Rovinosa caduta dal bus: è responsabile chi ha la disponibilità giuridica del veicolo

29 Dicembre 2015

La responsabilità solidale alternativa del proprietario o, invece di lui, di uno dei soggetti di seguito indicati costituisce il riflesso di situazioni giuridiche sostanziali e trova la sua ratio nella relazione qualificata tra il soggetto e la cosa; relazione che, in caso di usufrutto, di vendita con patto di riservato dominio e di locazione finanziaria si atteggia nel senso che solo l'usufruttuario, l'acquirente o l'utilizzatore hanno il possesso del veicolo e sono in grado di controllarne la circolazione.
Massimo

La responsabilità solidale alternativa del proprietario o, invece di lui, di uno dei soggetti di seguito indicati costituisce il riflesso di situazioni giuridiche sostanziali e trova la sua ratio nella relazione qualificata tra il soggetto e la cosa; relazione che, in caso di usufrutto, di vendita con patto di riservato dominio e di locazione finanziaria si atteggia nel senso che solo l'usufruttuario, l'acquirente o l'utilizzatore hanno il possesso del veicolo e sono in grado di controllarne la circolazione.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevono danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito.

Il caso

Caio conveniva in giudizio Sempronio, nonché la compagnia di assicurazione e l'usufruttuaria dell'autobus ove si verificava il sinistro, per ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali in conseguenza di sinistro accorsogli mentre viaggiava sull'autobus condotto da Sempronio.

Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni la quale, preliminarmente, eccepiva la presunta improcedibilità del giudizio per l'omessa osservazione degli obblighi imposti dall'art. 144, comma 3, D. lgs n. 209/2005, sul rilievo che l'attore non aveva esteso il contraddittorio al proprietario del veicolo assicurato, da ritenersi litisconsorte necessario. Nel merito contestava la dinamica del sinistro.

Il giudice, ritenuta infondata la questione preliminare sollevata dalla compagnia, valutata l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., condannava in solido tra loro i convenuti al risarcimento dei danni sofferti da Caio.

La questione

La questione in esame è la seguente: è improcedibile il giudizio per omessa osservanza degli obblighi di cui al D. lgs. n. 209/2005, per non aver coinvolto nel procedimento il proprietario del veicolo nel caso in cui vi sia l'usufruttuario in sua sostituzione? A chi può rivolgersi il trasportato in caso di sinistro dopo l'introduzione del Codice delle Assicurazioni?

Le soluzioni giuridiche

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia affronta preliminarmente la questione più interessante di questa sentenza, e cioè se può dirsi corretta la sola chiamata nel procedimento dell'usufruttuario del veicolo, senza il coinvolgimento del proprietario dello stesso, questo ai sensi del disposto dell'art. 144, comma 3, D. lgs. n.209/2005. La questione viene risolta all'esito di una attenta analisi di quanto previsto dall'art. 2054 c.c. dal quale si ricava che la responsabilità dei soggetti indicati nel comma terzo è di tipo alternativo e non solidale, conseguentemente, sia per i danni derivanti da circolazione stradale, sia per le sanzioni pecuniarie collegate alle violazioni delle norme del codice della strada, l'usufruttuario risulta solidalmente responsabile con il conducente o l'autore della violazione.

Ciò che viene precisato è che la responsabilità grava sul soggetto che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene, con esclusione in radice della responsabilità degli altri; conseguentemente l'usufruttuario nel caso di specie risponde di un debito proprio per fatto altrui, fatta salva la prova liberatoria di cui al comma 3, dell'art. 2054 c.c..

Osservazioni

Una analisi di questo caso non può prescindere da alcune brevi considerazioni sulla procedura del cd. risarcimento diretto (ex D.Lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209), il quale permette risarcimenti con tempi più veloci e quindi una riduzione dei costi generali e delle tariffe assicurative.

Con questo strumento il legislatore ha inteso modificare il sistema precedentemente disciplinato dalla L. n. 990/69, predisponendo la nuova procedura di cui all'art. 149 del D.lgs. 209/2005. Tale disciplina individua un nuovo legittimato passivo in luogo di quello fissato precedentemente dagli artt. 18 e 22 L. 990/69 chiarendo (al comma 1 dell'art. 149) che «i danneggiati devono rivolgere la loro richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato».

