Gruppo Sette: liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona, diversi dalle ipotesi già contemplate dalla tabella milanese

20 Luglio 2016

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha ritenuto di verificare la possibilità di elaborare dei criteri/parametri liquidatori uniformi anche per altri danni non patrimoniali, derivanti da lesioni di diritti inviolabili della persona, diversi da quelli già oggetto delle tabelle milanesi, incaricando il Gruppo Sette, composto da volontari (magistrati, avvocati, mediatori, giudici di pace, tirocinanti), coordinati dalla dott.ssa I. Gentile. Il Gruppo ha tenuto cinque riunioni ed è cresciuto numericamente nel tempo, coinvolgendo progressivamente le persone che si occupano specificamente delle varie materie esaminate, contando alla fine 27 componenti, che hanno attivamente partecipato alle riunioni, oltre a coloro che, senza partecipare alle riunioni, hanno inviato provvedimenti.
Il lavoro del Gruppo Sette

Oggetto dell'indagine

Il Gruppo ha innanzi tutto individuato, tra i tanti, i danni non patrimoniali su cui svolgere in concreto la verifica. Sono state selezionate le seguenti macro-aree di danno non patrimoniale:

  1. danno da lesione del diritto all'autodeterminazione
  2. danno da lesione del diritto alla riservatezza;
  3. danni endofamiliari e danno da lesione del diritto alle cure parentali;
  4. danno da abuso del processo;
  5. danno da diffamazione con lesione della dignità della persona.

Metodo dell'indagine

Il Gruppo ha deciso di adottare -per ogni tipologia di danno- il metodo di lavoro tipico dell'Osservatorio, basato sull'analisi della giurisprudenza: in concreto, i componenti del gruppo hanno ricercato e condiviso prima di ogni riunione i precedenti di giurisprudenza recanti la liquidazione dei vari danni di volta in volta in esame; poi, in occasione dell'incontro, si è verificata in primo luogo l'adeguatezza del campione raccolto; in caso positivo, si è cercato di identificare quali sono stati i parametri e gli indici in concreto più di frequente adoperati dai giudici nella liquidazione e quali importi sono stati in concreto liquidati per danni omogenei e, di conseguenza, quali sono stati gli indici e le forbici monetarie desumibili ai fini della liquidazione.

In altre parole, le proposte liquidatorie di seguito esposte consistono, sostanzialmente, nella “fotografia” di quanto riscontrato negli arresti esaminati.

Risultati del lavoro svolto

Giova ribadire che l'indagine ha riguardato esclusivamente il profilo del quantum della liquidazione e non anche la diversa questione di quali siano i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di volta in volta in esame: è evidente che tale valutazione va fatta caso per caso da parte del giudice investito della causa, con applicazione, tra gli altri, dei criteri posti dalla Corte di legittimità circa l'esclusione del risarcimento dei danni bagatellari.

1) Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (o mancato consenso informato)

Giurisprudenza raccolta: è stata esaminata la prassi seguita per la liquidazione di questo tipo di danno della Sezione 1^ civile del Tribunale di Milano, che si occupa di tale materia, confrontata con i parametri liquidatori descritti nelle note dell'Osservatorio di giurisprudenza di Verona, e con quanto riportato dai Colleghi della Corte d'appello distrettuale, anche alla luce di Cass. 2847/2010.

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: dall'analisi del campione si è rilevata una convergenza sui seguenti parametri, adoperati dai giudici ai fini della liquidazione:

  • l'invasività del trattamento terapeutico -non preceduto da consenso informato- eseguito;
  • l'entità delle complicanze prevedibili verificatesi;
  • la sussistenza di valide alternative terapeutiche.

Quanto ai valori monetari, le liquidazioni in concreto registrate oscillano tra € 5.000,00 ed € 10.000,00.

Proposta del Gruppo: ove sia accertata la sussistenza del diritto al risarcimento di tale danno, gli importi in concreto liquidati dalla giurisprudenza territoriale oscillano tra € 5.000,00 ed € 10.000,00, evidenziando che tale forbice può essere opportunamente calibrata al caso concreto. Nella specie, in casi di sostanziale tenuità dell'inadempimento, il parametro minimo di cui sopra potrebbe essere dimezzato; del pari, è possibile raddoppiare il parametro massimo di cui sopra nei casi di eccezionale gravità del danno da lesione al diritto di autodeterminazione, per componenti peculiari sofferenziali e di compromissione della vita di relazione. In presenza di queste situazioni specializzanti, la forbice liquidatoria potrebbe dunque in concreto assestarsi da € 2.500,00 ad € 20.000,00.

2) Danno da lesione del diritto alla riservatezza

Giurisprudenza raccolta: una ventina di sentenze (Tribunale di Milano, Roma, Corte d'appello di Milano, Cassazione)

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: quando il danno da lesione della privacy è stato ritenuto sussistente, la liquidazione è stata compresa tra € 3.000,00 ed € 5.000,00.

Proposte del Gruppo: ove sia provata la sussistenza di un danno risarcibile, la liquidazione in concreto registrata nella giurisprudenza locale è compresa tra € 3.000,00 ed € 5.000,00.

3) Danni cd endo-familiari e danno da genitore assente

Giurisprudenza raccolta: per danni endo-familiari, alcune sentenze penali del Tribunale di Milano; per danno da genitore assente tre sentenze civili, nella specie Tribunale di Milano (est. Buffone), Tribunale di Roma (est. Velletti), Cass. n. 16657/2014, che conferma Corte d'appello di Brescia.

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: per danni endo-familiari: equità pura;

per danno da genitore assente: i due Tribunali hanno ambedue adoperato come criterio di riferimento le tabelle milanesi in punto di danno da perdita della relazione con il genitore, liquidando € 40.000,00 ed 80.000,00, rispettivamente; Cass. 16657/2014 ha ritenuto corretto tale riferimento liquidatorio, adoperato da Corte d'appello di Brescia.

Proposte del Gruppo: per danni endo-familiari, il Gruppo ha reputato la giurisprudenza raccolta insufficiente per l'elaborazione di criteri liquidatori.

