La natura solidale della obbligazione esclude il litisconsorzio necessario
21 Settembre 2015
Massima
L'obbligazione solidale non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario, sicché in appello si fa applicazione dell'art. 332 e non dell'art. 331 c.p.c.. Il caso
La vicenda posta all'attenzione della Suprema Corte riguarda l'azione risarcitoria proposta rispettivamente dai figli e dalla moglie di una persona deceduta quale conseguenza della condotta colposa altrui. I giudici di legittimità osservano che gli attori nella qualità di eredi per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro (rispettivamente) padre e marito, sussiste un caso tipico di obbligazione solidale dal lato attivo, per la quale ciascuno dei creditori è legittimato a pretendere l'intero, con la conseguenza che l'erede eventualmente pretermesso deve proporre autonomo atto di appello nel rispetto del termine lungo per impugnare e non già opposizione di terzo, non venendo in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario.
In motivazione «Occorre rilevare, innanzitutto, che, agendo gli attori nella qualità di eredi per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro (rispettivamente) padre e marito, sussiste un caso tipico di obbligazione solidale dal lato attivo, per la quale ciascuno dei creditori è legittimato a pretendere l'intero. Trova quindi applicazione la giurisprudenza secondo la quale l'obbligazione solidale non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario (Cass., sent., 21 novembre 2006, n. 24680), sicché in appello si fa applicazione dell'art. 332, e non dell'art. 331 c.p.c., (Cass., sent., 11 febbraio 2009, n. 3338)». La questione
La questione in esame è la seguente: in caso di obbligazione solidale sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario? Le soluzioni giuridiche
L'inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., può configurarsi soltanto se, o fin dalla proposizione della domanda ovvero nell'ambito dello svolgimento del giudizio concluso con la sentenza impugnata, lo stesso attore abbia chiesto l'accertamento unitario dell'obbligazione solidale di tutti i coobbligati oppure se alcuno dei coobbligati a sua volta abbia chiesto tale accertamento (nei quali casi vi sarebbe stato fin dall'origine o si sarebbe creato un litisconsorzio necessario relativo a tali domande) oppure ancora se alcuno dei coobbligati, in ragione dei rapporti esistenti con gli altri, avesse svolto una domanda di regresso verso gli altri o alcuno degli altri o per essere manlevato in tutto od in parte delle conseguenze della soccombenza (nel qual caso su tale domanda sussisterebbe nesso di dipendenza), oppure ancora se, convenuti più soggetti dall'attore nel presupposto che essi siano coobbligati, uno di costoro abbia sostenuto che solo gli altri debbano rispondere e svolto domanda in tal senso (nel qual caso su tale domanda si sarebbe verificato un litisconsorzio necessario). Pertanto, qualora non vengano in rilievo le ipotesi da ultimo descritte, in appello non può ritenersi integrata alcuna situazione riconducibile all'art. 331 c.p.c., ma piuttosto riconducibile all'art. 332 c.p.c. (Cass. n. 24680/2006). Di conseguenza, non sussiste litisconsorzio necessario quando il creditore richiede l'adempimento nei confronti dei debitori solidali (Cass. n. 4364/2009). Il creditore ha titolo per richiedere l'intero ad ogni singolo debitore, ed è dunque ben possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di un solo condebitore (Cass. n. 10958/1995). Peraltro, in tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra tutti i soggetti che abbiano asseritamente concorso nella produzione del danno, comporta sul piano processuale l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba essere necessariamente ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni (Cass. n. 13955/2007; Cass. n. 7501/2007; Cass. n. 11309/2006). Infatti, a norma dell'art. 2055 c.c. se il fatto è imputato a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e la solidarietà passiva non comporta l'inscindibilità delle cause né da luogo a litisconsorzio necessario. Il danneggiato potrebbe quindi decidere di agire anche soltanto contro uno dei danneggianti perché leso da un fatto unico ancorché attribuibile a più condotte non legate da vincolo di inscindibilità che semmai possono dar luogo a litisconsorzio facoltativo per cui i vari rapporti processuali conservano la loro autonomia (Cass. n. 1954/2003). L'orientamento di legittimità appena descritto costituisce una mera applicazione del principio generale, su cui vi è unanimità di vedute, per cui l'obbligazione solidale non richiede il litisconsorzio necessario tra i condebitori, versandosi, al contrario, in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo laddove gli stessi siano convenuti dal creditore nello stesso giudizio. La responsabilità solidale, infatti, dà luogo ad una pluralità di rapporti giuridici distinti, pur se tra loro connessi, caratterizzati dalla circostanza che l'adempimento della prestazione da parte di uno dei coobbligati in solido determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti degli altri. In particolare, in tema di litisconsorzio necessario, l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri. Deve, per converso, escludersi la configurabilità del predetto