Art. 141 cod. assic.: anche il congiunto che agisce iure proprio è legittimato attivamente
16 Gennaio 2017
Massima
Le pretese vantate iure proprio ai sensi dell'art. 141 cod. assic. dal congiunto del terzo trasportato deceduto in occasione di un incidente stradale trovano adeguata copertura nella norma richiamata. Il caso
Il fratello di una persona deceduta mentre era trasportata su un veicolo a motore conviene in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile del conducente del predetto mezzo, per richiedere il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale. La compagnia di assicurazione si costituisce eccependo l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. assic., in quanto la norma è diretta a tutelare i diritti del solo terzo trasportato e non anche dai parenti di quest'ultimo che hanno subito un danno in conseguenza della sua morte. La questione
La questione è la seguente: se il congiunto del terzo trasportato che agisce iure proprio per chiedere il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale può avvalersi della normativa speciale prevista dall'art. 141 cod. assic. (risarcimento del terzo trasportato). Le soluzioni giuridiche
La sentenza oggetto del presente approfondimento esordisce osservando come il problema si ponga ogni qual volta il congiunto agisca iure proprio e non, invece, quando faccia valere un diritto del congiunto iure successionis. In quest'ultima ipotesi, l'erede subentra nella posizione del de cuius e pertanto rientra perfettamente nella fattispecie regolata dalla norma speciale. Nel caso in cui, invece, i parenti della persona deceduta facciano valere il loro personale diritto risarcitorio per la lesione del rapporto parentale, prima facie, secondo una interpretazione letterale della norma, dovrebbe concludersi per l'inapplicabilità della stessa: «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro…» Osserva l'estensore della sentenza, però, come la norma debba essere estensivamente interpretata onde evitare evidenti profili di incostituzionalità sia in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che a quello di economicità dei giudizi oltre che al disposto dell'art. 24 Cost. Anche il congiunto del de cuius, quindi, secondo il giudice milanese, nel caso di specie deve ritenersi legittimato ad agire ai sensi dell'art. 141 cod. assic. Di contenuto diametralmente opposto è la decisione del Tribunale di Oristano (Trib. Oristano, 23 giugno 2016 n. 564, vedi anche per approfondimenti G. SILECI, I congiunti del trasportato deceduto non possono agire iure proprio nei confronti dell'assicuratore del vettore, in Ri.Da.Re.) nella cui motivazione si argomenta in merito alla carenza dei presupposti volti a legittimare una interpretazione estensiva dell'art. 141 cod. assic.; il Tribunale opta, quindi, per la non applicabilità della norma speciale nei confronti di soggetti diversi dai trasportati. Sulla problematica qui trattata non risulta ancora una presa di posizione dei supremi giudici, così dovendosi ritenere una questione aperta.
Osservazioni
L'art. 141 cod. assic., sin dalla sua emanazione è stato oggetto di aspre critiche proprio per il suo contenuto ambiguo e di difficile coordinamento con il rodato sistema dell'assicurazione obbligatoria della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Appare utile, pertanto, cogliere l'occasione fornitaci dalla pronuncia in commento per fare il punto della giurisprudenza su alcune importanti questioni. Per quanto riguarda l'incipit della norma con la prevista esclusione della sua applicabilità in presenza di un “caso fortuito”, la sentenza di cassazione n. 16181 (Cass. civ., 30 luglio 2015 n. 16181, conf., Cass. civ., sent., 13 ottobra 2016 n. 20654) ha chiarito che l'unico onere del terzo trasportato sia quello di provare di aver subito un danno e non anche le modalità dell'accadimento dell'incidente stradale, con ciò, evidenziando l'irrilevanza della ricerca della responsabilità quale presupposto per l'applicabilità della norma. Evidente, pertanto, che secondo i Supremi Giudici, il “caso fortuito” richiamato dalla novella non può riguardare la condotta di altro conducente anche se collegata causalmente al sinistro stradale. La Corte d'Appello dell'Aquila (App. L'Aquila, sent., 30 marzo 2016 n. 355), è invece intervenuta sulla problematica inerente l'applicabilità dell'art. 141 cod. assic. anche nel caso in cui sia stato coinvolto unicamente il veicolo sul quale si trovava il trasportato. I giudici hanno evidenziato come la norma presupponga esclusivamente la sussistenza di un sinistro e di un danno, senza che abbia alcuna rilevanza giuridica la circostanza che l'incidente si sia verificato con il coinvolgimento di uno o più veicoli (nella specie, la vettura su cui il terzo era trasportato era terminata fuori dalla sede stradale a causa dell'attraversamento di un animale selvatico) (contra, Trib. Milano, n. 6431/2015, fasc. 7-8 2015, in Giustizia a Milano, ). In fine si evidenzia come non sia intervenuta ancora nessuna pronuncia in ordine alla sussistenza o meno del litisconsorzio necessario con il “responsabile del danno”, tradizionalmente individuato nel proprietario del veicolo. Secondo alcuni autori (Rossetti, Assicurazioni, 1, 2014) trattandosi di azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore, deve farsi riferimento al disposto dell'art. 144 cod. assic. e quindi anche all'obbligo di partecipazione al giudizio del responsabile del danno come tradizionalmente inteso. GIUSEPPE SILECI, I congiunti del trasportato deceduto non possono agire iure proprio nei confronti dell'assicuratore del vettore; GIUSEPPE SILECI, L'assicuratore del vettore risponde sempre del danno al trasportato se non riesce a provare che l'incidente è dipeso da caso fortuito; FILIPPO ROSADA, Azione del terzo trasportato. |