Associazioni, fondazioni e risarcibilità del danno non patrimoniale
22 Settembre 2015
Massima
Potrà agire per il risarcimento del danno non patrimoniale in base all'oggettività dell'offesa, l'ente che subisca una lesione al proprio onore, reputazione o immagine commerciale, beni immateriali di per sé suscettibili di apprezzamento, indipendentemente da una loro valutazione in termini patrimoniali, essendo la liquidazione di tale nocumento autonoma rispetto alla verificazione di conseguenze finanziarie negative. L'accertamento della lesione a determinate posizioni attinenti alla stessa sfera della persona (anche giuridica), quali la reputazione e l'immagine commerciale, determina in re ipsa anche l'accertamento di un danno risarcibile. Il caso
Il contenuto della pronuncia originata dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata in sede civilistica, avanti al Tribunale ordinario di Treviso, dall'attrice Tizia S.p.A., accompagnata dai Consorzi Caio e Mevio, per essere stata, la persona giuridica (nonché, con questa, gli Enti non riconosciuti summenzionati, specializzati nella "raccolta e nel trasporto di RSU"), diffamata in due articoli di stampa pubblicati su differenti testate quadrimestrali. La lesione lamentata da parte attrice era connessa e correlata al nocumento dell'immagine commerciale della società stessa (al pari dell'onore e della reputazione), a prescindere dal verificarsi, ulteriore, nella prospettiva del giudicante, di un danno di carattere patrimoniale e, quindi, di un pregiudizio economico-finaziario che avesse toccato il patrimonio della persona giuridica, cagionando una sua deminutio. Il Giudicante di prime cure ha, nel solco della ormai consolidata giurisprudenza formulata dalla Suprema Corte di Cassazione, accolto la definizione di "danno non patrimoniale", quale autonoma categoria di offesa generatrice di risarcimento in capo alla persona giuridica, svincolando tale tipologia di danno da quello, di più facile ed immediata riparazione, economico (nell'accezione comune di lucro cessante e, soprattutto, danno emergente).
In motivazione Il giudicante di prime cure, aderendo alla posizione ormai consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità elaborata dalla Suprema Corte, ha sottolineato come: «il danno all'immagine commerciale (pregiudizio che si riverbera su un complesso ordinato di rapporti e di situazioni che attribuiscono alla persona giuridica uno status particolare distinto dalla posizione o situazione patrimoniale) si ascrive tra i diritti della personalità delle persone giuridiche. Se è pressocché pacifica l'individuazione di un diritto alla reputazione commerciale degli enti, qualificabile come la “considerazione pubblica attinente all'esercizio di un'attività economica”, nondimeno, quando si passa al piano dell'astratta configurabilità a quello dei rimedi, dottrina e giurisprudenza appaiono sostanzialmente divise in ordine alla capacità di attribuire a tale diritto degli enti (e in special modo della società commerciali) tutela analoga a quella attribuita all'onore e agli altri diritti della personalità .... Il dibattito è più che mai acceso con particolare riferimento all'eventuale tutela risarcitoria spettante al soggetto collettivo leso». Ove il nocumento patito dalla persona giuridica si traduca in una lesione afferente alla sfera economico-patrimoniale dell'Ente, le posizioni espresse dalla Suprema Corte non hanno mai lasciato dubbi in merito alla configurabilità ed alla possibilità di esperire un'azione legale volta alla quantificazione ed al ristoro della vulnerazione patrimoniale direttamente patita. Ma, nell'ipotesi in cui una persona giuridica privata dotata di personalità giuridica (società, associazione, fondazione) o un ente di fatto (associazione non riconosciuta, organizzazione non lucrativa di utilità sociale) subiscano una lesione della propria immagine e della propria "reputazione economica", per adoperare le parole testuali formulate dal Giudice di prime cure, hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito? Se e in quali ipotesi possono pretendere il risarcimento anche del danno morale soggettivo, come accade per le persone fisiche? La questione giuridica
La questione in esame riguarda la configurabilità, la definizione e il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla persona giuridica, svincolato dalla sfera prettamente finanziaria ed economica (che ben può risultare non offesa o vulnerata o quanto meno non interessata dalla lesione patita dall'ente). Le soluzioni giuridiche
Dal punto di vista storico, la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - seguita dall'unanime giurisprudenza della Suprema Corte e avallata anche dalla Consulta -, come ogni pregiudizio di natura non patrimoniale, in senso lato, derivante da lesioni di valori inerenti alla persona costituzionalmente tutelati, è sempre stata prerogativa esclusiva delle persone fisiche, eccezion fatta, come pacificamente riconosciuto anche in epoca passata (e sotto la spinta delle posizioni nate già in seno alla giurisprudenza della CEDU - per tutte si vedano Cass civ., sent. n. 13163/2004 e Cass. civ., sent. n. 7145/2006), per i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, exart. 2 L. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto). In special modo, prendendo le mosse dalle originarie posizioni di legittimità, che prevedevano «un danno all'immagine della PA per il fatto del dipendente...sotto il profilo patrimoniale, ravvisandolo nella spesa in ogni caso necessaria per il ripristino dell'immagine deteriorata dal comportamento del dipendente» (così, Cass., S.U., sent. n. 14990/2005), la successiva giurisprudenza interpretativa si è evoluta in modo più strutturato ed innovativo, giungendo, per l'appunto, a riconoscere «nella logica accolta dalle sentenze Cass. n. 8827/2003 e Cass., n. 8828/2003, in punto di configurabilità di un danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo (e naturalmente da quello biologico) nei casi in cui vi sia una lesione di diritti della persona aventi fondamento nella Costituzione, si debba riconoscere tale risarcibilità anche allorquando si verifichi la lesione di un diritto avente detta