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”, prevedendo che, nel caso in cui l'assicurato decida di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria o officina non convenzionata con la Società, sarà applicata la riduzione di 80,00 euro del risarcimento, appare evidente come tale previsione penalizzi la scelta di una carrozzeria/autofficina di fiducia, con una restrizione/compressione della facoltà di scelta che riguarda il contraente cd. debole, quanto alla scelta da parte dell'assicurato del soggetto mediante il quale provvedere alla riparazione al fine di ottenere la prestazione garantita, rappresentando così una clausola vessatoria ex art. 33 lett. t) d.lgs. n. 206/2005, come tale nulla (non essendo peraltro riproduttiva di norme di legge, anche alla luce della fondatezza del motivo di appello circa l'inesistenza del disposto di cui all'art. 147-bis cod. ass., a cui ha invece fatto riferimento il Giudice di primo grado)», ha argomentato che:
Osservazioni
Lo scrutinio del Tribunale, a fronte dell'esercizio di un potere officioso che, esercitabile anche in sede di gravame, opera in termini relativi rispetto ad una nullità di protezione, [da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del più ampio genus rappresentato dalle nullità negoziali, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali, quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.), che trascendono quelli del singolo (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014 n. 26242)], ha come oggetto l'accertamento della natura vessatoria di tipo sostanziale della clausola limitativa del diritto dell'assicurato di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria o officina non convenzionata con la impresa assicuratrice, pena l'applicazione di una riduzione del risarcimento. Nel caso in cui il rapporto investa soggetti che non sono di pari forza, come è il caso del rapporto tra assicurato e assicurazione, non può trovare applicazione la disciplina in tema di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti ex art. 1341 c.c., ossia di clausole che un soggetto predispone per regolare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti di cui sarà parte dovendo qualificarsi come contratti per adesionem (riguardo ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l'invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie) (Cass. civ., sez. I, 14 agosto 1997 n. 7626). Deve, piuttosto, farsi ricorso alla disciplina di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n 206 relativa alla tutela del consumatore, da intendersi come soggetto più debole nella trattativa, di modo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, «nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». In specie il legislatore ha introdotto nel comma 2 della norma de qua una presunzione relativa per effetto della quale si presumono vessatorie fino a prova contraria, tra l'altro, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, ai sensi della lettera t), di «sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». L'art. 34 stabilisce, in tema di accertamento della vessatorietà delle clausole consumeristiche, che «1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. (…) 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore». L'indagine giudiziale deve essere condotta sulla scorta di una valutazione individualizzante tenendo conto della idoneità di quella clausola ad incidere sull'interesse del consumatore in termini di squilibrio normativo rispetto alla natura del bene o del servizio e delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto, con il limite che il sindacato giudiziale non potrà mai riguardare il merito dell'affare (c.d. sindacato economico) e cioè la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo di beni o dei servizi nei limiti in cui detti elementi siano indicati in modo chiaro (v. art. 34 nn. 1 e 2). Il legislatore, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso Tribunale, nel recepire la disciplina comunitaria, non ha fatto altro che confermare la necessità di assicurare che in certi settori del mercato in cui operano soggetti economicamente vulnerabili la volontà negoziale di questi ultimi sia tutelata in modo adeguato rispetto a potenziali abusi da parte di soggetti economicamente più forti. E, infatti «La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare» (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2010 n. 6802). Fatte queste premesse deve rilevarsi che, nel caso di specie, il Tribunale, facendo applicazione di queste coordinate, ha concluso che una clausola di risarcimento in forma specifica-garanzia RCA che limiti il diritto dell'assicurato, in caso di azione di risarcimento diretto da parte del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ex art. 149 del d. lgs. n. 209/2005 (cod. ass.), ad ottenere il ristoro del danno nella ipotesi in cui lo stesso decida di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria o officina non convenzionata con l'assicuratore, si risolve nella imposizione di una previsione pattizia che preclude gli spazi di azione dello stesso cliente con conseguente nullità della stessa ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, fermo restando l'onere gravante sulla stessa società assicuratrice di fornire la prova che l'accordo è stato oggetto di una trattativa individualizzante al fine di superare la presunzione suindicata. È da segnalare che il Tribunale ha poi cassato la decisione del Giudice di Pace quanto all'accertata applicabilità dell'art. 149-bis d.lgs. n. 209/2005 (cod. ass.), in quanto soppresso dalla l. n. 9/2014, con conseguente inapplicabilità del comma 3 dell'art. 34 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 quanto alla mancanza di vessatorietà di clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. |