La falsità del certificato assicurativo non è opponibile al terzo danneggiato
23 Dicembre 2016
Massima
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo, il possesso di un certificato assicurativo, ad esso relativo, formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, costituisce circostanza non opponibile al terzo danneggiato quando la falsità provenga dall'agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l'assicuratore - una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo - agire in rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e in via di regresso nei confronti dell'assicurato. Il caso
Il 19 febbraio 1996 si ribaltò un autobus e, a causa del sinistro morì una persona ed altre rimasero ferite. Un anno dopo i genitori e la sorella della vittima convennero dinanzi al Tribunale il conducente ed il proprietario dell'autobus, nonché la compagnia assicuratrice della R.C.A. Quest'ultima si costituì e, allegando che la polizza era stata stipulata soltanto dopo il sinistro, chiamò in causa l'agente per il tramite del quale fu stipulata la polizza e un'altra compagnia, sul presupposto che, al momento del sinistro, quest'ultima coprisse il mezzo contro i rischi della R.C.A. Nelle more del giudizio, altri due passeggeri dell'autobus, feriti in conseguenza del sinistro, convennero anch'essi in giudizio dinanzi al Tribunale il proprietario, il conducente e l'assicuratore del veicolo. In questo giudizio intervennero altri otto trasportati, anch'essi rimasti feriti. Riuniti i due giudizi, il Tribunale accolse le domande dei danneggiati nei confronti dei responsabili civili e della compagnia assicuratrice. La sentenza venne appellata in via principale da quest'ultima; in via incidentale, dagli eredi della vittima, da uno degli attori trasportati e dagli altri intervenuti. La Corte d'appello di Roma ritenne che la polizza fosse stata stipulata dopo il sinistro e che tale circostanza fosse inopponibile ai danneggiati; condannò, dunque, la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni e condannò, altresì, l'agente assicurativo a tenere indenne la compagnia di quanto pagato ai danneggiati. La questione
È opponibile al terzo danneggiato la circostanza che la polizza assicurativa sia stata stipulata dopo il sinistro? Cosa accade se il certificato assicurativo, rilasciato dopo il sinistro, sia stato retrodatato ad un momento anteriore? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte, nel confermare la decisione dei Giudici di merito, ha così risposto ai questi sopra enucleati: 1) non è opponibile al terzo danneggiato la circostanza che la polizza sia stata stipulata dopo il sinistro; 2) in caso di certificato assicurativo falsamente retrodatato, gli atti dell'intermediario producono effetti direttamente nei confronti dell'assicuratore e sono a lui imputabili; l'assicuratore resterà, pertanto, obbligato al risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato.
A tali conclusioni i Giudici di legittimità sono pervenuti sulla base delle seguenti argomentazioni. La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica produce due ordini di effetti. Nei rapporti tra l'assicurato e l'assicuratore, il contratto è fonte delle rispettive obbligazioni. Se, dunque, manca, l'assicurato non ha diritto all'indennizzo. Nei rapporti tra il danneggiato e l'assicuratore, invece, il contratto è mero presupposto di fatto per il sorgere dell'obbligazione diretta del secondo nei confronti del primo, la cui fonte è la legge. Da ciò consegue che il diritto del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non scaturendo dal contratto, non ne segue le sorti, e sussiste anche quando la polizza, purché esistente, sia inefficace (ad es., ex art. 1899 c.c.) o non operante (ad es., per la presenza di clausole delimitatrici del rischio assicurato). Quando il certificato sia coerente con la polizza, ma l'uno e l'altra siano stati retrodatati rispetto alla loro effettiva sottoscrizione, per volontà dei contraenti o dei loro rappresentanti legittimati, nei rapporti interni tra assicurato ed assicuratore si applicherà ovviamente la regola plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur ed il contratto sarà efficace dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio, secondo la regola generale di cui all'art. 1899 c.c. Nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, invece, il primo resterà obbligato al risarcimento del danno, in quanto un contratto di assicurazione (presupposto legale dell'obbligazione dell'assicuratore) esiste; la natura confessoria del certificato assicurativo consente all'assicuratore di contestarne i contenuti solo quando quel documento sia rilasciato per errore o estorto con violenza: ma né l'una, né l'altra di tali ipotesi sussistono allorché proprio l'intermediario assicurativo, che dell'assicuratore abbia la rappresentanza rilasci il certificato mendace. In tal caso, infatti, gli atti dell'intermediario producono effetti direttamente nei confronti dell'assicuratore, e sono a lui imputabili. Rimane salvo il diritto del medesimo assicuratore, una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, di esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e l'azione di regresso verso l'assicurato.
La sentenza in rassegna si discosta da Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14410 (in Contratti, 2011, 1094, con nota di C. Leggieri, “Nullità per inesistenza del rischio e opponibilità al terzo delle eccezioni derivanti dal contratto”), secondo cui non può attribuirsi efficacia alcuna ad una clausola di retrodatazione degli effetti, apposta in un contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A., che anticipi l'operatività della polizza ad un momento anteriore alla stipula, dovendo considerarsi il contratto inesistente o nullo per mancanza dell'alea in relazione al periodo che precede tale stipula. Altro precedente difforme è costituito dal Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8460, la quale muovendo dall'accertamento compiuto dal giudice di merito che il contratto di assicurazione era stato stipulato il 12 dicembre 1980 e cioè il giorno dopo l'incidente ha affermato che il contratto è nullo per inesistenza del rischio quando si faccia riferimento ad un incidente già verificatosi e che il divieto previsto dalla legge con riguardo alle eccezioni derivanti dal contratto non è operante in ordine alle eccezioni di inesistenza o nullità del contratto, che sono opponibili al danneggiato.
Osservazioni
In base alla sentenza in rassegna è inopponibile al terzo danneggiato l'eccezione della compagnia assicurativa, secondo cui il certificato assicurativo costituiva un falso ideologico, perché rilasciato dopo il sinistro e retrodatato ad epoca anteriore. Si tratta, invero, di un'eccezione che attiene all'inefficacia del contratto di assicurazione e soggiace, pertanto, al regime di inopponibilità previsto dall'art. 144 d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni). Può accadere, tuttavia, che la compagnia assicuratrice eccepisca l'inesistenza della polizza. In tale ipotesi, è consentito al danneggiato di provare l'esistenza della copertura anche a mezzo di testimoni. Tale soluzione è avallata da Cass. civ., sez, III, 29 marzo 2007, n. 7738, che ha cassato, perché contenente una motivazione meramente apparente, la sentenza del giudice di pace di rigetto della domanda del danneggiato non riconoscendo rilievo probatorio alla dichiarazione testimoniale, con la quale il testimone riferiva di aver visto, sulla macchina danneggiante, il contrassegno della compagnia assicurativa evocata in giudizio dal danneggiato.
GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni r.c.a. e tutela legale, Piacenza, 2015, 74 ss.; ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni – vol. III: Le assicurazioni di responsabilità civile – le assicurazioni sulla vita – La riassicurazione – Assicurazione e prescrizione – Assicurazione e processo, Padova, 2013, 192 ss.; SBRIGHI SCOTTO, L'assicurazione obbligatoria della r.c.auto: il regime delle eccezioni nella l. n. 990 del 1969, in Resp. Civ., 1995, 305; SCIBETTA, L'efficacia del certificato nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto, in Dir. ed economia assicuraz., 1995, 942
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