Per il danno da lesione del diritto alle cure parentali: il Gruppo ha reputato che la giurisprudenza raccolta consenta, considerata la specificità del tipo di danno e l'omogeneità delle motivazioni, pure avallate dalla Corte di legittimità, di proporre, come Osservatorio, che per la liquidazione di tale danno il Giudice possa riferirsi -come semplice parametro indicativo da adattarsi al caso concreto- alla forbice delle tabelle milanesi per il danno da perdita del genitore, dovendosi sottolineare che -proprio perché non si tratta di una perdita definitiva, come è invece il danno da morte del congiunto- la liquidazione non potrà in ogni caso andare oltre ½ dell'importo massimo della forbice.

4) Danno da abuso del processo ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza raccolta: 38 sentenze, di cui 35 di Tribunale (Milano in prevalenza, ma anche Roma e Terni) e tre della Corte di Cassazione.

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: nella maggioranza dei casi il parametro di riferimento adoperato dai giudici è costituito dalle spese di lite (il compenso defensionale ex d.m. 55/2014), nella specie l'importo ex art. 96 cpc è liquidato in un multiplo o in frazione delle spese di lite (da 4 volte ad ½ delle spese, ipotesi più ricorrente: 1 volta le spese di lite); questo parametro è stato espressamente avallato da Cass. 21572/12 e direttamente adoperato da Cass. 2584/16 e 3376/16; in casi minoritari, il giudice di merito ha liquidato il danno in una frazione dell'importo controverso o con riferimento all'indennizzo annuo ex l. Pinto.

Proposte del Gruppo: il campione appare rappresentativo, quanto meno della giurisprudenza del territorio e, considerato il dato emergente dal campione, avallato della Corte di cassazione, si formula la seguente proposta liquidatoria: liquidare il danno da abuso del processo adoperando il parametro delle spese di lite (per la precisione il compenso defensionale ex d.m. 55/2014), con liquidazione pari ad una volta il compenso, riducibile ad ½ ed aumentabile sino a due volte il compenso defensionale, sulla scorta di indici quali il valore della causa, l'intensità dell'elemento soggettivo dell'abuso, il numero delle parti, la durata del processo e l'impegno difensivo della parte danneggiata dall'abuso.

5) Danno da diffamazione e lesione del diritto all'onore/dignità/reputazione/immagine

Giurisprudenza raccolta: 41 sentenze esaminate (di cui 26 della Sezione 1^ Civile del Tribunale di Milano ultimo biennio, esaminate comparativamente, nonché sentenze della Sezione X Penale del Tribunale di Milano, Tribunale civile di Varese, Corte d'appello civile di Milano, Cassazione civile) e massimario ambrosiano civile dell'ultimo decennio, prassi desunte da 125 mediazioni trattate per un quotidiano.

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: notorietà del diffamato e del diffamante, carica pubblica o ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato; natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se in violazione della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se circostanziata o generica, se ingiuriosa, denigratoria o dequalificante o con turpiloquio); spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno del mezzo; intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione; mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e diffusione (escludendo l'automatica equiparazione tra minor tiratura = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato); risonanza mediatica delle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente); rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.

Importi in concreto liquidati: per diffamazioni di gravità media (con unico episodio): da € 20.000,00 ad € 25.000,00, con oscillazioni da € 8.000,00 ad € 50.000,00.

Proposte del Gruppo: sulla scorta del prezioso lavoro svolto dalla 1^ Sezione Civile del Tribunale, che ha predisposto una griglia per esaminare comparativamente 26 sentenze emesse nell'ultimo biennio da tutti i giudici della Sezione, e delle altre sentenze raccolte, inclusi i gravami avanti alla Corte distrettuale, è possibile estrarre dal coacervo degli arresti una serie di dati omogenei da presentare all'Osservatorio milanese.

In particolare, è emerso che le liquidazioni della giurisprudenza di merito locale considera i seguenti indici liquidatori: la notorietà o la carica pubblica o ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria, lo spazio riservato alla notizia diffamatoria all'interno del mezzo, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la diffusione relativa, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante, la presenza o meno di rettifica successiva.

Gli importi monetari delle liquidazioni si sono assestati per diffamazioni di media entità (con unico episodio) tra € 20.000,00 ed € 25.000,00, riducibile sino ad un mezzo ed aumentabile sino al doppio, in ragione delle caratteristiche del caso concreto.

Obiettivi per il futuro

Come visto, il lavoro svolto dal Gruppo 7 -sopra descritto- ha consentito di abbozzare delle ipotesi liquidatorie uniformi, più o meno dettagliate, a seconda delle caratteristiche dei vari tipi di danno non patrimoniale e della varietà del campione giurisprudenziale raccolto.

Il Gruppo 7 ha riscontrato una volenterosa collaborazione da parte di tutti gli operatori del diritto che progressivamente sono stati coinvolti nella laboriosa opera di censimento, entusiasmo che dimostra la diffusa consapevolezza tra tutti gli operatori di quanto potrebbe essere di ausilio al nostro lavoro la prevedibilità della decisione in punto di quantum.

Proprio in ragione di tanto, il Gruppo 7 reputa che le proposte liquidatorie sopra esposte possano costituire una ipotesi di lavoro, da sottoporre ad una duplice verifica temporale e territoriale: per un verso, difatti, appare opportuno continuare a verificare almeno per un altro anno la giurisprudenza distrettuale, onde avere un campione davvero significativo a livello locale; per altro verso, inoltre, è necessario confrontare i dati raccolti con altre realtà territoriali, chiedendo quindi la collaborazione degli altri Osservatori locali per la raccolta di precedenti sulle macro-aree di danno esaminate, onde poter verificare i parametri ed i valori monetari, come liquidati in altri contesti territoriali, nell'ottica di una maggiore completezza del campione.

La proposta del Gruppo 7 è dunque di dare atto, come Osservatorio milanese, della ricerca sin qui svolta e di tutto quanto sinora riscontrato, con la consapevolezza che il lavoro è ancora in corso, sia continuando a censire a livello locale le sentenze nelle macro-aree selezionate, sia coinvolgendo anche gli altri Osservatori locali nel lavoro di ricerca e di elaborazione dei dati.

