Art. 2051 c.c.: ripartizione dell’onere della prova tra danneggiato e custode e elementi integranti il caso fortuito per fatto di terzi

Cristina Cataliotti
21 Dicembre 2015

È correttamente ripartito l'onere della prova tra le parti, laddove il danneggiato debba dimostrare il danno e il nesso eziologico tra questo e la cosa in custodia e il custode, che voglia andare esente da responsabilità, debba dimostrare l'intervento di un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile in grado di interrompere il nesso causale tra il suo obbligo di custodia e l'evento lesivo.
Massima

È correttamente ripartito l'onere della prova tra le parti, laddove il danneggiato debba dimostrare il danno e il nesso eziologico tra questo e la cosa in custodia e il custode, che voglia andare esente da responsabilità, debba dimostrare l'intervento di un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile in grado di interrompere il nesso causale tra il suo obbligo di custodia e l'evento lesivo.

Il caso

R.F. aveva agito innanzi al Giudice di Pace di Comacchio nei confronti di M.N., titolare dell'omonima impresa individuale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dopo essere caduto a causa della presenza, nel cantiere di parte convenuta, di una rete metallica sporgente sulla pubblica via.

A seguito del rigetto della domanda, R.F. aveva proposto appello avanti il Tribunale di Ferrara, adducendo, quale motivo dell'impugnazione, la mancata prova da parte di M.N. di una circostanza idonea a sollevare quest'ultimo da ogni responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia.

Espletata l'attività istruttoria, il Giudice di secondo grado aveva respinto l'appello, considerando raggiunta la prova del caso fortuito, nel momento in cui M.N. aveva dimostrato l'intervenuto spostamento della rete metallica ad opera di terzi, per quanto non identificati (Cass. n. 21286/2011).

La questione è pervenuta fino alla Suprema Corte che, con una pronuncia estremamente concisa e chiara, ha dichiarato inammissibile ed infondato l'unico motivo posto alla base del gravame, ossia: la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per avere il Tribunale ritenuto raggiunta la prova del caso fortuito da parte del custode, pur in presenza di incertezza sulla causa dell'evento.

Quanto al primo profilo, si è specificato che la colpa del convenuto in ordine all'occorso era stata esclusa all'esito della valutazione, da parte del Tribunale, delle testimonianze assunte, dalle quali era emerso che la rete metallica era stata divelta e spostata da terzi per accedere di notte al cantiere.

Quanto al secondo profilo, si è chiarito che, oltre a non essere stato sollevata dal ricorrente la questione del vizio di motivazione, quest'ultima non potesse essere censurata, in sede di legittimità, apparendo completa e logica.

La questione

Come deve essere ripartito l'onere della prova tra danneggiato e custode, ove si disquisisca di responsabilità ex art. 2051 c.c.? Quando può ritenersi configurabile il caso fortuito? La Corte di Cassazione può esprimersi in ordine al valore attribuito dal Giudice di secondo grado alle prove fornite dal custode per dimostrare il caso fortuito? O, piuttosto, può pronunciarsi esclusivamente sulla corretta applicazione della ripartizione dell'onere della prova?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia oggetto di commento, chiarisce, ancora una volta, che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avente natura oggettiva, è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'eccezionalità e imprevedibilità.

Nel caso de quo, il Tribunale era pervenuto alla conclusione di ritenere che il fatto ad opera di terzi, consistito nello spostamento della rete metallica presumibilmente di notte, integrasse gli estremi del caso fortuito (Cass. n. 8893/2015). A nulla rilevando che i soggetti agenti non fossero stati identificati, assumendo valore assorbente la sola circostanza della certezza del fatto, a prescindere dagli autori dello stesso; tesi, per altro, già affermata da risalente giurisprudenza (Cass. n. 365/1982).

Pertanto la prova dell'illecito di terzi intervenuti sulla cosa, tanto da renderla foriera di dannoera stata ritenuta dal Giudice di merito sufficiente ad esonerare da responsabilità il custode.

La sentenza de qua, che ha trovato l'avallo della Corte di Cassazione, si è posto in linea con la dottrina e la giurisprudenza ormai concordi nel sostenere, da un lato, che la res possa essere anche, in sé, inerte e priva di un dinamismo proprio e, dall'altro, che ricorra il caso fortuito nell'ipotesi in cui abbia inciso sulla cosa - sino a renderla idonea a determinare l'evento - un fattore esterno del tutto eccezionale ed imprevedibile e, dunque, inevitabile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo.

L'imprevedibilità, in particolare, va intesa in senso oggettivo, dovendosi valutare, sulla base dell'id quod plerumque accidit, se il fattore esterno (preesistente, concomitante o successivo) sia, di per sé solo, idoneo a determinare autonomamente il danno, oppure ad interrompere il rapporto causale tra il fatto della custodia e il pregiudizio.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha inoltre precisato che, una volta accertata l'esatta ripartizione dell'onere della prova tra danneggiato e custode, non è compito del Giudice di legittimità pronunciarsi sul valore attribuito dal Giudice di merito alle caratteristiche del fattore esterno di cui il custode abbia fornito prova.

Ove il Giudice di merito abbia motivato, in modo completo e logico, il percorso seguito ed abbia correttamente applicato il principio della ripartizione dell'onere della prova, lo stabilire se le prove fornite dal custode abbiano o meno le caratteristiche per ritenere configurabile il caso fortuito non compete alla Corte di Cassazione (Cass. n. 8893/2015).

Osservazioni

Alla luce della pronuncia in esame, si ricava che, ove il custode voglia andare esente da ogni responsabilità in ordine al danno derivato a terzi dalla cosa in custodia, deve fornire prova del fattore esterno, dell'imprevedibilità dello stesso e della sua idoneità ad interrompere il nesso causale tra obbligo di custodia e evento dannoso.

Detta prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi incluse le testimonianze.

La valutazione dei mezzi istruttori onde ritenere raggiunta la prova liberatoria de qua è rimessa al parere discrezionale del Giudice di merito, parere non censurabile in sede di legittimità.

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