Venendo all'art. 144, D.lgs. 209/2005, al comma 3, vediamo che qui si aggiunge che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno». La norma ricalca fedelmente quanto precedentemente previsto dall'art. 23, L. n. 990/1969 e risponde ad una esigenza logica di consentire al danneggiante di esercitare in giudizio le proprie difese e, conseguentemente, di non subire gli effetti di un giudizio cui non ha preso parte. La norma citata non fa differenza tra azione contro il proprio assicuratore ed azione contro l'assicuratore che ha stipulato il contratto relativo al veicolo danneggiante.

Ciò posto, possiamo concludere che con il D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 sono state introdotte due diverse procedure per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli:

  • l'azione da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del responsabile;
  • l'azione da esercitarsi nei confronti del proprio assicuratore.

Il sistema di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. In questi casi, dunque, la vittima di un sinistro stradale, anziché essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del responsabile, viene risarcita dall'assicuratore del veicolo dalla stessa utilizzato.

Nella fattispecie in esame il Tribunale di Reggio, sulla posizione dell'usufruttuario rispetto a quella del proprietario del veicolo, sgombra ogni dubbio sulla possibile responsabilità alternativa dei soggetti chiamati a rispondere del sinistro.

I presupposti che la norma in commento richiede sussistere, ai fini del risarcimento, sono conseguentemente: che il danno a persone o cose sia derivato da un sinistro;

che il sinistro sia stato cagionato dalla circolazione di un veicolo; che per il veicolo danneggiante sussista l'obbligo di assicurazione e, in ultimo, che il veicolo danneggiante sia assicurato. Quel che però va precisato (e che si ricava agevolmente dalla sentenza qui commentata) è che sia la dottrina che la giurisprudenza affermano che la normativa in commento non ha fatto venir meno il disposto dell'art. 2054 c.c..

Da questo assunto si ricava che il danneggiato ha conservato, accanto all'azione diretta di cui al Codice delle Assicurazioni, nelle ipotesi in cui evidentemente sia possibile esperire quest'ultima, anche quella dell'art. 2054 cc contro il conducente o il proprietario del veicolo; superando così l'originario contrasto, è stata riconosciuta la possibilità di esperire cumulativamente le due azioni. Questa impostazione si riflette anche sul litisconsorzio necessario e sulla prescrizione dell'azione risarcitoria.

Una lettura frettolosa del Codice delle Assicurazioni, può portare a ritenere che il sistema dell'azione diretta possa escludere l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. contro il conducente e proprietario del veicolo in caso di sinistro. Questa tesi è smentita più volte dai recenti orientamenti giurisprudenziali, ove si è fatta chiarezza su questo importante aspetto nonché su quello relativo alla necessità di coinvolgere tutte le parti nel processo, anche il responsabile civile.

Nella precedente disciplina, il diritto risarcitorio era piuttosto ampio e garantito soprattutto dalla possibilità di invocare la responsabilità solidale e concorrente, ex art. 2055 c.c., di tutti i conducenti coinvolti e dei loro assicuratori.

Il nuovo codice delle assicurazioni amplia ed estende la tutela risarcitoria del passeggero introducendo con l'art. 141 una procedura fondata su una liquidazione più rapida, in quanto il danno deve essere risarcito dalla Compagnia del vettore anche nell'ipotesi in cui

se

il proprio assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.

Tuttavia, la nuova disciplina dell'art. 141 non introduce una nuova regola di responsabilità né sostituisce l'assicuratore del vettore al responsabile civile ed al suo assicuratore.

In sostanza, anche con l'entrata in vigore della nuova procedura risarcitoria per il passeggero non viene meno il diritto di agire tanto nei confronti dell'effettivo responsabile civile, se diverso dal conducente del veicolo vettore, quanto dei rispettivi assicuratori.

Tale interpretazione trova inequivocabile conferma nella possibilità di intervento in giudizio della compagnia del responsabile civile, prevista dal comma 3 dell'art. 141 cod. ass. e dal fatto che quest'ultima può essere tenuta a risarcire il danno eccedente il massimale minimo di legge.

A ciò si aggiunga che l'art. 141, comma 3, disciplinando l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del trasportante non si esprime in termini di esclusività.

Infatti, il legislatore nei casi in cui ha inteso attribuire esclusività all'azione lo ha espressamente affermato, come nell'ipotesi del 6° comma dell'art. 149 Cod. Ass. che consente al danneggiato di proporre l'azione diretta nei “soli confronti” della propria impresa assicuratrice.

Ne consegue che permane il diritto del trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili e conseguentemente dei loro assicuratori.

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