Risultato dello studio effettuato dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio milanese relativo al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

Dalla rilevazione effettuata sulla base delle più recenti pronunce della sezione 1° civile e delle indicazioni fornite dalla Corte di appello di Milano emerge che l'importo medio liquidato una sola pubblicazione di media offensività è pari ad € 20.000,00.

I criteri di quantificazione del risarcimento del danno sono i seguenti :

  • notorietà del diffamato e del diffamante, carica pubblica o ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato,
  • natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti; uso del turpiloquio),
  • collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica,
  • intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se sia reato o meno),
  • mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato),
  • risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente),
  • rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.

Giurisprudenza della Sezione I^ civile del Tribunale di Milano (2014-2016)

1) Trib. Milano, sez. I, n. 55184/2012 R.G.

  • attore: Aldo Grasso (noto giornalista, critico televisivo e professore universitario);
  • oggetto: intervento di Celentano (noto cantante e artista) nel corso della prima serata della trasmissione televisiva “Festival di Sanremo” del febbraio 2012 in diretta su Rai Uno;
  • grado diffamazione: medio per caratteristiche del diffamante (Utilizzo di termini spregiativi e lesivi della reputazione personale e professionale del convenuto, definito “deficiente che scrive idiozie sul Corriere della Sera” in diretta, in prima serata durante la trasmissione “Festival di Sanremo”. Violazione principio di continenza e pertinenza; assenza di giustificazione o congrua motivazione del giudizio di disvalore espresso con riferimento alla persona del convenuto)
  • parametri di liquidazione: utilizzo del mezzo televisivo “la trasmissione ha registrato picchi di grande ascolto ed è stata seguita da un pubblico di oltre 8 milioni di spettatori”; notorietà, coinvolgimento pubblico e reputazione personale e professionale delle parti; grande risonanza mediatica delle affermazioni diffamatorie nei giorni successivi al fatto collegata alla trasmissione; ripercussioni sulla sfera personale e professionale del convenuto;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 30.000,00;

2) Trib. Milano, sez. I, n. 57357/2013 R.G.

  • attore: psicoterapeuta, imputato nel procedimento penale relativo all'attività della “psicosetta” Arkeon, condannato in primo grado per il reato di associazione a delinquere finalizzato all'esercizio abusivo della professione di psicologo;
  • oggetto: 1 articolo pubblicato sul quotidiano QN, Il resto del Carlino - Fermo”nel luglio 2012 e parimenti presente sulla pagina on-line del quotidiano;
  • grado diffamazione: modesta (alterata ricostruzione della vicenda giudiziaria oggetto dell'articolo; l'articolo riferiva la notizia inveritiera che il convenuto costituisse il capo di una “psicosetta” dedita al raggiro di migliaia di persone; nel testo dell'articolo non si dava compiutamente atto del fatto che il convenuto, pur essendo stato condannando per il reato di associazione a delinquere finalizzato all'esercizio abusivo della professione di psicologo, era stato assolto con riferimento agli ulteriori reati attinenti alla psicosetta (procurato stato di incapacità di intendere e volere, maltrattamenti ai danni di minori )
  • parametri di liquidazione: lesione reputazione dell'attore sotto il profilo personale e professionale; l'attore si era vista preclusa la “possibilità di riabilitazione della propria immagine personale e professionale, pur dopo la sentenza che aveva accertato come, almeno in parte, infondate le gravi accuse mosse a suo carico”; è altresì tenuta in considerazione ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, la scarsa diffusione del quotidiano “Il resto del Carlino” e la portata non completamente assolutoria della sentenza oggetto dell'articolo.
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 8.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 1.600,00 ex art. 12 L. n.47/1948; pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano QN, Il resto del Carlino - Fermo e inserimento di un link che richiami il dispositivo della sentenza sul sito on-line del quotidiano.

3) Trib. Milano n. 23548/2012 R.G.

  • attore: Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
  • oggetto: articolo pubblicato sul quotidiano “il Giornale” nel gennaio 2008 che ripercorreva il comportamento tenuto dal magistrato durante un fuori onda al termine di una conferenza stampa;
  • grado diffamazione: media/alta (Utilizzo di termini lesivi della professionalità, imparzialità e reputazione dell'attore, definito «macchietta», “capace di rovinare la vita alle persone innocenti e di mandare indenni i colpevoli». Insinuazioni di favoritismi nei confronti di parenti: «Pare che un occhio, giudiziariamente parlando, l'abbia chiuso pure con il nipote … L'avete letto sul Giornale: due pesi e due misure». gratuita aggressione al patrimonio morale, alla personalità ed alla credibilità dell'attore);
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via prudenziale ed equitativa tenendo conto del ruolo istituzionale della parte offesa, dell'anzianità di servizio e prossimità alla pensione, della diffusione nazionale del quotidiano nonché della risonanza mediatica della vicenda;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 20.000,00.

4) Trib. Milano n. 26325/2012 R.G.

  • attore: imprenditore appartenente alla comunità cinese di Prato, in proprio ed in qualità di genitore responsabile dei figli minori;
  • oggetto: articolo pubblicato su un quotidiano in lingua cinese diffuso nelle comunità cinesi;
  • grado diffamazione: media (lesione della solidarietà nell'onore familiare, del sentimento di affetto nei confronti del defunto nonché della considerazione e stima di cui l'attore gode nella comunità di riferimento. l'articolo riportava la notizia falsa di una relazione clandestina tra la defunta moglie dell'attore ed il suo presunto assassino);
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via equitativa tenendo conto della gravità della notizia e del «discredito […] subito nella comunità cinese presente sul territorio dello Stato italiano e in particolare su quello della città di Prato, considerato che la notizia è riportata da uno dei due periodici cinesi maggiormente diffusi in Italia» del «contesto sociale in cui si è sviluppata», ma anche di contro della mancata prova del risalto dato alla notizia e della mancata allegazione specifica della concreta entità dei suddetti pregiudizi),
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale in capo al solo attore di euro 10.000,00; nessun risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dai figli dell'attore in quanto non provato, neppure attraverso presunzioni.

