La prova del danno derivante da illegittima segnalazione in una Centrale Rischi
17 Giugno 2014
Massima
Trib. Milano, sez. X civ., 13 febbraio 2014, n. 2175 Il risarcimento del danno non patrimoniale è risarcibile in caso di violazione dei diritti inviolabili della persona. Il danno non patrimoniale, può essere risarcito soltanto nelle ipotesi di reato ex art. 185 c.p.c., oltreché, ai sensi dell'art. 2059 c.c. nei casi previsti dalla legge tra i quali vi rientra il diritto all'integrità della reputazione che e' un diritto inviolabile garantito dagli artt. 2 e 3 Cost. Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - prodotto da erronea segnalazione in una Centrale Rischi che abbia la funzione di far conoscere agli istituti bancari la solvibilità dei soggetti che richiedono di accedere al credito - deve essere provato dal danneggiato, anche con il ricorso a presunzioni semplici, ma non può essere ritenuto in re ipsa. Sintesi del fatto
Tizio chiedeva la concessione di un mutuo che gli veniva negato in quanto il suo nominativo risultava iscritto a seguito di una appostazione nell'elenco dei cattivi pagatori in una Centrale Rischi gestita da privati. L'appostazione in tale elenco era avvenuta in seguito all'inadempimento relativo ad un contratto di finanziamento per l'acquisto di casalinghi che in realtà tizio non aveva mai concluso essendo stato oggetto di un furto di identità. Di qui l'illegittima segnalazione e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Di qui la richiesta di cancellazione del suo nominativo dalla Banca dati della predetta Banca dati.
In motivazione “Alla luce delle suddette considerazioni, si deve ritenere che la condotta…. costituisca un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria debba tuttavia essere rigettata in relazione all'allegato danno di natura patrimoniale subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione. In particolare, gli attori sostengono che, a causa dell'illecito di…..sarebbero riusciti ad ottenere il mutuo per ristrutturare la loro abitazione, …..solo nel maggio 2006 …anziché nel 2005….Delle suddette circostanze non è però stata fornita alcuna prova,… Gli attori nell'atto di citazione sostenevano inoltre che, a seguito dell'illegittima segnalazione, ….., non avrebbe concesso loro immediatamente nel 2010 il finanziamento richiesto e che, pertanto, non avrebbero potuto sostenere tempestivamente le spese necessarie per il matrimonio della figlia. Anche di tale circostanza non e' stata fornita alcuna prova. Tutte le domande di risarcimento devono pertanto essere rigettate. Quanto al danno non patrimoniale, questo Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento possa trovare accoglimento limitatamente al danno alla reputazione, mentre deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni consistenti nell'estenuante peregrinazione degli attori tra vari istituti di credito e l'alterazione delle condizioni di vita degli stessi. Meritevole di accoglimento appare invece la domanda di risarcimento del danno alla reputazione degli attori giacche', fra i casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., vi è proprio quello della lesione di un diritto previsto dalla legge fondamentale (oltre a Cass.S.U., n.26972/2008, si vedano anche Cass., n. 8827/2003; Cass., n. 15022/2005; C. cost., n.233/2003) e, secondo la costante giurisprudenza, il diritto all'integrità della reputazione rientra fra i diritti inviolabili ed è costituzionalmente garantito dagli artt.2 e 3 Cost. (ad esempio Cass., n.21865/2013 e Cass., n. 23194/2013). Si precisa che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, il danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) non può mai essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato anche mediante presunzioni semplici”.
La questione
La questione in esame è la seguente: Accertata l'illegittima segnalazione in una Centrale Rischi la prova del danno sia patrimoniale che non patrimoniale può essere ritenuta ipso iure ovvero deve essere fornita dal danneggiato se pur anche in via presuntiva?
Le soluzioni giuridiche
Il danneggiato, per ottenere il risarcimento del danno, deve innanzitutto provare la condotta illecita della Banca facendo accertare l'illegittimità della segnalazione in una Centrale Rischi. Deve provare altresì il nesso causale tra pregiudizio sofferto e la condotta illecita della Banca. La giurisprudenza meno recente, ha talvolta ritenuto, in materia di illegittimo protesto, che il danno lesivo dei diritti della persona, poteva ritenersi ipso iure, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (v. Cass., 30 agosto 2007, n. 18316; Cass., 28 giugno 2006, n. 14977; Cass. 10 maggio 2001 n.6507; Cass. 5 novembre 1998, n.11103). Successivamente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito che “il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità” e, conseguentemente e' risarcibile, nei casi espressamente previsti dal legislatore, nonché' “nei casi un cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona” (v. Cass., S.U., n. 26972/2008). Sia il danno patrimoniale che non patrimoniale non possono essere ritenuti ipso iure ma devono essere provati dal danneggiato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici (v. Cass., S.U., n. 26972/2008). La sentenza in esame ha ritenuto che il danno patrimoniale, ex art.2043 c.c., conseguente all'illegittima segnalazione in una Centrale Rischi, deve essere provato come tutti gli altri danni patrimoniali essendo a carico del danneggiato - ex art.1223 e 2697 c.c., l'onere della prova dei fatti costitutivi del danno patrimoniale. Nel caso in esame la domanda e' stata respinta in quanto non era stata fornita la relativa prova. Viene accolta invece la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale limitatamente al danno alla reputazione. Ciò in virtu' del fatto che il danno non patrimoniale oltre ad essere “connotato da tipicità”, e quindi risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, può essere risarcibile anche ove abbia prodotto una lesione di specifici diritti inviolabili della persona (anche come statuito dalla sopraindicata