La responsabilità del fornitore di gas: scoppio di immobile storico e conseguenti danni a cose

Filippo Rosada
22 Gennaio 2015

Il danno patrimoniale per la distruzione di un immobile di pregio per una fuga di gas comprende: il costo per la ricostruzione che in considerazione del tipo di immobile, può essere valutato senza tenere in conto le migliorie ma senza valutare il deprezzamento del degrado d'uso e vetustà, oltre agli oneri fiscali e i costi relativi ai professionisti; il valore dei beni contenuti nella palazzina che in mancanza di prova del valore del singolo bene, deve essere liquidato in via equitativa; il lucro cessante per i canoni di locazione non goduti per i soli contratti registrati. Il danno non patrimoniale, può essere riconosciuto. Legittimati attivi sono tutti i membri della famiglia.
Massima

Trib. Bologna, sez. III civ., 4 giugno 2014, n. 1843

Deve essere riconosciuta la responsabilità del fornitore di gas ex artt. 2043, 2049, 2050, 2051 c.c. nei seguenti casi: per errata progettazione e costruzione della condotta quando non vengono rispettati i principi costruttivi adatti alle caratteristiche geologiche dei luoghi; per omessa manutenzione e monitoraggio della condotta quando non vengano tenuti nella giusta considerazione diversi segnali premonitori quali gli incidenti avvenuti nel corso degli anni anche in considerazione del terreno franoso; per sottovalutazione dell'emergenza quando a fronte delle prime telefonate per denunciare l'intenso odore di gas pervengono al fornitore alle ore 7,30 e alle ore 10,25 non è ancora stata inviata in loco una squadra con strumentazione idonea a chiudere la condotta del gas.

Il danno patrimoniale per la distruzione di un immobile di pregio di fine 800, realizzato in sasso comprende: il costo per la ricostruzione che in considerazione del tipo di immobile, può essere valutato senza tenere in conto le migliorie (anche obbligatorie per legge) ma senza valutare il deprezzamento del degrado d'uso e vetustà, oltre agli oneri fiscali e i costi relativi ai professionisti; il valore dei beni contenuti nella palazzina (da mobili di pregio a beni di consumo) che in mancanza di prova del valore del singolo bene (stima effettuata dal CTU per categoria), deve essere liquidato in via equitativa; il lucro cessante per i canoni di locazione non goduti per i soli contratti registrati.

Il danno non patrimoniale conseguente alla distruzione dell'immobile in cui venivano vissute le relazioni familiari, può essere riconosciuto. Legittimati attivi sono tutti i membri della famiglia: dai nonni ai nipoti.

Sintesi del fatto

A causa di una fuga di gas dovuta alla rottura di un metanodototto costruito e di proprietà della convenuta, scoppiava un'immobile ottocentesco di tre piani nel quale abitava un'anziana signora.

Malgrado la prima denuncia della presenza di forte odore di gas fosse stata effettuata intorno alle 7:30 della mattina, la fornitrice alle ore 10:25 non aveva ancora inviato una squadra in grado di chiudere le condotte.

I figli, la nuora, il genero e i nipoti dell'anziana signora, pertanto, citavano in giudizio la fornitrice del gas, chiedendo ed ottenendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del crollo dell'immobile e per la perdita del familiare.

La questione

Come inquadrare giuridicamente la responsabilità del fornitore del gas per danno conseguente a rottura della conduttura.

Se può essere riconosciuto e in quali termini, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – iure successionis - conseguente alla distruzione di un immobile.

Le soluzioni giuridiche

Nel caso in esame, il Tribunale inquadra la fornitura di gas tra le attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c. “che pone a carico del gestore una presunzione di responsabilità” dalla quale si può liberare fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore. Il fornitore, in sintesi, deve dimostrare “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

Nello stesso modo si era già espressa la Suprema Corte, confermando la decisone dei giudici del merito, che avevano qualificato come pericolosa l'attività di distribuzione del gas metano (Cass. civ., sent. n. 10307/2012).

Essendo, inoltre, la convenuta anche costruttrice e proprietaria delle condutture del gas - oltre che committente e datrice di lavoro dei soggetti che hanno progettato e costruito l'impianto e delle squadre di operai intervenute in loco in seguito alle chiamate di allerta dei cittadini - è stata affermata anche la concorrente applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c.

