Incidente mortale in Italia: con «Roma II» quale danno non patrimoniale per i congiunti residenti all’estero?
26 Gennaio 2015
Massima
Trib. Torino, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 4312 “Il risarcimento dei danni non patrimoniali reclamati iure proprio avverso il responsabile civile e l'assicurazione per la r.c.a. dai congiunti residenti all'estero (nella specie in Burkina Faso) di persona deceduta in un sinistro stradale verificatosi in Italia impone di individuare la legge applicabile a fronte della transnazionalità di tali danneggiati. Essendo il sinistro occorso dopo l'11 gennaio 2009, trova applicazione l'art. 4, comma 1, del Regolamento CE n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (il cd. Regolamento «Roma II»), per cui la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che derivano da un fatto illecito, è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Questa norma va interpretata nel senso che il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori si è per certo verificato nel luogo ove gli stessi vivono, poiché colà gli stessi hanno patito il dolore della perdita, essendo irrilevante che il sinistro che ha causato la medesima sia avvenuto in Italia. Pertanto, segue il dovere, per il giudice italiano, di applicare il diritto straniero (nella specie il diritto del Burkina Faso) nel riconoscimento e nella liquidazione del detto danno”.
Il caso
Nel 2010 un ragazzo, originario del Burkina Faso, mentre si trovava a bordo di un motociclo, veniva travolto da un veicolo e decedeva. Diversi suoi congiunti (sette), tutti residenti in Burkina Faso, citavano in giudizio avanti il Tribunale di Torino il conducente italiano del veicolo antagonista e l'impresa assicuratrice di questo, sostenendo la responsabilità esclusiva dell'investitore che non aveva concesso la dovuta precedenza al motociclo. Gli attori, pertanto, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, dando atto di aver già ricevuto a titolo di acconto euro 175.000,00 dall'assicurazione convenuta. La compagnia assicuratrice sosteneva che quanto già ricevuto dagli attori fosse satisfattivo del danno, sia in considerazione del concorso di colpa della vittima, sia del loro paese di residenza. In particolare, a quest'ultimo riguardo, l'assicuratore per la r.c.a. rilevava che il Regolamento CE “Roma II” comportasse l'applicazione della legge del luogo ove il danno si verifica (ossia il diritto del Burkina Faso) e che, in ogni caso, l'entità del risarcimento dovesse essere parametrata al contesto economico del luogo ove il danno si era verificato. L'assicurazione convenuta, quindi, chiedeva la reiezione della domanda. A seguito di CTU ricostruttiva del sinistro, che evidenziava la responsabilità esclusiva del conducente italiano, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La questione
Il Tribunale di Torino si è trovato ad affrontare la questione dell'applicazione del Regolamento CE n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (il cd. Regolamento «Roma II» ), che, per i sinistri occorsi a partire dall'11 gennaio 2009, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali “transnazionali” per tutti i casi che approdino dinanzi ad un giudice dell'Unione Europea (Danimarca esclusa) , ciò anche allorquando si prospetti la rilevanza di una legge extracomunitaria. In particolare, il Tribunale ha ritenuto dirimente la clausola generale, di cui al comma 1 dell'art. 4 («Norma generale») del Regolamento, che prevede la seguente regola: «Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto». Questa norma, con riferimento alle azioni risarcitorie promosse iure proprio dai famigliari di persone rimaste lese o decedute a causa di sinistri occorsi in uno Stato diverso da quello di residenza degli stessi, solleva la seguente questione: i danni azionati iure proprio da questi attori sono da qualificarsi alla stregua di danni diretti oppure di «conseguenze indirette»? Le soluzioni giuridiche