5) Trib. Milano n. 45651/2011 R.G.

  • attore: imprenditore e due società del gruppo da questi gestito;
  • oggetto: articolo pubblicato sul periodico “Il Mondo” nell'aprile 2011 e rettifica dell'attore con risposta in calce del giornalista pubblicata nel maggio 2011;
  • grado diffamazione: media (propalata la notizia della «contiguità» tra l'imprenditore e le società del suo gruppo con una famiglia mafiosa del nisseno sulla base di un'inchiesta della Procura di Caltanissetta; veniva significatimene appesantita la posizione delle società del gruppo nell'ambito dell'inchiesta della Procura e venivano fatte mere illazioni sulla vicinanza alla mafia dell'imprenditore);
  • parametri di liquidazione del danno: liquidazione effettuata in via equitativa tenendo conto, da un lato, della portata lesiva della dignità e della reputazione professionale dell'attore, (tanto più alla luce del fatto che sul contrasto al fenomeno mafioso l'attore aveva costruito la propria carriera imprenditoriale), della diffusione nazionale del periodico (settimanale di informazione economica), del target dei lettori della rivista appartenenti allo stesso ambiente socio/professionale dell'attore nonchè della serietà e del credito di cui gode la rivista stessa; dall'altro, dell'assenza di dolo specifico dell'autore dell'articolo, della disposta pubblicazione della sentenza nonché della mancata allegazione specifica del danno patrimoniale. Invece, il danno asseritamente subito dalle società attrici non veniva liquidato, in quanto i difensori formulavano una richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., con riserva di liquidazione del quantum in un separato giudizio;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 11.000,00;
  • ulteriori sanzioni: pubblicazione del dispositivo della sentenza sul settimanale “Il Mondo”.

6) Trib. Milano n. 52759/2013 R.G.

  • attori: giudice costituzionale (Giuliano Amato) e moglie (Diana Vincenzi);
  • oggetto: libro del 2013 edito da Mondadori S.p.a. e scritto da Mario Giordano («Tutti a casa – Noi paghiamo il mutuo loro si prendono i palazzi»), nonché la relativa attività promozionale (interviste, apparizioni televisive ecc.) posta in essere dall'autore;
  • grado diffamazione: grave (il convenuto Mario Giordano accusava falsamente la sig.ra Vincenzi di aver acquistato da un ente pubblico un immobile ad un prezzo di favore sfruttando la notorietà del marito Amato; nel caso in specie veniva disatteso del tutto il presupposto della “verità dei fatti”);
  • parametri di liquidazione: 1) natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese: nel caso in esame l'astratto, potenziale, rilievo penale delle condotte callidamente ascritte agli attori non consente di contenere l'ammontare del danno su valori minimi; 2) la significativa intensità dell'elemento psicologico dell'autore; 3) i mezzi di comunicazione utilizzati per commettere la diffamazione e la diffusività degli stessi sul territorio nazionale; 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato, risultato essere di misura contenuta all'interno del libro, mentre assume rilievo emergente negli articoli e nelle interviste rilasciate da Giordano; 5) il ruolo istituzionale ricoperto da Amato e il correlato indebito vantaggio addebitato a Vincenzi, nonché la connessione tra le notizie diffamatorie e l'esercizio delle pubbliche funzioni proprie delle cariche pubbliche nel tempo esercitate; 6) l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie, di elevata intensità nel caso in esame;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 50.000,00 per ciascun attore;
  • ulteriori sanzioni: pubblicazione della sentenza; condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948;

7) Trib. Milano n. 13715/2014 R.G.

  • attore: Magistrato (Claudia De Luca);
  • oggetto: articolo pubblicato nel giugno 2013 sul “Corriere della Sera” a pagina 22, nella sezione cronaca, dal titolo «La pm che chiamava l'astrologo ora rischia la sanzione del CSM»;
  • grado diffamazione: media (insussistenza del presupposto della verità dei fatti: il giornalista riportava falsamente l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna del Magistrato attore per peculato; parte attrice in realtà veniva assolta in secondo grado con la formula «il fatto non sussiste»);
  • parametri di liquidazione: l'incontestabile falsità della notizia relativa all'esistenza di una sentenza di Cassazione di condanna; la natura eventuale del dolo che ha caratterizzato la condotta diffamatoria tenuta dal giornalista; la verità degli altri fatti riportati dal convenuto in merito all'esistenza di un procedimento disciplinare in capo a parte attrice (conclusosi con la condanna da parte CSM alla misura della censura) ed al coinvolgimento del magistrato nelle vesti di indagato in un noto procedimento penale;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 15.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948.

8) Trib. Milano n. 48381/2014 R.G.

  • attore: ex esponente dell'estrema sinistra anni '70 (Ferrari Saverio Francesco Maria);
  • oggetto: articolo pubblicato nel quotidiano “Il Giornale” nel febbraio 2012;
  • grado diffamazione: media (falsità dei fatti riportati nell'articolo in merito al ritrovamento presso l'abitazione dell'attore di un dossier, che avrebbe collegato quest'ultimo all' «omicidio Ramelli», noto caso di cronaca nera risalente al 1975; creando il falso collegamento tra l'attore e la custodia del dossier dell'omicidio, i convenuti ingeneravano nel lettore la falsa convinzione di un concorso del primo nell'atto delittuoso);
  • parametri di liquidazione: 1)la natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa controbilanciata dalla scelta di lotta violenta in allora operata dall'attore, in origine omogenea a quella in seguito esercitata nei propri sodali politici poi condannati per l'omicidio Ramelli; 2) l'intensità dell'elemento psicologico degli autori, da ritenersi qui di apprezzabile intensità, concorrendo a tal fine il carattere non episodico della pubblicazione; la diffusività del mezzo viene ridimensionata dalla circostanza che l'articolo di contestazione è stato pubblicato sulle pagine di cronaca locale ed occupa una minima parte del testo; si esclude un'inferenza causale tra la pubblicazione dell'articolo in esame e le aggressioni verbali e informatiche subite dall'attore ad opera di militanti dell'estrema destra, ben potendo ricondursi tali episodi alla lunga militanza in opposte fazioni politiche;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 15.000,00;
  • ulteriori sanzioni: pubblicazione della sentenza.

