Responsabilità processuale aggravata da esecuzione forzata in assenza di titolo esecutivo: la discussa competenza del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi

Antonio Salvati
17 Giugno 2014

La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.
Massima

Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2013, n. 1590

La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.

Sintesi del fatto

Tizia propone opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. nei confronti dell'avv. Caio, a seguito dell'avvenuto pignoramento mobiliare avvenuto presso la sua abitazione, ed in favore del legale, sulla base di un titolo costituito da una sentenza resa dalla Corte d'Appello e di un atto di precetto che però, a suo dire, non le non erano mai stati notificati.

L'opponente richiede pertanto la dichiarazione di nullità del precetto e del successivo pignoramento.

Nel corso del giudizio di opposizione, introdotto con atto di citazione, interviene anche l'avv. Mevio, collega di studio dell'avv. Caio ed anch'egli creditore per le medesime ragioni oggetto di giudizio.

Gli avvocati opposti eccepiscono la tardività dell'opposizione, anche avuto riguardo all'irrituale proposizione con atto di citazione anziché con ricorso.

Nel merito, deducono la regolarità formale della notificazione dell'atto di precetto concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale adito, ritenuta la tempestività dell'opposizione, dichiara la nullità dell'atto di precetto perché, notificato nelle forme dell'art. 140 c.p.c., era privo al momento del pignoramento della ricevuta di ritorno della notifica.

Da tale statuizione discende la declaratoria di nullità anche del successivo pignoramento.

La sentenza del Tribunale è però sfavorevole alla parte opponente sia per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, sia per la chiesta declaratoria dell'altrui responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. e della connessa ed autonoma richiesta pure di tipo risarcitorio.

La prima viene rigettata per carenza di prova in ordine all'esistenza di un danno in concreto patito da Tizia; la seconda, in quanto “carente dei presupposti legittimanti".

Osserva infatti il Tribunale che il titolo esecutivo sussisteva al momento dell'avvio dell'azione esecutiva, e che la sopravvenuta caducazione dello stesso deve considerarsi inidonea a determinare una condanna ex art.96 comma 2 c.p.c.

Avverso tali parti della pronuncia, in relazione alle quali di è determinata una sua soccombenza, Tizia propone ricorso per Cassazione.

In particolare, l'opponente censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle controparti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96comma 2 c.p.c.: secondo Tizia, infatti, tale responsabilità sussisterebbe anche laddove, nelle more del processo esecutivo ed in pendenza del grado di merito del presente giudizio, sia venuto meno il titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva.

In particolare, secondo la ricorrente l'esistenza del titolo esecutivo al momento di avvio dell'azione esecutiva non potrebbe costituire condizione ostativa all'applicazione dell'art. 96 comma 2 c.p.c., dato che tale norma sanziona tutte le ipotesi di titolo incautamente messo in esecuzione e con effetti dannosi per il soggetto esecutato: e ciò anche nel caso in cui la caducazione dello stesso si sia verificata in corso di giudizio.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, rigetta il ricorso ma, pur riconoscendo essere la sentenza impugnata conforme a diritto, ne corregge la motivazione ai sensi dell'art. 384 ult. comma c.p.c.,

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art.96 comma 2 c.p.c. proposta in sede di opposizione agli atti esecutivi doveva in realtà ritenersi ab initio inammissibile.

La questione

La sentenza in questione affronta la tematica della natura, dei presupposti e delle condizioni di accertamento del diritto al risarcimento del danno ex art.96 comma 2 c.p.c.: a mente del quale, com'è noto, il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta azione esecutiva, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore che ha agito senza la normale prudenza.

In particolar modo essa giunge, per così dire “a sorpresa”, a rilevare l'inammissibilità della domanda risarcitoria in questione per essere stata proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.

