Incapacità lavorativa generica
13 Giugno 2014
È possibile il risarcimento del danno patrimoniale quando sia stata compromessa solamente la capacità lavorativa generica?
Secondo la giurisprudenza (sia di legittimità, sia di merito) assolutamente prevalente, l'omnicomprensività del danno biologico include altresì la compromissione della capacità lavorativa generica, e cioè la potenziale attitudine della persona danneggiata a svolgere un lavoro in generale, prescindendo cioè da una specifica attività svolta in concreto e dalla particolare qualificazione del medesimo quanto a competenze necessarie; proprio perché viene in gioco la lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, si è quasi sempre ritenuto che la considerazione di una tale incidenza peggiorativa rientri nella liquidazione del danno biologico (ex multis, Cass., 19 luglio 2012, n. 12463, in Danno e resp., 2012, 10, 1014; Cass., 14 giugno 2012, n. 9708; Trib. Milano, sez. X, 24 ottobre 2012; Trib. Bologna, sez. III, 3 aprile 2011). Tuttavia deve essere segnalata una recentissima sentenza della Cassazione, che ha sorprendentemente affermato il seguente principio di diritto: «La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio, ma confacente alle proprie attitudini, costituisce un danno patrimoniale, che non è affatto necessariamente ricompreso nel danno biologico, e la cui sussistenza dev'essere accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima non abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica» (Cass., sent., 16 gennaio 2013 n. 908). Sulla scia di questa pronuncia è stata già emessa una sentenza di merito (Trib. Brindisi, 6 febbraio 2013), secondo cui il carattere patrimoniale del pregiudizio consistente nella inidoneità (sia generica che specifica) allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ne giustifica la riconduzione al danno patrimoniale, atteso che il danno biologico attiene alle sole compromissioni areddituali della lesione del bene salute. La questione, quindi, si è improvvisamente riaperta e bisogna (prudentemente) attendere altre pronunce della Corte di Cassazione.
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