Criterio della prova e del calcolo della perdita di capacità lavorativa specifica

19 Febbraio 2015

Una volta che il danneggiato abbia provato di svolgere un'attività lavorativa autonoma, e che durante il periodo di invalidità temporanea non sia stato in grado di svolgere la stessa, ovvero l'abbia svolta in maniera ridotta, e che contemporaneamente non abbia percepito il relativo reddito, può presumersi, salva la prova contraria, l'esistenza del danno patrimoniale. Ed invero, mentre al lavoratore dipendente, che durante il periodo di invalidità totale temporanea ha percepito l'intera retribuzione dal suo datore di lavoro, nulla spetta a titolo di risarcimento per questa causale, poiché nessuna diminuzione patrimoniale si è prodotta nella sua sfera patrimoniale ed il danno è subito invece dal datore di lavoro, che ha pagato la retribuzione senza ottenere la prestazione lavorativa, non altrettanto può dirsi per il lavoratore autonomo.
Massima

Trib. Napoli, 19 novembre 2014 n. 15435

Una volta che il danneggiato abbia provato di svolgere un'attività lavorativa autonoma, e che durante il periodo di invalidità temporanea non sia stato in grado di svolgere la stessa, ovvero l'abbia svolta in maniera ridotta, e che contemporaneamente non abbia percepito il relativo reddito, può presumersi, salva la prova contraria, l'esistenza del danno patrimoniale. Ed invero, mentre al lavoratore dipendente, che durante il periodo di invalidità totale temporanea ha percepito l'intera retribuzione dal suo datore di lavoro, nulla spetta a titolo di risarcimento per questa causale, poiché nessuna diminuzione patrimoniale si è prodotta nella sua sfera patrimoniale ed il danno è subito invece dal datore di lavoro, che ha pagato la retribuzione senza ottenere la prestazione lavorativa (cfr. in questo senso Cass., sez. III, 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., 10 ottobre 1988, n. 5465; Cass., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3961), non altrettanto può dirsi per il lavoratore autonomo.

Sintesi del fatto

Tizio conveniva in giudizio l'ASL Alfa, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del ricovero e dell'intervento chirurgico subito a causa di un incidente.

Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava Alfa al risarcimento del danno.

In motivazione

“In ordine al danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, lamentato da parte attrice, va osservato che il danno patrimoniale inteso quale conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente), è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto (trattandosi di un soggetto non percettore di reddito all'attualità) - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito (cfr. Cass., sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1512; in senso conforme, Cass., sez. III, 25 agosto 2006, n. 1848).

In buona sostanza, occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte; solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova è a carico del danneggiato, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (cfr. Cass. Sez. III, 30 novembre 2005, n. 26081; in senso conforme Cass., sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2062; Cass., sez. III, 9 ottobre 2012, n. 17167).

Dai principi sin qui esposti consegue che, una volta che il danneggiato abbia provato di svolgere un'attività lavorativa autonoma, e che durante il periodo di invalidità temporanea non sia stato in grado di svolgere la stessa, ovvero l'abbia svolta in maniera ridotta, e che contemporaneamente non abbia percepito il relativo reddito, può presumersi, salva la prova contraria, l'esistenza del danno patrimoniale. Ed invero, mentre al lavoratore dipendente, che durante il periodo di invalidità totale temporanea ha percepito l'intera retribuzione dal suo datore di lavoro, nulla spetta a titolo di risarcimento per questa causale, poiché nessuna diminuzione patrimoniale si è prodotta nella sua sfera patrimoniale ed il danno è subito invece dal datore di lavoro, che ha pagato la retribuzione senza ottenere la prestazione lavorativa (cfr. in questo senso Cass., sez. III, 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., 10 ottobre 1988, n. 5465; Cass., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3961), non altrettanto può dirsi per il lavoratore autonomo. Una volta accertata, infatti, l'inabilità temporanea, va ritenuto (sotto il profilo della presunzione semplice, salvo prova contraria) che il lavoratore autonomo abbia avuto una riduzione del suo reddito pari per grado e durata all'invalidità temporanea che l'ha colpito, salva l'ipotesi che detto grado di invalidità sia talmente ridotto (microinvalidità), da non potersi egualmente presumere che abbia influito sulla capacità di lavoro e quindi sulla capacità di produrre reddito (cfr. Cass., n. 6616/3961, cit.) (…).

