Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
17 Luglio 2014
Fondamento giuridico costitutivo della tutela risarcitoria e della tutela indennitaria
In materia di responsabilità civile da circolazione stradale e liquidazione del danno alla persona la materia della c.d. rivalsa INAIL e INPS e i delicati rapporti tra detto istituto giuridico e la pretesa risarcitoria del danneggiato ha costituito, sin dall'entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria da circolazione stradale, operata dalla l. n. 990/1969, argomento dibattuto tra i giuristi e oggetto di tesi giuridiche e risposte offerte dalla giurisprudenza di merito e legittimità di segno contrastante e caratterizzate da incertezze applicative che determinano una serie di dubbi applicativi per la corretta identificazione dell'oggetto della rivalsa dell'assicuratore sociale, nonché della parallela pretesa del danneggiato a ottenere il ristoro integrale del risarcimento del danno alla persona nell'ottica del principio, secondo alcuni autori avente rilevanza costituzionale, dell'integrale risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Il sistema previdenziale dell'ordinamento giuridico italiano prevede, secondo doverosa attuazione dell'art. 38 Cost., istituti giuridici finalizzati ad apprestare tutela per le conseguenze negative sulla persona del lavoratore colpito da infortunio sul lavoro (o malattia professionale), assegnate all'INAIL secondo la normativa dettata dal T.U. n. 1124/1965, come modificato dal d.lgs. n. 38/2000 che ha introdotto: 1. l'indennizzo del danno biologico professionale nell'ambito delle prestazioni economiche liquidate dall'Istituto Nazionale Assicurativo Pubblico, 2. l'indennità di temporanea lavorativa dettata dagli art. 66 e ss. T.U.1124/1965 nonché a salvaguardia della malattia comune e della riduzione della capacità di guadagno derivante da lesioni insorte nel lavoratore in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa non rientranti nella tutela garantita da INAIL bensì di spettanza dell'INPS quale Ente Previdenziale deputato a liquidare la c.d. malattia comune, 3. l'assegno e/o pensione di invalidità ex l. n. 222/1984 per la riduzione della capacità di un terzo e. a seguito del d.lgs. n. 112/1998, 4. l'invalidità civile con decorrenza dal 3 settembre 1998. Entrambi i sistemi di tutela previdenziale, ispirati alla logica di predeterminazione indennitaria (e quindi rigidamente stabilita con atti normativi o aventi valore sublegislativo),assicurano la liquidazione di prestazioni economiche a beneficio del lavoratore assicurato, ricorrendo i requisiti individuati dall'ordinamento giuridico. Tali prestazioni economiche sono assistite dal connotato dell'indisponibilità e irrinunziabilità, enunciato espressamente dal combinato disposto degli art. 110 e 114 d.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico INAIL), che prevedono il divieto di cessione, pignoramento e sequestro delle indennità INAIL, confermato dalla Suprema di Cassazione, e che si estendono anche alle prestazioni economiche, erogate da INPS in ragione di interpretazione sistematica del sottosistema previdenziale che non può consentire rinunzie e/o atti di disposizione del credito previdenziale vantato dal lavoratore. Ulteriore importante connotato delle prestazioni indennitarie previdenziali è quello di essere garantite dall'automaticità delle stesse, desumibile dall'art. 2115 c.c., che ne comporta l'erogabilità anche in difetto del previo pagamento del premio INAIL ovvero contributo INPS da parte del datore di lavoro a ciò obbligato ex lege e la loro erogabilità anche nelle ipotesi di colpa del soggetto beneficiario, rimanendo escluso solo il dolo del lavoratore (cfr. art. 11 capoverso d. P.R. 1124/1965). In tal guisa contrapponendosi radicalmente con le regole del risarcimento del danno alla persona, civilisticamente intese e governate dall'art.1227 c.c. sul c.d. concorso di colpa del danneggiato, che incidono riduttivamente sulla quantificazione del danno. La tutela risarcitoria del danno alla persona è, al contrario, regolata dall'assoluta libertà nella gestione della relativa posizione giuridica da parte del titolare (id est il danneggiato), sovrano nella scelta delle iniziative processuali relative e libero financo di concludere contratti di cessione del credito risarcitorio prima dell'approvazione della Legge n. 147/2013. Libertà che si concretizza, altresì, nella c.d. personalizzazione del risarcimento del danno alla persona, allegando circostanze pregiudizievoli alla sua persona che incidono negativamente sul facere ovvero sul suo status generale e idonee, ove debitamente provate anche presuntivamente, a ottenere un risarcimento supplementare, secondo la percentuale riportata nelle tabelle del Tribunale di Milano.
