Valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile
20 Febbraio 2015
Massima
App. Milano, 19 marzo 2014, n. 1121 La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce elemento di prova per il Giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. La pronuncia di una sentenza che disciplini l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) ex art. 444 c.p.p. vincola dunque il Giudice civile quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità.
Sintesi del fatto
Tizio viene colpito al volto e al capo da acido muriatico e subisce lievi lesioni. Caio, autore dell'illecito, viene condannato in primo grado a risarcire a Tizio i danni non patrimoniali sub specie di danno biologico permanente e temporaneo. La parte soccombente interpone gravame alla sentenza, assumendone la nullità e/o inesistenza ex art. 174 c.p.c., per essere stata la stessa redatta da giudice diverso da quello avanti al quale erano state precisate le conclusioni all'udienza ex art. 281-quinquies c.p.c., nonché per erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado. Il danneggiato rimane contumace in grado di appello. La Corte di Appello di Milano rigetta il gravame, ritenendo provata, sulla base del materiale istruttorio acquisito in primo grado e della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la responsabilità dell'appellante. La questione
La Corte di Appello affronta la tematica relativa alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nel giudizio civile e approfondisce la questione dopo aver dichiarato la nullità, non l'inesistenza (declaratoria che avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c.), della sentenza di primo grado per avere le parti precisato le conclusioni avanti a giudice diverso da quello che ha deciso il primo grado. La Corte può, quindi, affrontare ex novo il merito della controversia e valutare le prove assunte in primo grado. È noto che uno dei riti con cui può essere definito il procedimento penale è l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e segg. c.p.p.), che comporta per l'imputato i benefici di cui all'art. 445 c.p.p. Laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 444 c.p.p., prima della presentazione delle conclusioni nella fase finale dell'udienza preliminare, o prima dell'apertura del dibattimento se l'udienza preliminare non è stata celebrata, l'imputato può concordare con il Pubblico Ministero di chiedere al giudice l'applicazione della pena in una misura determinata di comune accordo. Il giudice è chiamato a svolgere un controllo formale sull'accordo e, se non ritiene che sia già acquisita l'evidenza dell'innocenza dell'imputato, emette una sentenza con cui viene ratificato l'accordo intervenuto fra il Pubblico Ministero e l'imputato, con la conseguente applicazione della pena da loro determinata. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata a una sentenza di condanna, ma, secondo l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non spiega efficacia di giudicato nel processo civile: di qui il dibattito in ordine alla sua valenza nel giudizio civile, affrontato dalla Corte di Appello. L'orientamento espresso dalla Corte milanese è maggioritario in giurisprudenza di merito e di legittimità (oltre alle sentenze richiamate nella sentenza in commento, si vedano Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2011, n. 4258; Cass. civ., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 24587; Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2009, n. 5637; Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2008, n. 132; Cass. civ., S.U., 31 luglio 2006, n. 17289; Trib. Bari, Sez. IV, 30 ottobre 2012), anche se non uniforme. Recentemente, si veda Corte di Cassazione, sez. lavoro del 22 ottobre 2014, n. 22384, si è ribadito che il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale. La medesima pronuncia ha altresì, affermato, che in sede civile può legittimamente attribuirsi piena efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione: il medesimo ha, dunque, ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità, mentre il giudice civile nel caso in cui non intenda attribuire tale efficacia alla sentenza di patteggiamento, è tenuto a spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Esistono, invero, altre pronunce dalle quali sembrerebbe emergere un orientamento difforme, quali Cass. civ. sez. VI, 3 dicembre 2013 ordinanza n. 27071, secondo cui la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il p.m. non è ontologicamente qualificabile come sentenza di condanna, traendo origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Pertanto, non può farsi da essa discendere de plano la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato stesso e ritenere tale prova utilizzabile nel procedimento civile. Tuttavia, va osservato che nelle fattispecie sopra indicate (cfr. anche Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8421) si pretendeva di attribuire alla sentenza di patteggiamento ruolo di “prova regina”, in assenza di ulteriori elementi istruttori che, invece, nella sentenza della Corte di Appello milanese in commento, sono stati scrupolosamente raccolti. Le soluzioni giuridiche
Nel caso oggetto della pronuncia della Corte milanese, pertanto, i giudici hanno fatto corretta applicazione del predetto orientamento maggioritario e lo hanno supportato con un'adeguata valutazione delle testimonianze orali assunte in primo grado di giudizio. La Corte milanese, nella sentenza in commento, affronta la tematica della efficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p. nel giudizio penale partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2009. Secondo il giudice delle leggi, la scelta del patteggiamento, rappresenta un diritto per l'imputato e costituisce espressione del più generale diritto di difesa, garantito dagli artt. 24, 2° comma, e 111, 2° comma, Cost.. A tale diritto segue necessariamente l'accettazione di tutti gli effetti, favorevoli e sfavorevoli, che il legislatore ha indicato come essenziali all'accordo tra imputato e pubblico ministero, naturalmente salva la positiva valutazione del giudice. L'imputato che conclude l'accordo sul rito e sul merito della res iudicanda, pertanto, accetta una determinata condanna penale e conseguentemente non contesta il fatto e la propria responsabilità. La Corte di Appello milanese conclude, quindi, che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce fonte di prova per il giudice di merito, che dovrà motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi dall'ammissione di responsabilità dell'imputato e soprattutto dalla valutazione positiva del giudice penale sull'accordo tra imputato e p.m.. La sentenza cd. di patteggiamento costituisce un elemento di prova per il giudice civile, che dovrà motivare le ragioni per cui l'imputato avrebbe chiesto di essere punito per una sua inesistente responsabilità e il giudice penale omesso di ritenere acquisita l'evidenza dell'innocenza dell'imputato e quindi pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Si tratta, quindi, di vera e propria prova presuntiva, che il giudice civile può utilizzare, al pare di altri indizi, purché gravi, precisi e concordanti. Pare, pertanto, opportuno evidenziare come il ricorso al procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e 445 c.p.p. rappresenti, per il soggetto condannato in sede penale, una strada che inevitabilmente rende assai più vulnerabile la posizione del convenuto in sede civile, dove il giudice potrà valutare quale prova presuntiva o atipica (cfr. Cass., sez. lav., n. 22384/2014) la pronuncia del giudice penale. Nel giudizio civile, l'attività del difensore del soggetto condannato in sede penale dovrà essere, pertanto, finalizzata all'acquisizione di prove che smentiscano gli esiti concordati della sentenza di patteggiamento, mentre l'attore in sede civile sarà sempre tenuto a sottoporre al giudice ulteriore materiale probatorio volto a dimostrare la responsabilità del convenuto. Per il convenuto danneggiante, condannato in forza di sentenza ex art. 444 c.p.p., le chances di vittoria in sede civile si riducono notevolmente, stante l'orientamento giurisprudenziale maggioritario di cui la sentenza in commento è autorevole testimonianza. La sentenza di patteggiamento non spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile, ma certamente è suscettibile di essere valutata quale prova presuntiva, che, unita ad ulteriori elementi probatori acquisiti nel giudizio civile, contribuisce alla formazione del libero convincimento del giudice, come ampiamente illustrato nella sentenza della Corte di Appello in commento. |