Né la diminuzione del reddito può presumersi, sic et simpliciter, dal permanere, in esito alla cessazione dell'inabilità temporanea, di postumi permanenti, in mancanza di una lesione della capacità di lavoro specifica, esclusa dal CTU, sulla scorta di argomentazioni immuni da qualsivoglia censura ad opera del consulente tecnico di parte attrice. (…)”.

La questione

La questione in esame è la seguente: quali sono i criteri per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica?

Le soluzioni giuridiche

Questa sentenza appare senz'altro sui generis rispetto alle ultime pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, 27 giugno 2013 n. 16213; Cass. Civ., sez. III, sent. 22 maggio 2014 n. 11361; Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 19 giugno 2014 n. 13945; Cass. Civ., sez. III, sent. 7 novembre 2014 n. 23791).

Infatti, mentre quest'ultime decretano criteri di calcolo, prova del nesso causale e quantificazione del danno, ammettendo il risarcimento non solo per i lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche per i disoccupati e gli studenti (rispettivamente Cass.Civ., sez. III, sent. 7 novembre 2014 n. 23791; Cass. Civ., sez. III, sent. 30 novembre 2011 n. 25571), il Tribunale di Napoli, in questa pronuncia, dichiara la risarcibilità solo per i lavoratori autonomi, sulla base del periodo di inabilità temporanea.

Pertanto, uno dei punti salienti, nonché in “contrasto” con l'orientamento maggioritario, è senz'altro l'esclusione del risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica ai lavoratori subordinati, secondo l'assunto che, durante il periodo di inabilità temporanea, costoro continuerebbero a percepire la propria retribuzione e, dunque, non subirebbero alcun danno patrimoniale.

Tale ragionamento ricorda una pronuncia della Cassazione – rimasta pressocchè isolata – riguardo al fatto che “nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l'intera retribuzione dal proprio datore di lavoro”(Cass. Civ., sez. III, sent. 28 giugno 2010 n. 15385).

Diversa fattispecie, ma medesimo criterio.

La concezione che il lavoratore subordinato non debba essere risarcito dipende proprio dal fatto che il Giudice abbia usato, come termine di calcolo e criterio di valutazione, il periodo di inabilità temporanea.

Nella giurisprudenza maggioritaria, invece, ciò che rilevava ai fini della quantificazione del danno era l'invalidità permanente.

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza del 6 marzo 2012 n. 3447 ha anche determinato i criteri e le modalità di calcolo del danno alla capacità lavorativa specifica, richiamando espressamente la Legge n. 39 del 1977 (disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), con riguardo al lavoro autonomo, subordinato e anche rispetto a tutti gli altri casi non ricompresi nelle precedenti categorie.

Osservazioni e suggerimenti pratici dell'Autore

La sentenza oggetto di commento è senz'altro sui generis rispetto alle ultime pronunce in materia.

Trattandosi di pronuncia di merito, essa non ha funzione nomofilattica e, per il momento, non sembrano sussistere sentenze di legittimità che richiamano i medesimi princìpi.

Sarebbe senz'altro auspicabile che la giurisprudenza di legittimità decretasse dei criteri univoci e stabili sia per la qualificazione, sia per la quantificazione della perdita di capacità lavorativa specifica, tanto per i lavoratori autonomi, quanto per i lavoratori subordinati, quanto, ancora, per i soggetti non ricompresi all'interno di queste categorie (studenti, pensionati, disoccupati).

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