Gli Istituti Previdenziali (INAIL e INPS, ma anche Enti Gestori di Forme previdenziali stranieri a condizione dell'appartenenza a stato straniero ove esista norma analoga all'art. 142 Cod. Ass.), che intendono avvalersi della surroga direttamente contro le Società Assicuratrici RCA, contenuta nell'art. 142 Cod. Ass. ( e prima nell'art.28 L. n.990/1969), congiuntamente alla generale azione di surroga dettata dall'art. 1916 c.c. contro il terzo civilmente responsabile del sinistro stradale, manifestano tale volontà giuridica inviando diffida – anche generica e quindi priva della quantificazione delle prestazioni economiche ancora non liquidate (Cass. civ., 5 maggio 1982, n. 2829; Cass. civ., 13 maggio 1982, n. 3017) - al terzo responsabile e all'Assicuratore Privato RCA. L'azione che formalizza la volontà di esercitare la surroga determina la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del danneggiato a richiedere il risarcimento del danno alla persona sino al predetto ammontare, nonché l'inopponibilità all'INAIL e all'INPS degli atti di disposizione del diritto risarcitorio quali accordi transattivi e sottoscrizione di atti di quietanza in ragione della scissione del credito risarcitorio da illecito stradale tra infortunato e Istituto Previdenziale. Naturalmente, stante l'applicabilità agli Enti Previdenziali di tutte le disposizioni di legge regolanti l'azione risarcitoria diretta contro l'impresa assicuratrice, anche agli stessi si applicherà l'art. 141 Cod. Ass. in tema di trasportato come declinato dalla norma e dai successivi interventi della Consulta del 13 giugno 2008 (ord. 205/2008), che rileva la natura aggiuntiva dell'azione ex art.141 Cod. Ass. – nel quale il proprietario del veicolo non è litisconsorte necessario (Trib.Nola, 22 dicembre 2012) - a differenza di quanto previsto dall'art. 144 Cod. Ass. e non sostitutiva degli strumenti processuali quali l'azione risarcitoria comune ex artt. 2043 e 2054 c.c., nonché l'azione contro il terzo responsabile e la sua impresa assicuratrice R.C. Auto. Logico corollario del suddetto inquadramento sistematico della surroga diretta, che trova statisticamente amplissima applicazione ad opera di INAIL in ragione dell'ingente percentuale degli infortuni in itinere tutelati ex art.12 d.lgs. n. 38/2000 sul totale complessivo annualmente registrato degli infortuni sul lavoro (pari a circa il 48%), è l'instaurazione di istanze risarcitorie degli Enti Previdenziali parallele alla richiesta di risarcimento dei danneggiati. L'applicabilità in via generale dell'art.111 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare nei rapporti controversi risulta idoneo all'utilizzo da parte dell'Ente di accertamenti giudiziali intervenuti prima dell'avvio della procedura di surroga, senza che l'ordinamento di settore preveda alcuna disposizione specifica volta a radicare un simultaneus processus tra persona fisica danneggiata e Istituto Previdenziale nei confronti dell'Assicuratore di Responsabilità Civile Auto, e trovando, quindi ,frequente applicazione la chiamata in giudizio ad istanza di parte ex art.106 c.p.c. di INAIL e INPS da parte dei difensori delle Compagnie Assicuratrici per la formulazione della domanda di rivalsa e l'estensione della pronuncia giudiziale ai citati Istituti. Giova ricordare che l'art. 42 della legge n. 183/2010 ha dettato nuova disciplina che grava le imprese assicuratrici R.C. Auto dell'onere di richiedere al danneggiato apposita dichiarazione attestante se lo stesso abbia o meno diritto a prestazioni da parte di Enti gestori di Assicurazioni Sociali obbligatorie, rafforzando così gli oneri procedurali dettati dall'art. 142 Cod. Ass., che già imponevano la richiesta informativa al danneggiato circa il diritto a prestazioni di Enti gestori di forme previdenziali e il successivo accantonamento ( applicabile esclusivamente alle rivalse INPS). Dall'esito affermativo di tale richiesta, deriva l'obbligo di comunicare le prestazioni previdenziali esistenti all'INPS, che dovrà riscontrarle entro 15 