sentenza delle Sezioni Unite). La sentenza sancisce, in conformità alla costante giurisprudenza successiva alle predette Sezioni Unite, il diritto al riconoscimento del danno alla reputazione in quanto rientrante fra i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti dagli art.2 e 3 Cost.: “Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata” (v. Cass.S.U., n. 26972/2008; con particolare riferimento al risarcimento del danno nei confronti di persona giuridica si veda Cass., 4 giugno 2007 n.12929). E' stato altresì precisato che “la lesione dell'interesse” oltre ad avere rilevanza costituzionale, deve essere “grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità”; ed altresì che “il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita ed alla felicita” (v. Cass., 28 febbraio 2013, n. 5096). La sentenza è pertanto da condividere sul punto. L'altro aspetto della sentenza in commento è relativo alla prova del danno. Correttamente il Tribunale di Milano sancisce che “il danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) non può mai essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato anche mediante presunzioni semplici” come sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2008 e ribadito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte anche nelle successive sentenze rese sul punto. E' da segnalare che una recente sentenza della Suprema Corte, resa peraltro nei confronti di un impresa commerciale, sembra aver rilevato che l'illegittima segnalazione può costituire, di per sé, un comportamento pregiudizievole per l'attività economica della impresa illegittimamente segnalata. “Il discredito derivante da tale segnalazione può ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi, con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici” (v. Cass., 25 maggio 2010, n.12626). Non crediamo che la sentenza voglia rimettere in discussione il fatto che il danno non può essere ritenuto in re ipsa ma pare voglia soltanto sancire una presunzione semplice- costituita dall'illegittima segnalazione- in favore del'imprenditore commerciale il quale ha necessità di ricorrere al credito e vede comunque compromessa la sua affidabilità ed i suoi rapporti economici, ritenendo che l'illegittima segnalazione possa influire negativamente sull'attività economica dell'impresa sino al punto di renderla deficitaria e/o spingerla verso posizioni negative irreversibili. Riteniamo però che la segnalazione rappresenti soltanto l'evento lesivo anche nel caso in cui il soggetto danneggiato sia un imprenditore commerciale. Sono le conseguenze dell'illegittima segnalazione – evincibili anche dalla stessa Centrale Rischi - che danneggiano il soggetto segnalato: quali la diminuzione e/o la revoca di affidamenti. E se anche così non fosse e la segnalazione stessa potesse essere considerata una circostanza presuntiva non ci sembra possa esser dotata dei requisiti di precisione e gravità richiesti dalla legge; tanto più che la Centrale Rischi e' visibile soltanto dagli intermediari partecipanti come prevedano le Istruzioni della Banca d'Italia. Per ultimo osserviamo che quando l'attività istruttoria non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso e' corretto ed ammissibile il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi (v. tra le altre Cass., 24 maggio 2010, n. 12626; Cass. 4 giugno 2007, n.12929). Osservazioni e suggerimenti pratici
In una causa di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale instaurata a causa di una illegittima appostazione a sofferenza in Centrale Rischi ovvero per una illegittima elevazione di un protesto occorre innanzitutto provare la condotta illecita della Banca. In ordine al risarcimento dei danni occorre che il danneggiato dia la prova dell'esistenza dei danni nonché' dell'ammontare degli stessi; il danno, come ha rilevato anche la sentenza in commento, non può mai essere ritenuto in re ipsa ma deve comunque essere provato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici. Riteniamo però di rilevare che la prova presuntiva è più agevole da raggiungere per un imprenditore commerciale che per un soggetto privato (fermo restando ovviamente l'onere che è ugualmente a carico di entrambi). Difatti nel caso di illegittima segnalazione nella Centrale Rischi nei confronti di un soggetto privato lo stesso dovrà provare il diniego od il ritardo nella concessione di finanziamenti, e la destinazione del finanziamento stesso, ovvero provare che un'Istituto bancario ha risolto un contratto di mutuo. Ciò anche perché' un soggetto privato ben difficilmente potrà aver la necessità e/o l'opportunità di godere di più affidamenti verso altrettanti istituti bancari. Nel caso nel quale il soggetto segnalato sia un imprenditore commerciale l'illegittima segnalazione può costituire un comportamento pregiudizievole per l'attività economica della impresa segnalata, sino al punto di renderla deficitaria e/o spingerla verso posizioni negative irreversibili stante il fatto che il discredito derivante da tale segnalazione può ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa in tutti i soggetti legittimati all'accesso. Nel caso di imprenditore commerciale potrà sì esser utile provare il diniego od il ritardo nella concessione di finanziamenti e lo sfumare di affari, ma, accertata la illegittimità della segnalazione “a sofferenza”, altre circostanze appariranno direttamente dall'esame della Centrale stessa. Mi riferisco a circostanze quali la diminuzione degli importi affidati e/o la revoca degli stessi, generalmente posti in essere in questi casi, dal sistema bancario. Conclusioni
In materia di danni derivanti da illegittima segnalazione in Centrale Rischi è chiara l'impostazione della giurisprudenza sulla impossibilità di ritenere il danno in re ipsa. Rileviamo però che la prova del danno può essere fornita anche per presunzioni semplici. Tale ultimo aspetto circa le valutazioni delle circostanze presuntive ci sembra ancora aperto ad assestamenti ed a ulteriori chiarimenti giurisprudenziali sulla valenza delle singole circostanze presuntive.
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