Tale pronuncia appare quindi quanto mai interessante perché, di fatto, delinea l'ambito di applicazione processuale dell'istituto della responsabilità processuale aggravata.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, nel suo argomentare, comincia con il sottolineare la necessità di contenere l'applicazione dell'art.96 comma 2 c.p.c. ai soli casi espressamente previsti dalla disposizione in esame, trattandosi di “norma di stretta interpretazione”.

L'applicazione di tale peculiare fattispecie di responsabilità extracontrattuale richiede, come detto, l'accertamento circa: a) l' inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata; b) la carenza della normale diligenza da parte del creditore procedente nell'agire in sede esecutiva.

Da ciò discende, ad opinione della Corte, che la richiesta di condanna dovrà essere rivolta in via esclusiva – tanto per l'an che per il quantum - al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa.

Tale affermazione, va sottolineato, si pone in assoluta continuità con la pregressa giurisprudenza della Corte stessa.

Tale giudice potrà pertanto essere: a) il giudice del processo nell'ambito del quale il titolo esecutivo si è formato; b) il giudice chiamato a pronunciarsi sull'esistenza del diritto dei creditore di procedere ad esecuzione forzata perché sia stata proposta un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Avendo riferimento alla prima delle due ipotesi, si afferma quindi che nel caso di esecuzione di sentenza di primo grado iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria ex art.96 comma 2 c.p.c. andrà necessariamente proposta nel corso del giudizio da appello, senza che sia opponibile alcuna preclusione.

Allo stesso modo, dinanzi ad esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art.642 c.p.c. l'istanza risarcitoria andrà proposta nel relativo giudizio di opposizione.

Avendo invece riguardo all'ipotesi sub b), chi intende chiedere il risarcimento dei danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima (o meglio, afferma la Corte, ingiusta poiché priva della condizione indefettibile dell'esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace), potrà agire ai sensi dell'art. 96 co 2. c.p.c. solo dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente – di nuovo - sia sull'an che sul quantum.

E' infatti solo quest'ultimo il giudicante cui è demandato l'accertamento dell'ingiustizia dell'esecuzione – ovvero del compimento di questa in mancanza del relativo diritto – per carenza originaria o caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo.

Appare evidente che nell'ambito di applicazione così delineato non vi è spazio per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.

Quest'ultimo presenta infatti una causa petendi sua propria del tutto differente da quelle sopra indicate come correlabili alla domanda ex art.96 comma 2 c.p.c., in quanto connessa non all'esistenza del diritto di procedere in executivis, bensì alla mera regolarità formale degli atti del processo esecutivo e degli atti a questo propedeutici.

Nel corso del giudizio ex art.617 c.p.c. non viene quindi mai in rilievo l'ingiustizia dell'esecuzione, bensì la sua semplice irregolarità formale, ovvero la sua illegittimità.

Osservazioni e suggerimenti pratici

La sentenza in esame si inserisce nel costante orientamento giurisprudenziale della Corte circa l'ambito di applicazione processuale della declaratoria di responsabilità civile aggravata ex art.96 comma 2 c.p.c.

Di particolare rilievo, sul piano pratico: a) il richiamo alla necessità di un'interpretazione rigorosa della fattispecie in questione, mai operante al di fuori dei casi tipici ivi indicati e restrittivamente intesi; b) la delimitazione funzionale della competenza a pronunciarsi circa l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria, con esclusione della proponibilità di quest'ultima nel corso di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.

Conclusioni

In tema di responsabilità processuale aggravata, chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può avanzare la relativa domanda, ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. solo: a) dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato; b) dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione.

E' quindi inammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96comma 2 c.p.c. dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.

Nel corso di tale ultimo giudizio potrà quindi darsi luogo al più ad un accertamento ai sensi della diversa fattispecie di cui al comma 1 dello stesso articolo 96 c.p.c.

Dottrina

G.Morlini , Il punto sulle spese di lite e la responsabilità per lite temeraria, in Resp. civ. e prev., 2012, 6, p.2081B.

D.Potetti, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, in Giur. merito, 2010, p.936B.

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