giorni, indicando l'importo delle prestazioni liquidate per il debito accantonamento da parte della Società Assicuratrice. L'adempimento di tale obbligo legislativo ha esitato la stipula di apposita Convenzione ANIA/INPS, recante il contenuto della dichiarazione tipo che il danneggiato deve rendere ai sensi di legge. L'INPS, con la Circolare 31 gennaio 2011, ha quindi esplicato le modalità operative della Convenzione tra l'Associazione delle Imprese Assicuratrici e il maggiore Ente Previdenziale, soffermandosi sull'obbligo del medico del SSN, ove constati un'infermità che comporta incapacità lavorativa derivante da responsabilità di terzi, di farne segnalazione nei certificati di malattia onde consentire all'INPS l'esercizio dell'azione surrogatoria a pena, in difetto, di irrogazione di provvedimenti disciplinari sino alla decadenza con la convenzione. È stato, altresì, istituito un Osservatorio congiunto ANIA/INPS, finalizzato alla definizione di indirizzi operativi, monitoraggio quantitativo e qualitativo delle azioni surrogatorie sul territorio e con attività d'impulso per proposizione di interventi attuativi della Convenzione, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alla risoluzione dei problemi tecnico-amministrativi. Per completezza espositiva si evidenzia che soltanto con d.m. 19 marzo 2013 (pubblicato in G.U. 23 settembre 2013) ha trovato compiuta regolazione la rivalsa dell'INPS per la invalidità civile e quindi il dettato dell'art. 41 del collegato lavoro Legge n. 183/2010. A tale approdo legislativo si giunge dopo l'emanazione dei complessi criteri di calcolo delle citate prestazioni assistenziali da parte della Consulenza Statistica Attuariale INPS e l'individuazione di ben otto tariffe commisurate alle diverse tipologie delle prestazioni liquidate e per le quali l'INPS può avvalersi dell'azione diretta contemplata dall'art. 14 Legge 222/1984, esercitabile congiuntamente all'azione prevista dall'art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile identificabili, in materia di circolazione stradale, con il proprietario del veicolo e il conducente se soggetto distinto (come precisato dalla Circolazione INPS 134 del 12 ottobre 2011). Effetti della transazione della rivalsa INAIL/INPS sulla posizione giuridica del successore a titolo particolare e riflessi sulla pretesa risarcitoria del danneggiato
La definizione della domande di surroga da sinistri stradali dei principali Istituti Previdenziali avviene in forma preponderante in via transattiva con accordi stragiudiziali conclusi dai legali degli Enti e gli Uffici di liquidazione sinistri delle Imprese Assicuratrici con successiva sottoscrizione di quietanze rilasciate dalle Società Assicuratrici . Con la sottoscrizione dei citati atti di transazione e quietanza i rispettivi Dirigenti di INAIL e INPS definiscono in via stragiudiziale la rispettiva pretesa economica avanzata a titolo di surroga accettando l'offerta risarcitoria della Compagnie Assicuratrici alla tregua dei fondamentali elementi costituti dal costo delle prestazioni economiche indennitarie; costo soggetto a variazione tanto per l'aggiornamento periodico delle retribuzioni convenzionali in forza degli art.116 e 118T.U 1124/1965 quanto per effetto del peculiare sistema della revisione prevista dall'art. 83 d.P.R. 1124/65, che consente la rivalutazione entro un periodo di 10 anni dalla costituzione della rendita del grado di invalidità permanente, incidente sul soggetto assicurato valutabile alla stregua dei barèmes medici previdenziali, diversi da quelli applicabili in RCA, e dalla valutazione civilistica del danno, integrante il c.d. limite esterno della rivalsa degli Enti Previdenziali invalicabile ove ritualmente allegato e dedotto nelle difese giudiziali. Da ciò consegue che le modificazioni del quantum attinente alle somme erogate ed erogande dagli Assicuratori Previdenziali, successive alla firma della quietanza, non esplicheranno efficacia alcuna della relazione intersoggettiva con l'Impresa Assicuratrice. Sono