Factum prìncipis e responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione
17 Ottobre 2016
Massima
In relazione all'ipotesi di un atto dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria, che incide negativamente sull'attuazione del rapporto obbligatorio, deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore, laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa, in quanto il factum prìncipis non basta di per sé solo a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Il caso
La società Alfa agiva in giudizio contro la società Beta per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della propria utenza telefonica, protrattasi per un periodo di tempo ritenuto intollerabile, durante la fase di migrazione dall'originario gestore alla stessa società Beta. La convenuta Beta, disconosceva la propria responsabilità per il mancato adempimento - ossia per la mancata attivazione del servizio telefonico nei termini pattuiti - adducendo che questo non fosse a sé imputabile in quanto originato da un provvedimento dell'Autorità regolatrice del settore. Nelle more della migrazione, infatti, era intervenuta una delibera da parte dell'AGCOM, con la quale s'interdiva a Beta di procedere in via unilaterale al trasferimento dei clienti in precedenza abbonati presso altri gestori, dovendo le modalità di migrazione essere oggetto di accordo tra le varie compagnie telefoniche. La convenuta Beta, a propria volta, chiamava in causa la società Omega - il gestore originario - ritenendola unica responsabile del disservizio occorso ad Alfa. Il giudice di prime cure, ritenuta la concorrente responsabilità delle società Beta e Omega, condannava la prima a risarcire il danno alla società attrice e l'altra a tenere indenne Beta nella misura della metà di quanto liquidato in favore dell'attrice. La Corte di appello, a modifica della decisione di primo grado, accoglieva sia l'appello di Beta, rigettando la domanda di Alfa, sia l'appello incidentale di Omega, dichiarando inammissibile la domanda di Alfa nei suoi confronti. Avverso tale sentenza, Alfa ricorreva per cassazione; Omega resisteva mediante controricorso e proponeva ricorso incidentale; Beta resisteva mediante controricorso al ricorso principale e al ricorso incidentale. La questione
Il punto è il seguente: quali sono i requisiti perché possano dirsi integrati gli estremi della forza maggiore - nella specie del provvedimento dell'Autorità che incida negativamente sulle possibilità di adempimento da parte del debitore - cui consegua l'effetto liberatorio dello stesso? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte, aderendo alla tesi della ricorrente società Alfa, sostiene che il provvedimento dell'Autorità, il c.d. factum prìncipis, non integra in ogni caso un'ipotesi di forza maggiore, idonea a liberare senz'altro l'obbligato dalla responsabilità per inadempimento. Ricorda il Giudice di legittimità che, in generale, a fronte dell'inadempimento, si presume sino a prova contraria che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia imputabile al debitore, sul quale grava, pertanto, l'obbligo di risarcire i danni cagionati dall'inadempimento. Perché dunque l'impossibilità sopravvenuta possa considerarsi non imputabile al debitore, sollevandolo dall'obbligo di risarcire il danno, la giurisprudenza è costante nell'esigere che questi fornisca la prova - oltre che della stretta riferibilità dell'impossibilità al contratto e alla prestazione ivi contemplata - soprattutto del carattere obiettivo e assoluto della stessa. L'impossibilità sopravvenuta non imputabile richiede, pertanto, la sua non superabilità da parte del debitore mediante la diligenza di volta in volta da questo esigibile, cui si aggiungono la non prevedibilità della circostanza impeditiva al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e l'estraneità di tale circostanza rispetto al debitore. Spiega senz'altro effetto liberatorio l'ipotesi di forza maggiore, cui il Giudice di appello aveva ricondotto, quale species di questa, il factum prìncipis. Tuttavia, anche in questo caso, i provvedimenti dell'Autorità suscettibili di integrare gli estremi