Polizza contro il furto di autoveicolo e clausola di perizia contrattuale per la valutazione dei danni: esclusione di «abusività»

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
25 Settembre 2015

Nella polizza assicurativa contro il furto di autoveicolo, non è sussumibile nell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), né determina un significativo squilibrio, in danno dell'assicurato, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto e, pertanto, non è abusiva la clausola che preveda – solo in mancanza di accordo sul quantum – una perizia contrattuale per la liquidazione del danno, con addebito all'assicurato dei costi per l'attività compiuta in sede stragiudiziale dai propri difensori.
Massima

Nella polizza assicurativa contro il furto di autoveicolo, non è sussumibile nell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), né determina un significativo squilibrio, in danno dell'assicurato, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto e, pertanto, non è abusiva la clausola che preveda – solo in mancanza di accordo sul quantum – una perizia contrattuale per la liquidazione del danno, con addebito all'assicurato dei costi per l'attività compiuta in sede stragiudiziale dai propri difensori.

Il caso

Tizio, a seguito del furto dell'autovettura di sua proprietà e stante il rifiuto del proprio assicuratore a riconoscere l'indennizzo, adiva l'Autorità giudiziaria per ottenerne la liquidazione, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dedotta dall'assicuratore, per decorrenza del termine annuale ex art. 2952, comma 2 c.c., nella formulazione vigente ratione temporis.

La pronuncia era impugnata dall'assicurato dinanzi alla Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto parzialmente fondato il gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'assicuratore al pagamento a favore dell'appellante della somma concordata in seguito della perizia contrattuale, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo indici Istat dalla data dell'evento a quella della liquidazione, nonché interessi legali dalla data della messa in mora al soddisfo.

La questione

È abusiva, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola contrattuale che demanda, solo in caso di contrasto tra le parti sul quantum, la liquidazione dei danni ad un collegio peritale, ponendo in parte i costi della procedura a carico dell'assicurato?

Le soluzioni giuridiche

È posta al vaglio della Corte di appello di Napoli, tra le altre, la questione relativa alla «abusività», ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), della clausola contenuta in una polizza di assicurazione contro il furto di autoveicolo, con la quale è previsto che – solo in caso di contrasto tra le parti sul quantum dell'indennizzo – la liquidazione dei danni sia demandata ad un collegio peritale, con onere dell'assicurato a corrispondere ai propri difensori le competenze per l'attività stragiudiziale.

Premesso che «la c.d. perizia contrattuale è un patto in virtù del quale le parti di un contratto demandano ad un terzo non già la soluzione di questioni o controversie giuridiche, ma la soluzione di problemi tecnici» (Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2007, n. 11876), la soluzione accolta dalla sentenza in commento è nel senso di escludere la «abusività» della suddetta clausola, «giacché non riconducibile la stessa ad alcuna delle clausole che si presumono vessatorie né tale da determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

Rileva, peraltro, il Collegio, «premesso che la procedura della perizia contrattuale è stata attivata dallo stesso appellante (…), come nulla alleghi l'appellante a sostegno del generico assunto in primo grado che “tutti i predetti costi”, consistenti in competenze e onorari maturati dal difensore correlativamente alle attività in cui normalmente si articola le perizia contrattuale, “si sarebbero potuti senz'altro evitare» qualora l'assicuratore «avesse avuto un comportamento improntato alle regole della correttezza diligenza e buona fede» .

Per l'esclusione della vessatorietà della clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale si è espressa altra giurisprudenza di merito, secondo cui «in tema di clausole vessatorie nei contratti del consumatore, qualora le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad un collegio di esperti l'incarico di svolgere, in base a regole tecniche e grazie alla sua specifica competenza tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della volontà dei contraenti, ricorre l'ipotesi della perizia contrattuale e non di arbitrato rituale o irritale: pertanto, tale clausola contrattuale non integra la fattispecie della clausola vessatoria di cui all'art. 1469-bis e ss. c.c.» (Trib. Firenze, 16 febbraio 2006). Fattispecie relativa a una polizza stipulata a copertura delle spese medico-assistenziali, contente la clausola con cui la parti pattiziamente subordinano l'esperimento di azioni giudiziali ad accertamento riservato al collegio peritale congiuntamente nominato, in caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro; in senso contrario, Trib. Torino, 27 novembre 2001:«la clausola inserita in un contratto di assicurazione per spese mediche che impone di ricorrere ad una perizia contrattuale per stabilire l'indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché la misura dei rimborsi o delle indennità, è nulla, in quanto introduce un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto ai danni del consumatore e quindi va qualificata come vessatoria ex art. 1469 bis comma 1 c.c.»; v., inoltre, Trib. Rimini, 31 marzo 2004, in Foro it. 2004, I, 2542: «Non può essere considerata vessatoria la clausola istitutiva di perizia contrattuale che in un contratto di assicurazione infortuni preveda la devoluzione delle controversie attinenti alla misura dell'indennizzo del sinistro ad un collegio di medici ma non comporti alcuna deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria».

Più recentemente la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema nel caso di polizza contro gli infortuni: «la clausola contenente l'obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni configura gli estremi della clausola abusiva ai sensi del comma 1, art. 1469-bis c.c., secondo cui sono abusive le clausole che comportino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La clausola arbitrale peritale, per non essere abusiva, deve prevedere tempi rapidi, una decisione all'unanimità e deve essere totalmente gratuita per l'assicurato (fattispecie relativa d un sinistro del 1999)» (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2015, n. 7176).

Ritenuto che la clausola che prevede la perizia contrattuale, solo in caso di contrasto tra le parti sul quantum, non introduce uno squilibrio significativo nel sinallagma contrattuale e non è riconducibile alle clausole che si presumono vessatorie, la Corte di appello non riconosce a favore dell'appellante l'importo di cui alla «parcella stragiudiziale» relativa ai costi sostenuti dall'assicurato per l'assistenza tecnica in sede stragiudiziale.

Osservazioni

La sentenza quivi in commento si segnala all'attenzione anche per la soluzione di questioni ulteriori rispetto alla «abusività» della clausola che prevede la perizia contrattuale, in primis per la tardività dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952, comma 2 c.c., sollevata in primo grado dall'assicuratore, costituitosi con comparsa di risposta depositata oltre il termine di venti giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione, termine previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., ai fini della proponibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Nel merito il Collegio rileva la tempestiva allegazione da parte dell'assicurato della documentazione cui, a termini di polizza, è subordinato il pagamento dell'indennizzo, evidenziando, peraltro, che nel «verbale definitivo di perizia contrattuale» il perito nominato dall'assicuratore ne segnalava la produzione.

La Corte di merito rileva, inoltre, che l'appellante non ha assolto l'onus probandi posto a suo carico, circa la sussistenza del «maggior danno» derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12828).

È, infine, precisato che la sentenza spiega i suoi effetti nei confronti, oltre che della società assicuratrice incorporata per fusione in altra, stante «la persistenza del soggetto non intaccata dalla dedotta vicenda societaria» (cfr., Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2014, n. 24498), anche della società incorporante, parimenti citata in grado di appello dall'assicurato.

Secondo la pronuncia in commento, la clausola, apposta ad un contratto di assicurazione contro il rischio di furto di autoveicolo, che prevede l'obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni, solo in caso di disaccordo delle parti sul quantum, non configura gli estremi della clausola abusiva ai sensi dell'art. 1469-bis c.c..

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