fatti salvi i casi della revoca del beneficio previdenziale per il venire meno delle condizioni previste, potendosi a riguardo citare l'ipotesi di rara applicazione della rendita ai superstiti erogata ex art. 85 T.U 1124/1965 al coniuge superstite che addivenga successivamente a nuovo matrimonio con liquidazione una tantum di 3 annualità della rendita; in tali (remoti) casi, l'Assicuratore di Responsabilità Civile Auto è adeguatamente tutelato dall'esperibilità della peculiare azione di ripetizione d'indebito per quanto versato sine titulo. La transazione conclusa dal danneggiato per la domanda risarcitoria avente ad oggetto il c.d. danno differenziale, invece, produce effetti (recte è opponibile) a INAIL e INPS solo se intervenuta in fase antecedente all'avvio della rivalsa previdenziale, nella quale il danneggiato è titolare in via esclusiva del diritto al risarcimento del danno alla persona e a condizione dell'attribuzione della data certa a tale definizione, con le modalità enunciate dall'art. 2704 c.c. sulla data certa. Qualora il danneggiato ottenga la totalità del risarcimento del danno alla persona, pur essendo titolare di diritto a forme di gestione di previdenza obbligatoria, sarà violato il c.d. principio indennitario, dettato per evitare che il sinistro diventi causa di lucro per il danneggiato. In questa ipotesi gli Enti Previdenziali potranno avvalersi dell'art. 142, comma 3, ove il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione come si verifica se dolosamente dichiari di non fruire di tutela INAIL o INPS, evocando in giudizio l'assistito e chiedendone la riparazione del pregiudizio al diritto di surroga già tutelato in via generale dall'art. 1916, comma 3. Infine, deve osservarsi che nessuna efficacia giuridica dispiega la transazione della pretesa risarcitoria del danneggiato per il differenziale sul diverso versante della rivalsa previdenziale che, dopo la successione a titolo particolare nel diritto concretata dalla lettera di surroga, si pone in completa autonomia giuridica rispetto alla prima seppure costituisca circostanza nota agli operatori del settore che le Compagnie Assicuratrici perseguano sistematicamente la strategia di definire simultaneamente tanto la rivalsa INAIL quanto quella correlata al differenziale anche nell'ottica di eliminare le riserve dei sinistri aperti. Cenni sul danno differenziale e la sua determinazione e quantificazione in giurisprudenza e dottrina
L'inferenza logico-giuridica della rivalsa previdenziale con la pretesa risarcitoria del danneggiato persona fisica, mirata all'integrale ristoro del pregiudizio alla persona suscettibile di quantificazione economica e relativa aestimatio, comporta l'obbligo di esaminare la questione sussumibile per brevità nel concetto di danno differenziale. Tale eccedenza risarcitoria ricorre nell'ipotesi che l'intervento indennitario di INAIL e/o INPS è destinato a sollevare il lavoratore dallo stato di bisogno determinato dal sinistro accaduto in occasione di circolazione stradale, nonché alla compiuta integrale realizzazione dell'integrale riparazione del danno alla persona, supportato dal principio personalistico recepito dalla Carta Costituzionale italiana comunemente riassunto nella locuzione definitoria del “danno differenziale”, che ha trovato ambiti di più estesa applicazione dopo la riforma introdotta dall'art.13 d.lgs.n. 38/2000 in materia di indennizzo del danno biologico da infortunio sul lavoro. Premesso che il sintagma danno differenziale è di matrice giurisprudenziale, non rinvenendosi nell'ordinamento l'utilizzo di detta espressione, giova considerare che lo stesso trae titolo giustificativo nelle diverse logiche sottese all'intervento economico indennitario, tipico del regime previdenziale al quale è totalmente estranea la finalità di commisurare la provvidenza economica alla peculiarità della singola fattispecie. Viceversa nel sistema della responsabilità civile di stampo codicistico è immanente lo scopo di liquidare il danno alla persona interamente