La richiesta di risarcimento dei danni inoltrata all'assicuratore, atti equipollenti e proponibilità dell'azione risarcitoria

Rosalia Calandrino
25 Febbraio 2016

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, anche la proponibilità della domanda riconvenzionale è condizionata dalla previa richiesta di risarcimento del danno inoltrata dal danneggiato alla Compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 145 Cod. Ass..
Massima

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, anche la proponibilità della domanda riconvenzionale è condizionata dalla previa richiesta di risarcimento del danno inoltrata dal danneggiato alla Compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 145 Cod. Ass.. Il suddetto onere deve ritenersi adempiuto con l'invio di qualunque atto scritto che sia idoneo a manifestare in modo non equivoco la volontà della vittima di richiedere l'indennità all'assicuratore, purché la detta richiesta abbia data certa. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini del rispetto della previsione di cui al citato art. 145 Cod. Ass., della mera conoscenza di fatto della richiesta da parte dell'assicuratore. L'intenzione di richiedere l'indennizzo, inoltre, può essere manifestata sia dalla vittima stessa, sia da un terzo.

L'omesso invio della richiesta scritta di cui all'art. 145 Cod. Ass., quindi, non determina l'improponibilità della domanda risarcitoria, ove il giudice accerti che l'assicuratore abbia potuto ricostruire la dinamica del sinistro e stimare il danno.

Il caso

A seguito di sinistro stradale, la vittima agisce nei confronti del proprietario dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, nonché nei confronti del proprio assicuratore, avvalendosi della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass..

Il convenuto si costituisce in giudizio e propone domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, ascrivendo a questi la piena responsabilità del sinistro.

In primo grado, il Giudice di Pace rigetta la domanda principale per accogliere la domanda riconvenzionale. L'attore soccombente, quindi, impugna la sentenza.

Il tribunale accoglie parzialmente l'appello, riducendo il quantum della condanna risarcitoria.

Avverso la sentenza di secondo grado l'appellante, parzialmente soccombente, propone ricorso in Cassazione, lamentando il mancato rispetto, da parte del convenuto, dell'onere di cui all'art. 145 Cod. Ass., regolante la proponibilità dell'azione di risarcimento.

La questione

La richiesta scritta di risarcimento del danno di cui all'art. 145 Cod. Ass. può essere sostituita da qualunque altra informazione idonea a mettere l'assicuratore nelle condizioni di venire a conoscenza della volontà del danneggiato di conseguire l'indennizzo, nonché degli elementi fattuali idonei a consentire una stima dei danni?

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione affronta e risolve una questione già nota in giurisprudenza: l'individuazione degli atti equipollenti alla richiesta scritta di risarcimento dei danni che il danneggiato è tenuto ad inviare all'assicuratore in modo tale da potere proporre validamente domanda giudiziale. Si tratta di onere previsto dall'art. 145 Cod. Ass., il cui adempimento condiziona la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni derivanti da sinistri occorsi in occasione di circolazione di veicoli o natanti. In particolare, il legislatore subordina la proposizione della domanda giudiziale all'avvenuto decorso di un periodo di tempo pari a sessanta o a novanta giorni (c.d. spatium deliberandi) - a seconda che sussistano danni a cose (60 giorni) o a persone (90 giorni) – decorrenti dalla detta richiesta.

La forma normativamente prevista per la richiesta de qua è quella scritta e l'invio deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Sulle modalità di inoltro, risalente giurisprudenza (Cass. n. 1769/1981) ha avuto modo di chiarire come debba considerarsi ininfluente la mancanza dell'avviso di ricevimento ove l'assicuratore, destinatario della richiesta, non contesti l'avvenuta ricezione della raccomandata ed il mancato rispetto dello spatium deliberandi.

Altro e più importante problema sollevato dalla norma in esame è quello che la pronuncia in commento - come anticipato - ha affrontato, ossia la possibilità di considerare adempiuto l'onere di cui al più volte ricordato art. 145 Cod. Ass. mediante forme di comunicazione ultronee rispetto a quella tipizzata dalla norma.

La questione è stata risolta dalla Suprema Corte dando applicazione ad un principio ormai consolidato in giurisprudenza, in forza del quale ogni atto scritto mediante il quale il danneggiato manifesti in modo esplicito la volontà di richiedere il pagamento dell'indennizzo all'assicuratore vale come condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria. Il principio da cui muove la Corte è che l'assenza della comunicazione cui è tenuto il danneggiato nei riguardi dell'assicuratore non assume alcuna rilevanza in caso di acquisizione aliunde della stessa.