della forza maggiore - in quanto si frappongano negativamente all'attuazione del rapporto obbligatorio - debbono discendere da circostanze imprevedibili ed inevitabili e non dipendenti dal fatto del debitore. Ebbene, nel caso in esame, il provvedimento dell'Autorità mancava di tali caratteri, essendo accertato che l'ordine interdittivo, emesso dall'AGCOM nei confronti della società Beta, dopo la conclusione del contratto di questa con la società Alfa, traeva origine da plurimi comportamenti contra legem tenuti dalla stessa Beta, in ragione dei quali erano intervenuti altrettanti solleciti da parte dell'AGCOM. affinché essa sospendesse tali condotte e si uniformasse alla normativa vigente in materia. L'ordine interdittivo, che ha materialmente impedito a Beta di adempiere alla prestazione assunta nei confronti di Alfa, deve dunque ritenersi, secondo la Cassazione, prevedibile ed evitabile, in quanto avente la sua genesi, sia pure remota, nel comportamento colposo di Beta. Di conseguenza, resta escluso che nell'ipotesi in esame siano soddisfatti i requisiti della forza maggiore sub specie di factum prìncipis. La società Beta sarà tenuta, pertanto, al risarcimento del danno. Osservazioni
La sentenza in commento merita senza dubbio adesione. Il Supremo Collegio nella pronuncia annotata riempie di contenuto i requisiti astrattamente individuati in materia di forza maggiore. Questa, come è noto, pur essendo istituto estraneo alla codificazione, trova sovente pratica applicazione sia in dottrina sia in giurisprudenza in ossequio alla tradizione romanistica. L'inevitabilità ordinariamente attribuita alla vis cui resisti non potuit postula, da un punto di vista logico, la completa estraneità, rispetto alla genesi dell'evento che l'ha generata, del soggetto che la invoca a giustificazione del proprio inadempimento. Aspetto, questo, non suscettibile di destare problemi ove la forza maggiore si palesi sotto la specie di evento naturalistico, come è, ad esempio, nel caso di un terremoto. Qualora, invece, essa assuma i contorni del factum prìncipis, occorre - trattandosi di fatto nella sostanza umano - che l'imprevedibilità e inevitabilità siano effettivamente tali a fronte di un'indagine sia prossima che remota della loro genesi. Di nuovo, allora, qualora il provvedimento dell'Autorità tragga la propria fonte da un evento naturalistico - come ad esempio sarebbe nel caso di impervie condizioni marittime che inducano le Autorità portuali a emettere un provvedimento di divieto per le imbarcazioni di prendere il largo - saranno certamente soddisfatti i requisiti della forza maggiore, cui conseguirà senz'altro l'effetto liberatorio del debitore. Diversamente deve dirsi qualora il provvedimento, che pur sia stato imprevedibile quanto al momento esatto della sua emanazione, sia stato invece prevedibile ed evitabile quanto alla fonte, poiché originato da un fatto illegittimo posto in essere dal soggetto obbligato. È questo, per l'appunto, il caso della pronuncia annotata, ove il provvedimento che materialmente si è frapposto all'adempimento traeva la propria ragion d'essere in comportamenti sanzionabili tenuti del debitore e, per di più, oggetto di ripetuto invito - da parte di quella stessa Autorità che si sarebbe resa, in seguito, autrice del provvedimento interdittivo - alla loro eliminazione. Stante la sua piena prevedibilità, non potrebbe, pertanto, sostenersi, in tale ipotesi, la natura di forza maggiore del factum prìncipis, con la conseguenza che, divenuto impossibile l'adempimento per causa a lui imputabile, il debitore è obbligato di risarcimento del danno. Resta, infine, da segnalare che in ossequio al canone di diligenza, qualora la prestazione diventi impossibile, qualsiasi sia l'origine di tale impossibilità, il debitore è tenuto a darne pronta comunicazione al creditore. Il mancato adempimento di tale obbligo di comunicazione, anche nel caso in cui l'impossibilità sia derivata da causa non imputabile al debitore ovvero da un'ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, è suscettibile di fondare l'obbligo per il debitore di risarcire i danni che ne siano derivati. |