comprendendo quindi la c.d. personalizzazione prevista nelle tabelle del Tribunale di Milano attribuendo adeguato risalto e quantificazione alle voci di danno ricondotte al sistema bipolare dalle Sezioni Unite del San Martino 2008 (Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972) quali il pregiudizio esistenziale, estetico e alla vita di relazione in tal guisa determinandosi una incidenza della tutela previdenziale sul sistema della responsabilità civile governata da diverse regole. Quanto alla disamina della surroga INPS, la stessa consente di ripetere l'ammontare delle prestazioni liquidate entro il limite del c.d. danno civilistico, costituito dal pregiudizio economico attinente al periodo di forzata assenza lavorativa, ovvero per le prestazioni di assegno e/o pensioni di invalidità, nonché per le provvidenze di invalidità specifica dal danno permanente di natura specifica, incidente sulla capacità di guadagno del danneggiato da accertare, secondo i canoni enunciati costantemente dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. L'accertamento avviene non solo tramite apposita CT medico-legale, ma valutando l'intero compendio probatorio, comprensivo delle dichiarazioni fiscali del danneggiato richiamate dall'art. 137 Cod. Ass. e, quindi, salva la prova contraria, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ovvero nei casi consentiti del triplo della pensione sociale (recte assegno sociale), con ampia facoltà di ricorrere all'utilizzo delle presunzioni disciplinate dagli artt. 2727-2729 c.c. per statuire l'effettiva riduzione concreta della capacità di guadagno del danneggiato. Nell'ipotesi di accertamento del concorso di colpa dell'assistito INPS nella verificazione del sinistro, giurisprudenza costante di legittimità enuncia il principio che tale cooperazione colposa non riduce proporzionalmente il quantum delle prestazioni economiche azionate in rivalsa; pertanto l'Istituto Previdenziale che avrà diritto a ottenere l'integrale accoglimento della domanda, ove la stessa risulti ricompresa nel totale danno patrimoniale derivato dal sinistro stradale, come affermato in termini da Cass. civ.,sez.III, 28 febbraio 2008, n. 4688, nonché da Cass. civ., n. 604/2003 in ambito di surroga INAIL. Il danno differenziale potrà, quindi, configurarsi nelle rare ipotesi nelle quali la capitalizzazione della pensione di invalidità INPS risulti inferiore al danno patrimoniale specifico ottenuto, in applicazione dell'art. 137 Cod. Ass. e alla sua riparazione sarà legittimato attivo il lavoratore. Per converso, nei casi in cui le prestazioni indennitarie INPS, richieste in via di surroga, abbiano determinato postumi di invalidità permanente di natura solo biologica e, quindi, non patrimoniale secondo il sistema bipolare introdotto dalle Sezioni Unite del 2008, deve ritenersi che il danneggiato abbia diritto a ottenere la riparazione del danno biologico permanente (rectius non patrimoniale), avente natura ontologicamente diversa dai pregiudizi alla capacità di guadagno oggetto dell'intervento indennitario, e, quindi, da qualificare più propriamente complementare, secondo la terminologia invalsa nella materia INAIL di seguito esposta. In materia di rivalsa INAIL, infatti, occorre ricordare l'introduzione dell'indennizzabilità del danno biologico permanente per opera dell'art.13 d.lgs. n. 38/2000, che ha dato attuazione alla legge n. 144/1999, tra i compiti INAIL, dopo l'esortazione declinata dalla Consulta con la pronuncia n. 87/1991 ,tramite indennizzo di somma capitale per le invalidità di grado compreso tra il 6 e il 15% e quota di rendita ove l'invalidità permanente ascenda a grado del 16% o superiore. In estrema sintesi e riservando ulteriore approfondimento della materia in separato contributo scientifico si può affermare senza tema di smentita che, applicando il criterio della c.d. distinzione e comparazione per poste omogenee di danno e nel rispetto del principio generale alla cui stregua l'Assicuratore del terzo responsabile è obbligato entro e non oltre