Prima dell'entrata in vigore del Regolamento «Roma II» i casi analoghi a quello affrontato dal Tribunale di Torino (decesso verificatosi in Italia ed azioni risarcitorie instaurate da congiunti della vittima primaria residenti all'estero) sono sempre stati decisi dalla nostra giurisprudenza in applicazione del diritto italiano (cfr., ancora da ultimo, Cass. civ. sez. III, 4 novembre 2014, n. 23432). Il motivo, per cui la nostra giurisprudenza, di fatto, non si è trovata nella necessità di affrontare la questione della legge applicabile alla tutela dei congiunti stranieri, va rinvenuto nella sicura operatività del diritto italiano in queste ipotesi: infatti, prima dell'entrata in vigore del Regolamento «Roma II», le nostre norme di diritto internazionale privato erano senz'altro tali da renderne possibile l'applicazione. Già l'art. 25, comma 2, delle preleggi sanciva la seguente regola (imperniata sulla lex loci delicti commissi): «Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano». A questa norma seguì l'art. 62 della legge n. 218/1995, che, al comma 1, legittimava gli attori ad optare per l'applicazione della lex loci delicti commissi (ossia, nei casi in disamina, la legge italiana) in alternativa alla lex loci damni (cioè quella del luogo di verificazione della lesione del bene giuridicamente tutelato): «La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno». Peraltro, i nostri giudici sono pervenuti ad affermare, in primis proprio con riferimento alla tutela dei famigliari stranieri, la regola per cui non è più richiesta la sussistenza della condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi, imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione, ogniqualvolta il danneggiato residente all'estero, anche se extracomunitario, domandi il risarcimento del danno per la violazione di uno dei diritti inviolabili dell'uomo, quali vita, salute, famiglia e personalità, ciò anche alla luce della «parità di trattamento con il cittadino» per «il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)» (Cass. civ. sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4484) che, pur riferendosi espressamente ai soli cittadini, «vale anche per lo straniero, quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali ed inviolabili della persona individuati dalla Carta Costituzionale» (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2011, n. 450). Al contempo la stessa Suprema corte (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932) ha enunciato, ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali in capo agli stranieri, la sicura irrilevanza della realtà socio-economica e del potere d'acquisto del denaro caratterizzanti lo Stato di residenza/abituale dei danneggiati: «il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno». Ciò illustrato, il Tribunale di Torino, ritenuta l'applicazione ratione temporis del Regolamento «Roma II» che al comma 1 rinvia soltanto alla lex loci damni, è pervenuto ad una soluzione opposta. In particolare, ha interpretato tale norma del Regolamento nel senso di imporre sicuramente, ai soli fini della liquidazione dei danni iure proprio, l'applicazione della legge straniera (nella specie, quella del Burkina Faso), risiedendo in tale Stato i congiunti del deceduto e, dunque, avendo i medesimi ivi subito la violazione della loro sfera famigliare. Peraltro, muovendo da questa premessa, il Tribunale ha applicato i criteri risarcitori di tale diritto straniero (incommensurabilmente inferiori rispetto ai nostri), ritenendo più che satisfattiva l'offerta reale formulata ante causam dalla compagnia assicuratrice e, quindi, condannando gli attori alle spese di giudizio nonostante la manifesta novità/incertezza della questione. Osservazioni
La sentenza del Tribunale di Torino è destinata a rivoluzionare la tutela risarcitoria dei congiunti stranieri? Innanzitutto, va considerato come più prudentemente in una controversia analoga (congiunti residenti in Romania con parente morto in occasione di un sinistro stradale verificatosi in Italia dopo l'entrata in vigore del Regolamento) il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 10 luglio 2014, abbia sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni:
Pertanto, occorre attendere la risposta della Corte di Giustizia per comprendere se le regole operative sancite dalla Cassazione siano da mutarsi. Ad ogni modo, la sentenza torinese risulta criticabile per le seguenti ragioni. Innanzitutto, il discrimine fra “danni diretti” e “danni indiretti”, rilevante ai fini dell'art. 4, comma, 1, del Regolamento, va ricostruito sulla base di categorie autonome rispetto a quelle rinvenibili nei singoli Stati. A questo proposito assumono rilievo le seguenti indicazioni:
In pratica, a seguire questi inquadramenti si dovrebbe concludere, in senso opposto al Tribunale di Torino, per il rinvio alla legge del luogo in cui si verifica la lesione della sfera della vittima primaria, cioè il luogo del “danno iniziale”. Il Tribunale torinese, inoltre, non ha considerato la necessità di raccordare, preliminarmente ad ogni considerazione circa l'interpretazione dell'art. 4 (lungi dall'essere sempre dirimente), il Regolamento «Roma II» con la Direttiva n. 2009/103/CE ed il Codice delle Assicurazioni Private, esigenza imposta anche dalle seguenti clausole del Regolamento:
In particolare, la Direttiva n. 2009/103/CE:
In breve, se una persona decede a causa di un sinistro stradale occorso in Italia, i suoi congiunti, anche allorquando residenti all'estero, hanno sicuramente diritto ad avvalersi di una delle azioni dirette riconosciute dal Codice delle Assicurazioni Private (giacché tale onere è imposto all'Italia dal diritto dell'Unione), sicché, in ragione dell'operatività di una di queste e della sua estensione anche ai danni non patrimoniali,trova applicazione il diritto italiano per ogni questione, non potendosi dare luogo, per la determinazione dei famigliari legittimati attivi o per la liquidazione dei loro pregiudizi, a dépeçage (precluso dall'art. 15 del Regolamento). Ciò posto, è allora possibile criticare la sentenza del Tribunale di Torino, peraltro incorso nella violazione del divieto di dépeçage, anche nei seguenti termini:
Questa impostazione risulta in linea con la pronuncia Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, che, in relazione ad un sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, ha affermato, ai sensi dell'art. 17 delle legge n. 218/1995, l'applicazione necessaria degli artt. 125 e 126 Cod. Ass. Priv., disciplinanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie, legittimazione passiva ed obblighi risarcitori dell'UCI, norme tali da imporsi «sia per l'an che per il quantum (rivelandosi opinabile e priva di fondamento giuridico e dogmatico la tesi … che distingue tra an e quantum del risarcimento ai fini internazionalprivatistici)», ritenendo, dunque, «inutile ricorrere alle norme di diritto internazionale privato per avere indicazioni sul diritto applicabile»: «invero, in casi del genere, non vengono in rilievo le «norme di conflitto», perché assorbite dai meccanismi convenzionali internazionali […], che sono direttamente recepiti dalla norme interne del Codice delle Assicurazioni …, le quali vanno considerate di applicazione necessaria, proprio perché rivolte naturalmente a regolare casi internazionali». Muovendo da tali presupposti, la Cassazione, espressamente escludendo qualsiasi forma di dépeçage, ha ritenuto del tutto corretto il ricorso alle tabelle milanesi per la liquidazione dei danni non patrimoniali reclamati iure proprio dai congiunti residenti in Romania. Questa linea della Cassazione, valida anche sotto il Regolamento «Roma II», può senz'altro estendersi, per i sinistri occorsi in Italia, sia all'azione ex art. 283 Cod. Ass. Priv. avverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada che all'azione diretta contro l'assicuratore italiano per la r.c.a. Infine, il Tribunale di Torino non si è neppure interrogato circa i limiti all'applicazione della legge del Burkina Faso ricavabili dall'ordine pubblico italiano. Eppure:
Alla luce di questi rilievi si consiglia, pertanto, di non trascurare nelle controversie in materia le predette norme del Regolamento (ulteriori rispetto all'art. 4 ) così come tali indicazioni della nostra giurisprudenza di legittimità. A. DICKINSON, The Rome II Regulation, Oxford, 2008; B. DOHERTY, Accidents Abroad, London, 2009, 242 e ss.; P. FRANZINA, Il regolamento n. 864/2007CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali («Roma II»), in Le nuove leggi civili commentate, 2008, 971-1056; A. MALATESTA, Il nuovo diritto internazionale privato in materia di obbligazioni non contrattuali: il regolamento (CE) “Roma II” entra in vigore, in Danno e resp., 2008, 12, 1206-1212; F. MARONGIU BUONAIUTI, Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato, Milano, 2013, 79 e ss.; F. MOSCONI e C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e obbligazioni, Volume I, 5° ed., Milanofiori Assago, 2010, 427-505; R. PLENDER & M. WILDERSPIN, The European Private International Law of Obligations, 3rd ed., London, 2009, 435-781; I. PRETELLI, La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali nel Regolamento «Roma II», in Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, a cura di A. BONOMI, Torino, 2009, 409-475; P. ROGERSON, Conflict of Laws, 4th ed., Cambridge, 2013, 335-376; A. RUSHWORTH & A. SCOTT, Rome II: Choice of law for non-contractual obligations [2008] Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly 274. |