Si è, pertanto, ritenuta corretta la soluzione adottata dal Giudice di seconda istanza, il quale ha considerato proponibile la domanda riconvenzionale dal momento che l'assicuratore era venuto a conoscenza della richiesta di indennizzo, ancorché in via indiretta. Nel caso di specie, infatti, l'assicuratore del danneggiato (convenuto) aveva inoltrato all'assicuratore del responsabile la richiesta risarcitoria pervenutagli ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass. La comunicazione tra compagnie assicuratrici è stata, quindi, ritenuta equipollente alla richiesta inoltrata dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore (cfr. Trib. Torino, sez. III, 4 gennaio 2014).

La soluzione adottata ricalca, come detto, un orientamento consolidato in giurisprudenza, in forza del quale l'improponibilità dell'azione non può discendere sic et simpliciter dalla mancanza di richiesta scritta di indennizzo, ove si riesca a dimostrare che l'assicuratore sia venuto comunque a conoscenza delle informazioni necessarie al fine di comprendere la dinamica dell'incidente, accertare le responsabilità e quantificare i danni e ciò al fine di poter formulare una congrua offerta di indennizzo (Cass., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912; Cass., sez. III, sent., 14 gennaio 1980, n. 296 e, per l'indicazione di specifiche ipotesi di equipollenza, v. Cass. n. 844/1995; Cass. n. 2988/1994; Cass. n. 1060/1987; Cass. n. 3851/1982; Cass. n. 3855/1978; nel merito: Trib. Nola, 4 dicembre 2007).

In altri termini, il raggiungimento dello scopo rispetto al quale risulta giustificato l'onere posto a carico del danneggiato (art. 145 Cod. Ass.) impedisce di ritenere improponibile la domanda giudiziale.

Osservazioni

Posto l'incontestato obbligo di inoltrare la richiesta di indennizzo anche a carico del convenuto che formuli domanda riconvenzionale, la Suprema Corte di Cassazione – con la decisione che si commenta – adotta conclusioni conformi ad un orientamento pressoché unanime, dichiarando proponibile la domanda giudiziale in presenza di uno scambio di informazioni tra le compagnie assicuratrici interessate; infatti, la finalità avuta di mira dalla norma in esame poteva ritenersi soddisfatta dal momento che l'assicuratore, seppure in modo indiretto, era venuto a conoscenza dell'intenzione del convenuto di chiedere l'indennizzo.

Un'interpretazione estesa della previsione di cui all'art. 145 Cod. Ass. - che consente di ritenere sufficiente qualsiasi comunicazione sia in grado di porre l'assicuratore nelle condizioni di potere conoscere, oltre la volontà del danneggiato di chiedere l'indennizzo, anche tutti gli elementi fattuali sulla cui base è possibile stimare il danno e formulare un'offerta di indennizzo - si raccorda perfettamente con la ratio della norma de qua.

Come sostenuto dalla Corte Cost., sent., 3 maggio 2012, n. 111 la funzione assolta dall'istituto in commento è quella di consentire all'assicuratore la formulazione di un'offerta congrua e motivata (art. 148 Cod. Ass.). Esiste una perfetta equazione tra la specificità del contenuto della richiesta di indennizzo e l'obbligo dell'assicuratore di offrire e, quindi, se manca l'una non potrà sussistere l'altra, con conseguente improponibilità dell'azione risarcitoria.

L'avere previsto un filtro per la proposizione dell'azione giudiziale, onerando il danneggiato di richiedere per iscritto l'indennizzo, risponde all'esigenza di facilitare le procedure di risarcimento e, in tal senso, si rafforza la posizione del danneggiato, dal momento che l'onere di diligenza a suo carico si raccorda con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore.

Se, dunque, finalità della previsione di cui all'art. 145 Cod. Ass. è quella di consentire all'assicuratore la conoscenza degli elementi utili ad una più veloce ed agevole liquidazione del danno sofferto, la forma della richiesta di indennizzo deve essere valutata in ragione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo avuto di mira dalla norma.

L'enunciata ratio della norma, quindi, ha indotto la giurisprudenza a ritenere che la condizione di proponibilità debba essere considerata soddisfatta in presenza di qualunque comunicazione scritta che sia in grado di rendere note all'assicuratore le circostanze necessarie al fine di formulare la proposta di indennizzo nei confronti del danneggiato.

Risulta necessaria, comunque, la forma scritta e la presenza di una data certa, e ciò al fine di consentire il controllo dell'avvenuto rispetto del c.d. spatium deliberandi quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Per tale ragione – pienamente condivisibile – la giurisprudenza di legittimità esclude che la mera conoscenza di fatto della richiesta di indennizzo possa consentire il rispetto della previsione di cui all'art. 145 Cod. Ass. (Cass. n. 296/1980).

Guida all'approfondimento

M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, vol. III, Padova, 2013, p. 689 ss.;

G. Volpe Putzolu, Commentario breve al diritto delle assicurazioni, II ed., Padova, 2013, p. 609 ss.

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