il danno civilistico complessivo il Giudice di merito dovrà procedere alla aestimatio complessiva del pregiudizio alla persona e quindi confrontare le singole partite (danno non patrimoniale – danno patrimoniale) con le liquidazioni indennitarie INAIL procedendo ai dovuti conteggi aritmetici liquidando al danneggiato quanto ottenuto adottando tale criterio liquidativo. Ove al contrario il Giudice di merito segua l'opposto criterio della c.d. indistinzione delle voci di danno dopo aver effettuato la complessiva aestimatio del pregiudizio alla persona, opererà la detrazione secca della totalità delle indennità liquidate e liquidande dall'INAIL, ottenendo così per sottrazione matematica l'eventuale differenziale e attribuendo all'Assicuratore Sociale quanto indennizzato se rientrante nel compendio risarcitorio civile complessivo con obiettiva delimitazione del danno differenziale rispetto alla prima ipotesi. In via di interpretazione sistematica della complessa questione di diritto deve considerarsi che il secondo metodo appare più rispettoso del principio indennitario, nonché all'ontologica diversità delle prestazioni indennitarie INAIL/INPS rispetto alla categoria del risarcimento del danno di accezione e contenuti civilistici e quale unica soluzione idonea ad evitare disparità liquidative di oggettiva incostituzionalità per violazione dell'art.3 Cost. derivanti dall'applicazione del metodo della comparazione tra voci omogenee ove si consideri che la tutela INAIL non è generalizzata a tutti i lavoratori ma selezionata dagli art. 1 e 4 del testo Unico 1124/65 e quindi potrebbe verificarsi un eccesso di tutela economica per il danneggiato fruente della tutela INAIL e quello non contemplato. A titolo meramente esemplicativo è sufficiente considerare che la maggiorazione della rendita ex art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 38/2000 è liquidata per presunzione juris et de jure (in ambito meramente previdenziale) mentre in RC il danneggiato deve offrire rigorosa prova – non solo medico-legale ma fiscale – dell'effettiva perdita patrimoniale in termini di lucro cessante per avere ristoro di tale componente di danno e frequentemente nelle ipotesi di lesioni permanenti di grado compreso tra il 16% e il 30% si potrà verificare liquidazione di rendita INAIL maggiorata della componente patrimoniale senza effettiva incidenza specifica sulla capacità d lucrativa. La dottrina più attenta allo studio del problema (A. De Matteis – S. Giubboni, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, 2005) ha osservato che deve più propriamente utilizzarsi la categoria logico-giuridica del danno complementare o differenziale qualititativo per le voci di danno esclusive dall'intervento economico dell'INAIL, quali la IT biologica e l'invalidità permanente inferiore al 6%, e il danno patrimoniale specifico per le IP inferiori al 16%, quale voce di danno estranea all'area della surroga INAIL, e, quindi, destinata in via esclusiva al lavoratore infortunato senza rivalsa da parte dell'INAIL, peraltro senza essere recepita dalla giurisprudenza di merito alla quale sono devolute le cause di surroga Inail. Dopo le pronunce delle Sezioni Unite del 2008 il prevalente orientamento di merito (cfr. Trib. Piacenza,n. 102/2012 – Trib. Piacenza n. 55/2014 – Trib. Reggio Emilia, n. 330/2012 e n. 331/2012) ha statuito la ripetibilità da INAIL dell'intero danno non patrimoniale determinato applicando le tabelle paranormative formate dal Tribunale di Milano e, quindi, delimitando l'ambito del danno differenziale in senso lato. Nel contempo ha evitato disparità di trattamento dei casi di intervento della tutela INAIL – non avente portata generalizzata ma delimitata all'applicabilità degli artt.1 e 4 d.P.R. 1124/1965 rispetto alla casistica di sinistri occorsi a lavoratori ad essa estranei comportante inevitabilmente questioni di incostituzionalità dell'art.13 D.lgs. n. 38/2000 per violazione dell'art.3 Cost. in tema di eguaglianza.
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