natura riferibile alla persona fisica e non supponente proprio per questo la fisicità del soggetto titolare. In quest'ottica, si deve affermare la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all'esistenza nell'ordinamento come soggetto ..., del diritto all'identità, del diritto al nome e del diritto all'immagine della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato come deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che -come si dirà- rappresenta un danno-conseguenza della lesione" (così, Cass. civ., sez. III, sent. n. 12929/2007). Nell'ottica del Giudice di legittimità, tali diritti rappresentano, per la persona giuridica, una sorta di equivalente speculare di quei diritti della persona fisica che trovano diretto riconoscimento e suprema tutela nella norma costituzionale (art. 2 Cost.) ove la stessa «riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l'ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno formale soggettività, è riconducibile» (così, , Cass. civ., sez. III, sent. n. 12929/2007). Ora, dopo aver ammesso, in via di principio la configurabilità e risarcibilità stessa del danno non patrimoniale alla persona giuridica, il Giudicante di legittimità ne delimita i parametri identificativi: «va condivisa l'idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in un accadimento ricollegantesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità...». Il rispetto dei criteri di collegamento eziologico tra antecedente fattuale e verificazione del concreto nocumento, sono, quindi, sempre preservati dalla Suprema Corte. Quanto poi ai contenuti della categoria in esame, la pronuncia in oggetto sottolinea come il criterio di imputazione soggettiva debba far leva sul fatto che l'ente, pur non avendo considerazione o percezione di sé, è dipendente dall'agire dei proprio organi sociali (persone fisiche) con i quali vige un rapporto di immedesimazione organica e quindi «attraverso il meccanismo d'imputazione del rapporto organico, ne risente l'agire dell'ente». Il danno alla persona giuridica, pur non coincidendo con il danno ai singoli organi corporativistici, assume una sua identità comunque anche correlata all'azione ed alla posizione dei singoli, giacché essi rappresentano la dimensione concreta attraverso la quale l'ente opera. Dal punto di vista della definizione dei contenuti, è ben chiara una pronuncia di legittimità successiva che, ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza ivi commentata e giungendo a posizioni consimili, ha dato una esauriente spiegazione di danno non patrimoniale che la persona giuridica può subire (anche e soprattutto attraverso l'operato dei propri organi sociali), sottolineando come: «è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca» (così, Cass., sent., n. 22396/2013, conforme TAR Roma, sez. II, sent. n. 67/2013, ove si legge che: «il danno all'immagine commerciale è un danno non patrimoniale e la sua risarcibilità è riconoscibile pacificamente anche nei confronti della persona giuridica della predetta persona che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Carta Costituzionale e, poiché rientra tra i diritti l'immagine della persona giuridica, potrà essere risarcito anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica sovente agisca»). Resta, conclusivamente, da comprendere sulla scorta di quali criteri possa e debba avvenire la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dall'ente. Se, infatti, l'offesa di carattere patrimoniale non comporta particolari problemi o difficoltà interpretative (trattandosi di una lesione suscettibile di immediata valutazione monetaria o matematica), più complesso è delineare un perimetro di ristoro per un'offesa che, in quanto extra patrimoniale, non è passibile di valutazione diretta e basata su calcoli prettamente finanziari. Percorrendo gli stessi binari tracciati dalla sentenza n. 12929/2007, la Suprema Corte ha concordemente affermato come «la liquidazione del danno non patrimoniale non può che essere effettuata in via equitativa. Ne consegue che il giudice di merito, nel motivare tale liquidazione, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento, ma è sufficiente che dimostri di aver tenuto presente tutti gli elementi di fatto, acquisiti al processo» (così, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29185/2008). Osservazioni
Dal punto di vista processual-penalistico, essendo stato concordemente riconosciuto il diritto ad agire per far valere il titolo al risarcimento del danno extrapatrimoniale, la persona giuridica potrà esercitare la propria prerogativa partecipativa al processo penale, costituendosi parte civile ai sensi di quanto disposto dall'art. 74 ss c.p.p.. Naturalmente, come espressamente prescritto dalla disciplina codicistica, per gli enti dovrà costituirsi in giudizio il soggetto dotato della legale rappresentanza, le cui generalità dovranno essere presenti nell'atto di costituzione a pena di inammissibilità (come previsto dall'art. 78 c.p.p.). Operato l'ingresso nel processo penale come parte civile ritualmente costituita, la società, per il tramite del proprio procuratore speciale o legale rappresentante, sarà legittimata ad avanzare e far valere la sua pretesa risarcitoria avente ad oggetto, per l'appunto, la lesione del diritto all'immagine, all'onore, alla reputazione commerciale, così come riconosciuti e descritti nelle sentenze supra commentate. L'indirizzo adottato dalla Suprema Corte in merito alla configurabilità del danno morale in capo alle persone giuridiche, danno peraltro integrabile pur se svincolato ed autonomo rispetto a, più tipiche, lesioni di carattere patrimoniale, consente alle persone giuridiche (ed agli enti non riconosciuti) di adire l'autorità giudiziaria, anche in sede penale, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni di situazioni che possano coinvolgere e vulnerare la reputazione, l'immagine ed il decoro commerciale di una società, elementi oggi tutelati al pari dei medesimi diritti riconducibili alla persona fisica, in una cornice normativa che vede un sempre più definito formarsi dell'identità della persona giuridica in termini speculari rispetto a quelli propri della persona fisica. |