9) Trib. Milano n. 56992/2013 R.G.

  • attore: Magistrato (Lucia Caterina Odello);
  • oggetto: articolo pubblicato sul Corriere della Sera nel febbraio 2013 intitolato «La sezione fallimentare non vigila come dovrebbe sull'IDI»;
  • grado diffamazione: grave (alcuni elementi di natura fattuale relativi alla persona dell'attrice sono inveritieri o inesatti, ingiustificata alterazione delle informazioni fornite, viene insinuato un pregresso rapporto professionale fra il legale rappresentante di una impresa sottoposta a procedura di concordato preventivo e parte attrice, giudice delegato nella predetta procedura).
  • parametri di liquidazione: 1) la natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa; 2) l'intensità dell'elemento psicologico dell'autrice è da ritenersi qui di non elevata intensità, con conseguente contenuto vulnus della persona offesa; 3) nel caso in esame deve rapportarsi la possibile diffusività del mezzo di comunicazione adottato alla presenza del testo nelle sole pagine a diffusione locale assegnate alla cronaca di Roma; 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato da ritenersi contenuto; 5) il ruolo istituzionale ricoperto da Odello all'epoca dei fatti, e la correlazione tra le notizie diffamatorie e l'esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica esercitata;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 18.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna ex art. 12 L. 47/48 ad euro 3.000,00; condanna alla rimozione dal sito web del quotidiano del passaggio narrativo diffamatorio.

10) Trib. Milano n. 47717/2012 R.G.

  • attori: Casa di Riposo per Musicisti- Fondazione Giuseppe Verdi, Fondazione Casa dei Musicisti e il presidente dei due enti avv. Ludovico Magnocavallo;
  • oggetto: 5 articoli, pubblicati tra il 2011 e il 2012 sul quotidiano Repubblica;
  • grado diffamazione: medio/grave (insussistenza della verità dei fatti sotto il profilo della continenza sostanziale: «la Casa di Riposo per Musicisti era descritta quale struttura sporca, con personale inadeguato o insufficiente, priva dei requisiti minimi di accettabilità; la dirigenza, e in particolare Magnocavallo, risultavano chiamati in causa per una gestione opaca, sospettata di scelte dettate da personalismi e favoritismi, sprezzante, se non addirittura intimidente nei confronti degli anziani ospiti che sollevavano rimostranze a carico della gestione dell'Istituto»; tuttavia, i convenuti non provavano minimamente dal punto di vista probatorio la veridicità delle accuse formulate nei confronti di parti attrici)
  • parametri di liquidazione: «1) il possibile rilievo penale delle condotte non consente di contenere l'ammontare del danno su valori minimi; 2) l'intensità dell'elemento psicologico dell'autore, da ritenersi qui di apprezzabile spessore, stante la reiterazione degli articoli; 3) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale; 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato, avuto riguardo all'assegnazione degli articoli alle pagine milanesi del quotidiano; 5)l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie e le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita degli enti, chiamati a fronteggiare, da un lato le prevedibili preoccupazioni dei pazienti dei loro parenti e, dall'altro, dalla derivante necessità di dimostrare la correttezza della gestione operata; 6)nel caso in esame le accuse lanciate dal giornalista ai danni di parte attrice devono essere valutate alla luce dello spazio divulgativo garantito agli attori a difesa delle proprie ragioni a mezzo dell'intervista rilasciata dall'avv. Magnocavallo, legale rappresentante dell'ente, pubblicata sul medesimo quotidiano, alla quale può desumersi in via logica un parziale effetto arginante sulla diffusività avuto da queste ultime»;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 40.000,00 a ciascun ente, 30.000,00 all'avvocato Magnocavallo);
  • ulteriori sanzioni: pubblicazione della sentenza; condanna del solo giornalista al pagamento della somma di euro 10.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948.

11) Trib. Milano n. 69062/2011 R.G.

  • attrice: società emittente televisiva (Mediaset S.p.a.);
  • oggetto: 1 intervista rilasciata dal convenuto (Michele Santoro, noto giornalista e conduttore televisivo) e pubblicata sul quotidiano Il Fatto Quotidiano del luglio 2011;
  • grado diffamazione: media (rispettata continenza, ampia risonanza mediatica delle vicende oggetto dell'intervista, relative al trasferimento del giornalista Santoro e del relativo programma televisivo all'emittente “La 7”, deduceva la sussistenza di un conflitto di interessi di natura politica e industriale nella gestione delle reti televisive);
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via prudenziale ed equitativa, tenuto conto che l'atto lesivo della reputazione ha determinato una «proiezione negativa sulla reputazione dell'ente immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi» e che «l'attrice non ha evidenziato profili concreti di danno né quali riflessi abbiano avuto le dichiarazioni esaminate»;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 20.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948;

12) Trib. Milano n. 4714/2011 R.G.

  • attrice: showgirl, modella, escort (Patrizia D'Addario);
  • oggetto: 2 articoli pubblicati sul quotidiano Libero nel giugno 2009;
  • grado diffamazione: grave («la giornalista rivolge gravi accuse -dipingendo l'attrice come persona “non nuova a forme di ricatto - tali da poter far configurare illeciti di penale rilevanza»; «risulta violata ogni regola di obiettività e correttezza dell'informazione»);
  • parametri di liquidazione: la distorsione e la incompletezza delle notizie (sostanzialmente equivalente a falsità delle stesse); l'attribuzione di condotte illecite; l'intensità dell'elemento psicologico della giornalista, dimostrato dalla pubblicazione dei due articoli in immediata successione temporale; la capacità offensiva, in riferimento alla diffusione sull'intero territorio nazionale del quotidiano; l'enfatizzazione contenuta nei titoli e l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 25.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 3.000,00 ex art. 12, L. n.47/1948.

13) Trib. Milano n. 89646/2012 R.G.

  • attore: dottore commercialista;
  • oggetto: servizio televisivo andato in onda nel corso della trasmissione “Report” su Rai Tre nel maggio 2012;
  • grado diffamazione: media (alcuni elementi di natura fattuale relativi alla persona dell'attore non sono pertinenti e inerenti alle finalità proprie del servizio televisivo e sono riferiti in modo parziale o distorto, in particolare nella parte in cui viene richiamata l'inchiesta sulla massoneria deviata nella quale fu coinvolto l'attore, senza dare conto della già intervenuta archiviazione. ingiustificata alterazione dei fatti rappresentati univocamente tesa a screditare l'attore e la sua reputazione);
  • parametri di liquidazione: «l'attore ha allegato una situazione di sofferenza e disagio da rapportare alla diffusione della trasmissione, alla gravità delle affermazioni ed alla sua figura di professionista, pur senza evidenziare specifici ed individualizzanti profili di danno né quali concreti riflessi abbiano avuto le dichiarazioni esaminate (limitandosi a dedurre di essere stato “vittima di emarginazione sociale” e di aver sviluppato un disagio psicologico, tensione e nervosismo che si ripercuotono anche nell'ambiente familiare)»;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 30.000,00.

14) Trib. Milano n.75447/2011 R.G.

  • attrice: ex responsabile commerciale impianti di smaltimento di Mont.Eco (Gruppo Montedison);
  • oggetto: servizio televisivo realizzato da Maurizio Torrealta (capo redattore di Rai News) trasmesso nel corso di Rai News 24 nel mese di novembre 2009 (per cinque volte) e successivamente nel settembre 2010;
  • grado diffamazione: media (alcuni elementi di natura fattuale relativi alla persona dell'attrice sono inveritieri o inesatti, ingiustificata alterazione delle informazioni fornite, viene insinuato il diretto coinvolgimento dell'attrice «in vicende inquietanti di smaltimento di rifiuti tossici»).
  • parametri di liquidazione: «l'attrice non ha evidenziato profili concreti di danno né quali riflessi abbiano avuto le dichiarazioni esaminate», liquidazione del danno effettuata con criteri equitativi, tenuto conto della «funzione del risarcimento che si realizza mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico»;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 15.000,00.

15) Trib. Milano n. 1470/2009 R.G. (1500)

  • attrice: Associazione U.CO.I.I., Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia;
  • oggetto: risposta del giornalista convenuto ad un intervento dell'assessore all'urbanistica del comune di Bologna pubblicata nella sezione «Interventi e Repliche» del Corriere della Sera del gennaio 2008 (l'antefatto era costituito dalla pubblicazione di un articolo del giornalista convenuto intitolato «Bologna, maxi Moschea per pochi fedeli» sul Corriere della Sera del 19.1.2008, al quale avevano fatto seguito le precisazioni dell'assessore bolognese all'urbanistica);
  • grado diffamazione: media (contrasto con il criterio della verità e travalicazione dei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica: falsa attribuzione ad U.CO.I.I. di un'attività di sostegno al terrorismo palestinese; falsa affermazione del rinvio a giudizio per istigazione all'odio razziale del presidente dell'associazione, il cui procedimento si era concluso nel maggio 2008 con sentenza del giudice per le indagini preliminari di Roma di non doversi procedere perché il fatto non sussiste)
  • parametri di liquidazione: «La quantificazione del risarcimento va effettuata considerando l'oggettiva portata offensiva delle affermazioni contenute in un intervento che si inseriva in un dibattito già aperto (dibattito relativo alla costruzione di una moschea a Bologna) e destinato ad essere pubblicato su un quotidiano a larga diffusione»;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 15.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 3.000,00 ex art. 12, L. n.47/1948.

16) Trib. Milano n. 52033/2012 R.G.

  • attore: advisor finanziario e consulente di investimento, in proprio e quale legale rappresentante della società di cui è amministratore delegato;
  • oggetto: due articoli di giornale pubblicati su “Il Sole 24 Ore” nel marzo 2012, nonchè la successiva replica del giornalista convenuto alla lettera pubblicata dall'attore sul medesimo quotidiano;
  • grado diffamazione: grave (è stato ritenuto diffamatorio unicamente il secondo articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; sono state ritenute lesive della reputazione professionale dell'advisor e della società le affermazioni riguardanti i presunti poco chiari rapporti dell'attore con la Santa Sede, rimasti indimostrati;è stata altresì ritenuta diffamatoria, in quanto non veritiera, l'allusione alla condanna penale subita dai vertici della società per omesso pagamento IVA in quanto riferibile all'attore, che pure era estraneo alla vicenda);
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via equitativa, tenuto conto “del tipo di offesa arrecata all'attore, dell'ampio spazio dato alla descrizione dell'attore all'interno dei due articoli, della diffusione del quotidiano sul quale le notizie sono state pubblicate”;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 40.000,00.

17) Trib. Milano n. 17037/2011 R.G.

  • attrice: senatrice del partito politico “Italia di Valori” (fino al 2013);
  • oggetto: articolo di giornale pubblicato sul settimanale “Panorama” nel gennaio 2009 dal titolo “L'Italia dei valori familiari”;
  • grado diffamazione: media. Le considerazioni di critica politica circa il sistema nepotistico del partito a cui la stessa senatrice appartiene sono infarcite di riferimenti personali (alle doti culinarie e al suo sogno pensionistico) che risultano del tutto superflue e non necessarie a rendere il pensiero critico della giornalista. Sono dileggianti ed irridono l'immagine della persona senza che l'argomento della derisione sia in qualche misura funzionale allo sviluppo del ragionamento critico;
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via equitativa, tenuto conto “del tipo di offesa arrecata all'attrice, della limitata rilevanza dell'inciso riguardante la senatrice nell'ambito del più ampio articolo, della diffusione del settimanale sul quale l'articolo è stato pubblicato”;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 10.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948; ordine di pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sul settimanale “Panorama”;

18) Trib. Milano n. 39806/2011 R.G.

