Prova liberatoria nell'ambito della circolazione stradale
24 Luglio 2017
Massima
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno dimostrando l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima in relazione alle circostanze del caso concreto. Il caso
Gli eredi di Tizio, motociclista deceduto in seguito ad un incidente stradale, convenivano in giudizio la conducente-proprietaria della vettura antagonista e la di lei compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'evento de quo. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Palermo respingevano la domanda sull'assunto che la responsabilità del sinistro fosse imputabile ad esclusiva colpa del motociclista che, procedendo a velocità molto elevata e senza concedere la dovuta precedenza alla vettura che proveniva da destra, si era immesso nell'incrocio con grave imprudenza. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, gli eredi di Tizio ricorrevano in Cassazione.
La questione
Nell'ambito della circolazione stradale, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è da intendersi nel senso di dover dimostrare l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima ovvero di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione, nel confermare il proprio consolidato orientamento, ribadisce, in linea di massima, il principio secondo cui l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti non comporta necessariamente il superamento della presunzione di colpa concorrente, stabilito dall'art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione (Cass. civ., 23 gennaio 2014 n. 1365; Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2006 n. 5226; Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9550). Infatti, qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente, per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1997 n. 3185). Tuttavia, la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo, liberatoria per il conducente di questo ultimo dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, può risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1998 n. 1724). In altre parole, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., sez. III, 11 aprile 1988 n. 2834). La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., n. 8622/1990). Nel caso di specie, la Corte d'Appello, con adeguata motivazione, ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità a carico dei due conducenti osservando, non solo che il motociclista si era immesso nell'incrocio con grave imprudenza (velocità molto elevata ed omessa precedenza), ma anche che la conducente-proprietaria della vettura aveva osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa con riferimento alle circostanze del caso concreto e conforme alle regole del codice della strada (procedeva regolarmente sul margine destro ed a velocità ridottissima). In tal modo, secondo la Suprema corte, il giudice d'appello ha correttamente valutato che il comportamento posto in essere dal motociclista era stato causa esclusiva del verificarsi dell'incidente. Osservazioni
Il giudice di merito ha accertato che il motociclo condotto da Tizio si era immesso nell'incrocio a velocità molto elevata e senza concedere la dovuta precedenza alla vettura che marciava regolarmente sul margine destro ed a velocità ridottissima. I ricorrenti non contestano specificamente detto accertamento, quindi la ritenuta violazione, da parte Tizio, delle norme sulla velocità e sulla precedenza, bensì la valutazione operata dal giudice di merito nel disattendere, poiché relative non ad un fatto ma ad un giudizio di diritto estraneo alla competenza dell'ausiliario, le conclusioni del perito sulla responsabilità nella causazione dell'incidente. In realtà, la Corte di Appello, ha correttamente interpretato il principio di diritto secondo cui, in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. Inoltre, la Corte d'Appello, non si è limitata a trarre indirettamente dalla considerazione della condotta colposa del danneggiato l'attribuzione allo stesso dell'efficacia causale esclusiva, ma ha positivamente valutato anche la condotta di guida della conducente della vettura antagonista, alla quale non può certo essere richiesta nel massimo grado, ma è sufficiente che sia conforme alla comune prudenza, tenuto conto delle concrete condizioni dell'incrocio. In conclusione, va affermato, dunque, che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione nonché alle norme di comune prudenza dovendo, in difetto, applicare il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro. |