L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo è un'obbligazione di valore
16 Febbraio 2016
Massima
Nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, svolgendo una funzione reintegrativa della perdita patrimoniale patita dall'assicurato, ha natura di debito di valore e, quindi, esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, prescindendo sia dall'inadempimento sia dal ritardo colpevole dell'assicuratore; infatti, la condotta del debitore rileva unicamente dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario da obbligazione di valore diventa obbligazione di valuta. Il caso
Una società convenne in giudizio l'assicuratore al fine di ottenere l'indennizzo per il caso furto, come garantito dal contratto assicurativo. Dopo diverse pronunce appellate e cassate, il Giudice d'appello di rinvio liquidò il danno nella misura richiesta in primo grado, ossia in misura pari al valore della merce rubata al momento del furto, con esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria. La questione
Tra la verificazione dell'evento e la liquidazione del danno, sovente, trascorre del tempo e, pertanto, ci si chiede: l'indennizzo dell'assicuratore deve ricomprendere la svalutazione monetaria intervenuta fra il momento in cui è sorta l'obbligazione e quello in cui avviene la liquidazione del danno, con applicazione degli interessi legali sulla somma rivalutata? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce ulteriormente che il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce debito di valore e non di valuta. Invero, trattasi di risalente e pacifico orientamento giurisprudenziale che trova conforto direttamente nelle norme del Codice Civile (cfr. artt. 1905 e 1908 c.c.). È pregnante in materia assicurativa il c.d. principio indennitario: l'indennizzo e/o il risarcimento non devono avvantaggiare l'assicurato danneggiato ma nemmeno impoverirlo; pertanto, quando tra il momento della causazione del danno e quello della liquidazione si è verificata una diminuzione del potere di acquisto della moneta il giudice, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale, deve tenere conto della svalutazione monetaria intervenuta medio tempore. Sempre la Cass., sent., 12 febbraio 2008, n. 3268, richiamata peraltro dalla sentenza in commento, ha precisato che il debito di indennizzo dell'assicuratore configura debito di valore, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. In passato, qualche contrasto giurisprudenziale si è registrato nella diversa materia delle polizze infortuni. Invero, parte della Giurisprudenza riteneva che, ove venisse assicurato un determinato capitale a fronte dell'inabilità permanente o di quella temporanea, la prestazione dell'assicuratore costituiva un debito di valuta (cfr Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2000, n. 15407; Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388). Il contrasto pareva risentire anche dell'incertezza relativa ai criteri che consentivano di inserire il debito di valore all'interno della categoria delle obbligazioni pecuniarie. Invero, secondo il criterio dell'oggetto della prestazione e della fonte dell'obbligazione, si potrebbe pervenire alla soluzione che la prestazione di indennizzo rappresenti un debito di valuta e come tale vada escluso dalla rivalutazione automatica, avuto riguardo alle oscillazioni nel valore della moneta. A mente del criterio della funzione dell'obbligazione, è possibile, al contrario, qualificare la prestazione dell'assicuratore in termini di obbligazione di valore, non rilevando, in senso contrario, che la prestazione medesima sia convenzionalmente contenuta entro un dato massimale. In particolare, secondo l'orientamento risalente, atteso che le polizze infortuni si caratterizzano per la liquidazione di una somma capitale commisurata ad una percentuale del massimo contrattuale per l'invalidità permanente, nonché di una determinata somma per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, trattavasi chiaramente di debito di valuta, con esclusione, in difetto di prova, della rivalutazione ex art. 1224 c.c.. L'oggetto dell'obbligo indennitario, in tali casi, è già determinato nel suo ammontare pecuniario e, pertanto, non può non affermarsi la natura di debito di valuta dello stesso. Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità, superato il contrasto, ha statuito che il debito indennitario nell'assicurazione contro gli infortuni, si connota come debito di valore, poiché il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (cfr. Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395). Infine, nel solco dell'insegnamento della sentenza n. 1712/1995 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, spettano altresì gli interessi c.d. compensativi, atteso che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato, potrebbe non reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella medesima condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Osservazioni
Nei cosiddetti debiti di valuta, l'ammontare della prestazione pecuniaria è precisamente determinato fin dall'origine (ovvero, il debito è liquido o di facile e pronta liquidazione) ed è specificamente riferito ad un determinata somma di denaro. Al contrario, i c.d. debiti di valore non hanno ad oggetto una somma di denaro liquida o agevolmente liquidabile, bensì l'equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene. Mentre il debito di valuta ha per oggetto fin dall'origine una somma di denaro, il debito di valore , invece, dev'essere convertito in denaro mediante apposita liquidazione. Il debito risarcitorio o l'indennizzo assicurativo hanno quale contenuto una misura pecuniaria che costituisce ristoro delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso; pertanto, tenuto conto della funzione reintegrativa, l'indennizzo deve essere rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, in quanto obbligazione di valore. La previsione di un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata. Solo con la liquidazione, ovvero con la conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro, il debito originariamente di valore - automaticamente rivalutato in ragione della sopravvenuta svalutazione monetaria - diviene di valuta. Gli interessi compensativi, invece, assolvono la funzione di attribuire al creditore il risarcimento del danno derivante dal pregiudizio sofferto per non aver potuto comunque disporre della somma che all'epoca dell'insorgenza del debito sarebbe stata idonea a coprire il valore e l'utilità del bene perduto e quindi dell'equivalente monetario del bene stesso. |