  • attore: direttore generale Assicurazioni Generali s.p.a. (attualmente direttore finanziario di RAI s.p.a.);
  • oggetto: tre articoli di giornale pubblicati sul quotidiano “La Repubblica” e sul supplemento “Affari & Finanza” rispettivamente nel giugno 2010, marzo 2011 e aprile 2011;
  • grado diffamazione: grave (l'attore viene presentato in posizione di conflitto di interessi nel contribuire a determinare le scelte tra importanti società italiane e gli viene imputato in modo alquanto critico di intrattenere rapporti poco trasparenti in riferimento a tali vicende, ed a lui ricondotte inchieste penali in corso. Il primo ed il terzo articolo hanno contenuto diffamatorio in quanto riconducono all'attore comportamenti di favoreggiamento nei confronti dei propri parenti e, con tono ambiguo e allusivo, sostengono l'esistenza di rapporti tra società riconducibili alla sua famiglia con soggetti al tempo sottoposti ad indagini della Procura);
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via equitativa, tenuto conto «del tipo di offesa arrecata all'attore, della scarsa rilevanza dei riferimenti diffamatori nel più ampio ambito degli articoli, della diffusione del quotidiano sul quale le notizie sono state pubblicate»;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 30.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 4.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948; ordine di pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sul quotidiano La Repubblica.

19) Trib. Milano n. 81441/2012 R.G.

  • attrice: avvocato e senatrice dell'Idv;
  • oggetto: tre articoli di giornale pubblicati sul quotidiano “Libero” nel giugno/luglio 2012;
  • grado diffamazione: media (la ricorrente viene presentata come una professionista che agisce in maniera contraria ai doveri di lealtà, correttezza e indipendenza fissati dal codice deontologico forense in quanto, nel difendere la propria assistita, avrebbe piegato e sfruttato il proprio ruolo di avvocato per nuocere a un avversario politico);
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via equitativa, tenuto conto «del tipo di offesa arrecata alla ricorrente, della limitata rilevanza delle frasi nell'ambito dei più ampi articoli, della diffusione su scala nazionale del quotidiano sul quale gli articoli sono stati pubblicati»;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 25.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948.

20) Trib. Milano n. 31250/2013 R.G.

  • attore: famiglia che gestisce esercizi commerciali;
  • oggetto: libro distribuito nel novembre 2011 in abbinamento al quotidiano “Il Sole 24Ore”;
  • grado diffamazione: modesta (viene veicolata l'informazione che gli attori siano indagati per riciclaggio e abbiano collegamenti con ambienti mafiosi. Le informazioni trovavano pieno riscontro in un'ordinanza di sequestro emessa dal GIP nei confronti di alcuni degli attori. Tuttavia prima della pubblicazione del libro l'ipotesi accusatoria di riciclaggio e cointeressenze degli attori con una famiglia mafiosa avanzata dalla Procura e dal GIP era stata ritenuta non fondata dal Tribunale del riesame. Nel libro il giornalista si era limitato a fare un breve accenno a tale provvedimento, senza dare alcun risalto alle valutazioni del riesame e focalizzandosi sugli aspetti dell'ordinanza del GIP che il tribunale aveva ritenuto non fondati);
  • parametri di liquidazione: liquidazione effettuata in via equitativa e prudenziale «tenendo conto non solo del tipo di offesa arrecata agli attori, ma altresì del ristretto ambito nel quale si è diffusa la notizia con portata concretamente lesiva». Sebbene, infatti, il libro de quo fosse allegato a un quotidiano avente tiratura nazionale, non può essere trascurato che non vi sono elementi per affermare che la famiglia fosse conosciuta e dunque riconoscibile al di fuori della stretta area della città di residenza. Inoltre va escluso che il libro abbia avuto la stessa diffusione del quotidiano, trattandosi di un allegato da acquistarsi con sovrapprezzo.
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 8.000,00 per ciascun attore;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 per ciascun attore ex art. 12, L. n.47/1948.

21) Trib. Milano N. 67819/2009 R.G.

  • attore: Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Francesco Chiaromonte);
  • oggetto: libro “Viaggio in un'Italia diversa” di Bruno Vespa pubblicato nell'ottobre 2008;
  • grado diffamazione: grave (grave lesione dell'onore e della reputazione personale e professionale dell'attore, insussistenza del presupposto della verità dei fatti: era stata attribuita al Chiaromonte, esponente dell'ala della magistratura più conflittuale con il mondo politico, la volontà di ritardare il deposito di un'ordinanza cautelare, emessa da giudice incompetente per territorio, per scopi politico-ideologici estranei alla funzione giurisdizionale);
  • parametri di liquidazione: a) l'oggettiva portata diffamatoria dei passaggi del libro ritenuti diffamatori; b) la gravità dell'offesa recata all'attore, in considerazione delle funzioni dallo stesso svolte, magistrato impegnato in delicatissimi processi; c) il fatto che le notizie diffamatorie sono contenute in un libro, pertanto in un'opera destinata a durare, scritta da uno dei può noti giornalisti italiani;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 30.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948; condanna alla pubblicazione della sentenza per estratto (intestazione e dispositivo) su “Il Giornale” e su “La Repubblica”.

22) Trib. Milano N. 3658/2013 R.G.

  • attore: presidente del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Inzago
  • oggetto: diffusione di un comunicato per mezzo di un volantino del sindacato UILCA nel maggio 2012;
  • grado diffamazione: media (travalicata la verità dei fatti attribuendo agli odierni attori condotte inveritiere, disonorevoli e oggettivamente diffamatorie: nel comunicato si insinuava che il presidente del CdA e la BCC di Inzago avessero voluto aprire la filiale di Sesto San Giovanni per ripianare le perdite subite in conseguenza del fallimento dell'area ex Baslini e per riqualificare le aree dismesse site in Sesto San Giovanni);
  • parametri di liquidazione: 1) gravità del fatto falsamente attribuito alla parte lesa; 2) intensità dell'elemento psicologico dell'autore, da ritenersi di apprezzabile spessore, stante l'assenza di elementi certi dai quali trarre le illazioni contenute nel volantino; 3) mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso: la distribuzione di un volantino su base territoriale limitata consente di contenere il risarcimento; 4) rilevanza relativa del passaggio contenente le notizie diffamatorie alla luce delle molte altre informazioni contenute nel volantino; 5) correlazione tra le notizie diffamatorie e le funzioni svolte dalla parte lesa.
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 20.000,00.

23) Trib. Milano n. 15902/2014 R.G.

  • attore: Giudici Consiglieri della Corte di Cassazione, componenti del collegio che aveva giudicato Silvio Berlusconi sul c.d. "caso Mediaset" (Antonio Esposito e Claudio D'Isa);
  • oggetto: 1 articolo pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sulla pagina on-line del medesimo quotidiano nel settembre 2013;
  • grado diffamazione: media/grave (l'articolo conteneva un'offesa gratuita; non si limitava a criticare duramente le motivazioni della Suprema Corte, così contribuendo alla formazione di un'opinione pubblica sul modo in cui la giustizia viene amministrata, ma giungeva ad affermare che i giudici di legittimità avevano condannato l'ex Presidente del Consiglio solo per motivi politici e, segnatamente, per eliminare dalla scena politica il principale oppositore della sinistra. L'accusa di strumentalizzare la funzione giurisdizionale a scopi politici non può ritenersi funzionale alla formazione di una consapevole opinione pubblica);
  • parametri di liquidazione: 1) diffusione del mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione: quotidiano “Corriere della Sera” e relativo sito on-line; 2) funzioni svolte dagli attori (magistrati della Corte di Cassazione) e inevitabili conseguenze sulla loro attività professionale; 3) gravità dell'accusa (accusa relativa al compimento di una condotta di indubbio rilievo penale, oltre che disciplinare); 4) presumibili conseguenze negative sull'onore, la reputazione e il credito sociale degli attori;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 20.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948.

24) Trib. Milano N. 35688/2012 R.G.

  • attore: Nota casa editrice (Feltrinelli) e Carlo Feltrinelli
  • oggetto: titolo di articolo e foto connessa pubblicato sull'edizione cartacea e on-line del quotidiano “Libero” nel dicembre 2011;
  • grado diffamazione: media (La scelta del titolo -«I Feltrinelli arricchiti sulla pelle dell'Italia» - e le modalità di presentazione e di impaginazione del pezzo -con sotto la foto della ritirata dell'esercito italiano dopo la disfatta di Caporetto- costituiscono espressione di una palese dolosa scelta editoriale diffamatoria, finalizzata ad insinuare nei lettori il falso convincimento “che la famiglia Feltrinelli, fornendo di contrabbando le materie prime per l'esercito austriaco, si fosse arricchita sulla pelle dell'Italia”)
  • parametri di liquidazione: 1) gravità del fatto falsamente attribuito alla parte lesa; 2) intensità dell'elemento psicologico del direttore responsabile, ritenuto di apprezzabile spessore in considerazione del fatto che quanto scritto nel titolo era smentito dal contenuto dell'articolo stesso; 3) diffusione del mezzo di comunicazione sul territorio nazionale; 4) rilievo attribuito dai responsabili al titolo contenente la notizia diffamatoria all'interno della pubblicazione;
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 15.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 12, L. n.47/1948.

25) Trib. Milano N. 60677/2009 R.G.

  • attore: Cgil e Segretario Cgil (Guglielmo Epifani)
  • oggetto: 1 articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” nel febbraio 2009;
  • grado diffamazione: grave (utilizzo di espressioni gravemente lesive della reputazione di parte attrice, che si sono tradotte in mere aggressioni gratuite: accostamento della Cgil alle Brigate Rosse);
  • parametri di liquidazione: 1) oggettiva portata diffamatoria dell'articolo, ritenuta tanto più grave in ragione della funzione propria della Cgil (deputata alla tutela dei diritti dei lavoratori); 2) risalto dell'articolo -titolo in prima pagina e articolo pubblicato a pagina 4 dell'edizione del sabato – e l'idoneità dello stesso a provocare conseguenze negative sulla reputazione del Segretario e della Cgil.
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 30.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948.

26) Trib. Milano n. 10847/2012 R.G.

  • attrice: magistrato del tribunale di Potenza;
  • oggetto:1 articolo pubblicato sulla cronaca nazionale del “Corriere della sera” del 24.3.2007;
  • grado diffamazione: media (alterata e inveritiera ricostruzione della vicenda giudiziaria oggetto dell'articolo: si insinuava che il collegio giudicante, di cui l'attrice faceva parte, avesse adottato una decisione frutto di un generico vizio formale, inducendo il lettore a pensare che anche il Tribunale di Potenza, Collegio del riesame nel caso di specie, si fosse prestato a rendere operante un “cavillo legale” al fine di scarcerare due pregiudicati, circostanza che non era per nulla riscontrabile nel testo della motivazione ove il collegio, pur ravvisando alcune carenze nella trasmissione degli atti dall'ufficio del PM al Tribunale, aveva chiaramente respinto le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa degli indagati, entrando compiutamente nel merito delle diverse ipotesi di reato relative alla violazione della disciplina sugli stupefacenti);
  • parametri di liquidazione: gravità della lesione della reputazione alla luce della attività professionale svolta dalla attrice: attitudine dell'articolo “a porre in dubbio l'essenza della funzione giurisdizionale dalla attrice esercitata e la sua deviazione dai compiti istituzionali”; ricadute negative sulla persona dell'attrice in termini di disagio relazionale conseguito. grado di diffusione sul territorio nazionale del quotidiano (quest'ultimo ritenuto, nella specie, elemento di mitigazione del quantum liquidato);
  • quantum liquidato: risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 20.000,00;
  • ulteriori sanzioni: condanna al pagamento della somma di euro 2.500,00 ex art. 12 L. n.47/1948.

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