litisconsorzio quando la pronuncia risulti inutiliter data soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio ma possa, viceversa, spiegare ritualmente i suoi effetti nei confronti delle altre parti costituite, sicché la nozione di «nullità della sentenza» enucleabile dal disposto dell'art. 102 c.p.c. va rettamente intesa in termini di «inidoneità» a produrre qualsivoglia effetto giuridico, e non già di «pratica inutilità» derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione, alla quale può, per converso, ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo. In conclusione, la possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente ad uno o a tutti i debitori solidali per il soddisfacimento delle proprie pretese sembra porsi in perfetta antitesi con l'istituto del litisconsorzio necessario, che, invece, presuppone un rapporto plurisoggettivo sulla scorta del quale la sentenza sarebbe inutiliter data senza la presenza e il contraddittorio di tutte le parti nel giudizio. Osservazioni
Da tempo la Suprema Corte ha cercato di individuare i presupposti della partecipazione necessaria di più parti al processo. Si è dapprima arrivati ad ancorare il fondamento giustificativo del litisconsorzio necessario ad esigenze di carattere prettamente funzionale, essenzialmente collegate alla struttura plurilaterale del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in quella che potrebbe definirsi una biunivoca correlazione tra soggetti del rapporto e parti appunto dell'eventuale processo. Tuttavia, sul solco dell'insegnamento chiovendiano che riteneva la sentenza resa inter pauciores inutiliter data, nonché considerando la ratio sottesa all'istituto in commento, ravvisata nella necessità di consentire alla parte attrice di addivenire ad un risultato utile, ovvero ad una sentenza spendibile e non del tutto inefficace, si è poi evidenziato che, invero, l'esigenza dell'istituto andava affermata non in base al semplice riscontro di una situazione soggettiva plurilaterale, bensì in relazione al tipo di tutela richiesta al giudice e al risultato che dunque con essa si intendeva conseguire. In questa prospettiva, a fronte appunto di una situazione sostanziale unitaria facente capo a più soggetti, la necessità del litisconsorzio viene affermata nelle ipotesi di azioni costitutive dirette a modificare il rapporto giuridico sostanziale sottostante, e viene estesa al cospetto di azioni dichiarative qualora il fine dell'accertamento risieda nell'esigenza di eliminare un titolo apparente ed, in genere, una situazione di apparenza giuridica. Cogliendo dunque quale presupposto sceveratore delle ipotesi da ricondurre all'istituto del litisconsorzio di cui all'art. 102 c.p.c. il concetto di utilità della sentenza di chiovendiana memoria − ma in un'accezione concreta, riferita alle potenzialità anche esecutive della stessa − risulta evidente come nelle azioni di condanna la necessità del litisconsorzio non possa mai postularsi allorché si chieda nei confronti di più coobbligati solidali la condanna al pagamento di una somma di denaro, non difettando la sentenza di pratica utilità quantunque sia resa a contraddittorio circoscritto Pertanto, la responsabilità solidale di più coobbligati, pur se in taluni casi ha legittimato l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c., è ritenuta tradizionalmente incompatibile con il litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. La ratio dell'art. 331 c.p.c. risiede, infatti, nell'esigenza di mantenere unitario il giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza nel caso in cui vi sia una pluralità di parti. Pertanto la legge impone che al giudizio di impugnazione avverso una sentenza resa «in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti» partecipino tutti coloro che sono stati parti nel giudizio di primo grado. E ciò al fine evidente di evitare un possibile contrasto di giudicati. Si delinea, così, una situazione che autorevole dottrina ha definito come «litisconsorzio nelle fasi di gravame», che, però, non sempre corrisponde ad un litisconsorzio necessario sul piano sostanziale. L'art. 331 c.p.c. trova infatti applicazione sia nell'ipotesi di «causa inscindibile» con più parti (fattispecie che si verifica non solo quando la pluralità di parti nel giudizio è determinata dalla necessarietà del litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., ma anche nel caso in cui la stessa è imposta da eventi sopravvenuti , nonché da ragioni processuali), sia nell'ipotesi di «cause tra loro dipendenti», legate, cioè, da una particolare connessione - per esempio da un vincolo di pregiudizialità o dipendenza - tale da giustificare l'esigenza di integrazione del contradditorio nel giudizio di impugnazione. In questi casi, pertanto, tale necessità opera solo in fase di gravame ed esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati parti del giudizio di primo grado (nei confronti dei quali è stata resa la sentenza impugnata), indipendentemente dalla loro qualità o meno di litisconsorti necessari. Va infine rammentato che la sanzione prevista dalla norma in esame per la mancata notifica dell'impugnazione alle altre parti è quella dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa, mentre la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado comporta l'estinzione del processo. |