In merito ai rapporti tra l'art. 2050 e l'art. 2043 c.c., implicando l'accertamento di esercizio di attività pericolosa presupposti di fatto in parte differenti rispetto alla responsabilità da fatto illecito, la giurisprudenza prevalente ritiene che debba essere considerata nuova la domanda che muti l'inquadramento giuridico del fatto da responsabilità aquiliana a quella del primo tipo (Cass., sent. n. 14905/2002; idem, Cass. civ. n. 8095/2006).

Si discute se in alternativa alle norme del codice civile si possano applicare le norme del codice del consumo, con ricadute pratiche non di poco conto, quali il differente termine prescrizionale: triennale ex art. 125 Cod. consumo e quinquennale ex art. 2947 c.c.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale conseguente a distruzione di uno stabile ottocentesco e quindi con un valore storico/artistico rilevante, ai fini della quantificazione del costo per la ricostruzione dello stesso, il Tribunale ha ritenuto equo, da un lato, non tenere in conto le migliorie necessarie anche per legge (come l'adeguamento degli impianti tecnici), mentre dall'altro – a bilanciamento del mancato riconoscimento delle predette spese – non valutare il deprezzamento dello stato d'uso dell'immobile.

In punto danno non patrimoniale conseguente alla distruzione dell'immobile, il Tribunale, dopo aver accertato la particolare relazione intercorrente tra gli attori e la struttura andata distrutta (nel caso di specie è stato provato che questo era utilizzato i fine settimana e durante i periodi di festività, che conteneva beni preziosi e ricordi di famiglia, che ivi si erano svolti matrimoni di familiari) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo in quanto l'esplosione dell'abitazione ha fatto venire meno il luogo in cui venivano vissute le relazioni familiari della famiglia (Cass. civ. S.U. n. 2515/2002).

Osservazioni e suggerimenti pratici dell'Autore

La sentenza, inquadrando l'attività della fornitura di gas nell'art. 2050 c.c., si pone nel solco della copiosa giurisprudenza formatasi in relazione alla responsabilità per scoppio di bombole del gas.

Si ricorda che costituiscono attività pericolose non solo quelle così qualificate dalla legge di pubblica sicurezza, ma anche quelle attività che con un giudizio probabilistico ex ante, potevano essere considerate tali sulla base delle conoscenze dell'uomo medio (Cass. sent. n. 15288/2002).

Il superamento dalla presunzione di responsabilità può essere fornito dimostrando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ovverossia provando di aver posto in essere tute le precauzioni per evitare l'evento.

Collegato all'argomento della prova, si pone il problema del concorso di colpa del danneggiato. Per i sostenitori della natura di responsabilità oggettiva della responsabilità ex art. 2050 c.c., non è ipotizzabile un'indagine sul contributo della condotta colposa del danneggiato. Per chi invece ritiene – come parrebbe far intendere la giurisprudenza (Cass. sent. n. 6988/2003) – che alla base della disciplina vi sia comunque la colpa, la presunzione avrà pur sempre una funzione suppletiva rispetto alla responsabilità ex art. 2043 c.c., e pertanto, se dall'indagine si riscontra il concorso colposo del danneggiato, si dovrà tenerne conto in sede di liquidazione del danno.

Interessante ma non del tutto condivisibile l'approccio del Tribunale per quanto riguarda il computo dei costi necessari per ricostruire il palazzo storico andato distrutto dallo scoppio.

Diminuire l'importo dei costi di costruzione da sostenere a causa della vetustà dello stabile, così cercando di valorizzare il pregio artistico dello stesso, senza però riconoscere anche le migliorie necessarie per legge, appare una soluzione che non riesce a contemperare del tutto il diritto del danneggiato ad ottenere un risarcimento del danno che lo riporti nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito.

Il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla distruzione di un immobile nel quale si svolgevano le relazione familiari, appare in linea con le note sentenze cd. di San Martino (Cass., civ. sent. n. 26972/2996). Essendo, infatti, il caso di specie inquadrabile tra i delitti colposi di danno (art. 449 c.p.) e rientrando la proprietà tra i beni costituzionalmente garantiti (art. 42 Cost.), ben può essere riconosciuto il conseguente danno non patrimoniale ai soggetti lesi.

Giova ricordare, inoltre, che la giurisprudenza ritiene risarcibile il danno non patrimoniale nel caso di danno arrecato per l'esercizio di attività pericolosa (Cass., sent. n. 25187/2007), senza che osti il fatto che la colpa sia provata unicamente in base ad una presunzione di legge né che non sussiste una fattispecie di reato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario