Incidente mortale in Italia: con «Roma II» quale danno non patrimoniale per i congiunti residenti all’estero?

26 Gennaio 2015

Sulla base dell' art. 4, comma 1, del Regolamento CE n.864/2007, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, a favore dei congiunti residenti all'estero, per il decesso di persona a seguito di sinistro stradale verificatosi in Italia, si applica la legge del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. La norma va interpretata nel senso che il danno da perdita del rapporto parentale si verifica nel luogo in cui i congiunti-attori vivono, ovvero nel luogo in cui gli stessi hanno patito il dolore della perdita.
Massima

Trib. Torino, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 4312

“Il risarcimento dei danni non patrimoniali reclamati iure proprio avverso il responsabile civile e l'assicurazione per la r.c.a. dai congiunti residenti all'estero (nella specie in Burkina Faso) di persona deceduta in un sinistro stradale verificatosi in Italia impone di individuare la legge applicabile a fronte della transnazionalità di tali danneggiati. Essendo il sinistro occorso dopo l'11 gennaio 2009, trova applicazione l'art. 4, comma 1, del Regolamento CE n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (il cd. Regolamento «Roma II»), per cui la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che derivano da un fatto illecito, è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Questa norma va interpretata nel senso che il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori si è per certo verificato nel luogo ove gli stessi vivono, poiché colà gli stessi hanno patito il dolore della perdita, essendo irrilevante che il sinistro che ha causato la medesima sia avvenuto in Italia. Pertanto, segue il dovere, per il giudice italiano, di applicare il diritto straniero (nella specie il diritto del Burkina Faso) nel riconoscimento e nella liquidazione del detto danno”.

Il caso

Nel 2010 un ragazzo, originario del Burkina Faso, mentre si trovava a bordo di un motociclo, veniva travolto da un veicolo e decedeva. Diversi suoi congiunti (sette), tutti residenti in Burkina Faso, citavano in giudizio avanti il Tribunale di Torino il conducente italiano del veicolo antagonista e l'impresa assicuratrice di questo, sostenendo la responsabilità esclusiva dell'investitore che non aveva concesso la dovuta precedenza al motociclo. Gli attori, pertanto, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, dando atto di aver già ricevuto a titolo di acconto euro 175.000,00 dall'assicurazione convenuta.

La compagnia assicuratrice sosteneva che quanto già ricevuto dagli attori fosse satisfattivo del danno, sia in considerazione del concorso di colpa della vittima, sia del loro paese di residenza.

In particolare, a quest'ultimo riguardo, l'assicuratore per la r.c.a. rilevava che il Regolamento CE “Roma II” comportasse l'applicazione della legge del luogo ove il danno si verifica (ossia il diritto del Burkina Faso) e che, in ogni caso, l'entità del risarcimento dovesse essere parametrata al contesto economico del luogo ove il danno si era verificato.

L'assicurazione convenuta, quindi, chiedeva la reiezione della domanda.

A seguito di CTU ricostruttiva del sinistro, che evidenziava la responsabilità esclusiva del conducente italiano, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

La questione

Il Tribunale di Torino si è trovato ad affrontare la questione dell'applicazione del Regolamento CE n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (il cd. Regolamento «Roma II» ), che, per i sinistri occorsi a partire dall'11 gennaio 2009, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali “transnazionali” per tutti i casi che approdino dinanzi ad un giudice dell'Unione Europea (Danimarca esclusa) , ciò anche allorquando si prospetti la rilevanza di una legge extracomunitaria.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto dirimente la clausola generale, di cui al comma 1 dell'art. 4 («Norma generale») del Regolamento, che prevede la seguente regola: «Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

Questa norma, con riferimento alle azioni risarcitorie promosse iure proprio dai famigliari di persone rimaste lese o decedute a causa di sinistri occorsi in uno Stato diverso da quello di residenza degli stessi, solleva la seguente questione: i danni azionati iure proprio da questi attori sono da qualificarsi alla stregua di danni diretti oppure di «conseguenze indirette»?

Le soluzioni giuridiche

Prima dell'entrata in vigore del Regolamento «Roma II» i casi analoghi a quello affrontato dal Tribunale di Torino (decesso verificatosi in Italia ed azioni risarcitorie instaurate da congiunti della vittima primaria residenti all'estero) sono sempre stati decisi dalla nostra giurisprudenza in applicazione del diritto italiano (cfr., ancora da ultimo, Cass. civ. sez. III, 4 novembre 2014, n. 23432).

Il motivo, per cui la nostra giurisprudenza, di fatto, non si è trovata nella necessità di affrontare la questione della legge applicabile alla tutela dei congiunti stranieri, va rinvenuto nella sicura operatività del diritto italiano in queste ipotesi: infatti, prima dell'entrata in vigore del Regolamento «Roma II», le nostre norme di diritto internazionale privato erano senz'altro tali da renderne possibile l'applicazione.

Già l'art. 25, comma 2, delle preleggi sanciva la seguente regola (imperniata sulla lex loci delicti commissi): «Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano».

A questa norma seguì l'art. 62 della legge n. 218/1995, che, al comma 1, legittimava gli attori ad optare per l'applicazione della lex loci delicti commissi (ossia, nei casi in disamina, la legge italiana) in alternativa alla lex loci damni (cioè quella del luogo di verificazione della lesione del bene giuridicamente tutelato): «La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno».

Peraltro, i nostri giudici sono pervenuti ad affermare, in primis proprio con riferimento alla tutela dei famigliari stranieri, la regola per cui non è più richiesta la sussistenza della condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi, imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione, ogniqualvolta il danneggiato residente all'estero, anche se extracomunitario, domandi il risarcimento del danno per la violazione di uno dei diritti inviolabili dell'uomo, quali vita, salute, famiglia e personalità, ciò anche alla luce della «parità di trattamento con il cittadino» per «il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)» (Cass. civ. sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4484) che, pur riferendosi espressamente ai soli cittadini, «vale anche per lo straniero, quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali ed inviolabili della persona individuati dalla Carta Costituzionale» (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2011, n. 450).

Al contempo la stessa Suprema corte (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932) ha enunciato, ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali in capo agli stranieri, la sicura irrilevanza della realtà socio-economica e del potere d'acquisto del denaro caratterizzanti lo Stato di residenza/abituale dei danneggiati: «il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno».

Ciò illustrato, il Tribunale di Torino, ritenuta l'applicazione ratione temporis del Regolamento «Roma II» che al comma 1 rinvia soltanto alla lex loci damni, è pervenuto ad una soluzione opposta.

In particolare, ha interpretato tale norma del Regolamento nel senso di imporre sicuramente, ai soli fini della liquidazione dei danni iure proprio, l'applicazione della legge straniera (nella specie, quella del Burkina Faso), risiedendo in tale Stato i congiunti del deceduto e, dunque, avendo i medesimi ivi subito la violazione della loro sfera famigliare.

Peraltro, muovendo da questa premessa, il Tribunale ha applicato i criteri risarcitori di tale diritto straniero (incommensurabilmente inferiori rispetto ai nostri), ritenendo più che satisfattiva l'offerta reale formulata ante causam dalla compagnia assicuratrice e, quindi, condannando gli attori alle spese di giudizio nonostante la manifesta novità/incertezza della questione.

Osservazioni

La sentenza del Tribunale di Torino è destinata a rivoluzionare la tutela risarcitoria dei congiunti stranieri?

Innanzitutto, va considerato come più prudentemente in una controversia analoga (congiunti residenti in Romania con parente morto in occasione di un sinistro stradale verificatosi in Italia dopo l'entrata in vigore del Regolamento) il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 10 luglio 2014, abbia sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni:

  1. come debba essere interpretata la nozione di «luogo in cui il danno si verifica»;
  2. se i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel Paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurino un «danno» ai sensi della prima parte dell'art. 4, comma 1, oppure «conseguenze indirette» ai sensi della seconda parte della stessa disposizione.

Pertanto, occorre attendere la risposta della Corte di Giustizia per comprendere se le regole operative sancite dalla Cassazione siano da mutarsi.

Ad ogni modo, la sentenza torinese risulta criticabile per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, il discrimine fra “danni diretti” e “danni indiretti”, rilevante ai fini dell'art. 4, comma, 1, del Regolamento, va ricostruito sulla base di categorie autonome rispetto a quelle rinvenibili nei singoli Stati.

A questo proposito assumono rilievo le seguenti indicazioni:

  • in seno alla Relazione alla Proposta di Regolamento la Commissione Europea ha distinto tra “vittime dirette” e “vittime di riflesso”, qualificando i pregiudizi subiti dai congiunti delle prime come conseguenziali alla lesione della sfera di queste;
  • la Corte di Giustizia in Dumez France e Tracoba c. Hessische Landesbank (Helaba) e altri (Corte Giust. CE, VI Sez., 11 gennaio 1990, causa C-220/88) ha incluso nella categoria delle “vittime indirette” qualsiasi soggetto il quale «agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso»;
  • sempre la Corte di Giustizia, in Leussink e altri c. Commissione (Corte Giust. CE, 8 ottobre 1986, cause riunite C-169/83 e C-136/84) ha espressamente qualificato i pregiudizi non patrimoniali lamentati dai congiunti di un macroleso alla stregua di un «risultato indiretto» delle menomazioni riportate da tale vittima primaria.

In pratica, a seguire questi inquadramenti si dovrebbe concludere, in senso opposto al Tribunale di Torino, per il rinvio alla legge del luogo in cui si verifica la lesione della sfera della vittima primaria, cioè il luogo del “danno iniziale”.

Il Tribunale torinese, inoltre, non ha considerato la necessità di raccordare, preliminarmente ad ogni considerazione circa l'interpretazione dell'art. 4 (lungi dall'essere sempre dirimente), il Regolamento «Roma II» con la Direttiva n. 2009/103/CE ed il Codice delle Assicurazioni Private, esigenza imposta anche dalle seguenti clausole del Regolamento:

  • art. 27 («Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario»): «Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali»;
  • art. 16 («Norme di applicazione necessaria»): «Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale»;
  • art. 18 («Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile»): «La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione».

In particolare, la Direttiva n. 2009/103/CE:

  • fornendo precise indicazioni pure sul piano della legge applicabile, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate affinché la r.c. relativa alla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel suo territorio sia garantita «dalla sua legislazione» (art. 14, lett. b) da un'assicurazione tale da coprire, perlomeno entro gli «importi minimi» uniformi, i danni, a persone e/o a cose, causati sia nel proprio territorio, sia in quello degli altri Stati membri (soltanto in quest'ultimo caso l'assicurazione deve coprire i danni «secondo la legislazione in vigore in questi Stati», normativa la quale, ad ogni modo, non può prescindere dalle finalità e dalle prescrizioni della disciplina comunitaria/UE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia; peraltro, il riferimento alla legislazione straniera cede il passo quando la copertura del veicolo richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente sia «superiore»);
  • impone a ciascun Stato membro di provvedere affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato possano avvalersi del «diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile» in relazione sia ai sinistri avvenuti sul proprio territorio, sia agli incidenti occorsi in un altro Stato membro in danno a persone residenti nel proprio Stato, sia, sempre per queste vittime, in «paesi terzi» aderenti al sistema della carta verde (ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro), soltanto per quest'ultima tipologia di sinistri «fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato»;
  • è da interpretarsi nel senso che ciascun Stato membro deve garantire, attraverso la propria normativa nazionale, che, entro gli importi minimi dell'assicurazione obbligatoria, non vi siano limitazioni sproporzionate al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, alla persona e da morte (Corte Giust. UE, Sez. II, 23 gennaio 2014, C-371/12; Corte giust. Ue, Sez. II, 24 ottobre 2013, C-277/12; Corte giust. Ue, Sez. II, 24 ottobre 2013, C 22/12).

In breve, se una persona decede a causa di un sinistro stradale occorso in Italia, i suoi congiunti, anche allorquando residenti all'estero, hanno sicuramente diritto ad avvalersi di una delle azioni dirette riconosciute dal Codice delle Assicurazioni Private (giacché tale onere è imposto all'Italia dal diritto dell'Unione), sicché, in ragione dell'operatività di una di queste e della sua estensione anche ai danni non patrimoniali,trova applicazione il diritto italiano per ogni questione, non potendosi dare luogo, per la determinazione dei famigliari legittimati attivi o per la liquidazione dei loro pregiudizi, a dépeçage (precluso dall'art. 15 del Regolamento).

Ciò posto, è allora possibile criticare la sentenza del Tribunale di Torino, peraltro incorso nella violazione del divieto di dépeçage, anche nei seguenti termini:

  • ai sensi dell'art. 16 o dell'art. 27 del Regolamento avrebbe dovuto ritenere l'applicazione del diritto italiano quale legge imposta dalla Direttiva n. 2009/103/CE in ragione del fatto che il veicolo, cui andava ascritta la responsabilità del sinistro, risultava stazionare stabilmente ed era assicurato in Italia, peraltro il rischio, di cui alla polizza, essendosi concretizzato in territorio italiano;
  • in base all'art. 18 dello stesso avrebbe dovuto interpretare le domande attoree (fondate senza dubbio alcuno sulla legge italiana) nel senso di basarsi sul diritto applicabile alla polizza o, comunque, su disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private attuative della Direttiva n. 2009/103/CE e tali da imporre, anche ai fini del diritto internazionale privato, la legge italiana.

Questa impostazione risulta in linea con la pronuncia Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, che, in relazione ad un sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, ha affermato, ai sensi dell'art. 17 delle legge n. 218/1995, l'applicazione necessaria degli artt. 125 e 126 Cod. Ass. Priv., disciplinanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie, legittimazione passiva ed obblighi risarcitori dell'UCI, norme tali da imporsi «sia per l'an che per il quantum (rivelandosi opinabile e priva di fondamento giuridico e dogmatico la tesi … che distingue tra an e quantum del risarcimento ai fini internazionalprivatistici)», ritenendo, dunque, «inutile ricorrere alle norme di diritto internazionale privato per avere indicazioni sul diritto applicabile»: «invero, in casi del genere, non vengono in rilievo le «norme di conflitto», perché assorbite dai meccanismi convenzionali internazionali […], che sono direttamente recepiti dalla norme interne del Codice delle Assicurazioni …, le quali vanno considerate di applicazione necessaria, proprio perché rivolte naturalmente a regolare casi internazionali».

Muovendo da tali presupposti, la Cassazione, espressamente escludendo qualsiasi forma di dépeçage, ha ritenuto del tutto corretto il ricorso alle tabelle milanesi per la liquidazione dei danni non patrimoniali reclamati iure proprio dai congiunti residenti in Romania.

Questa linea della Cassazione, valida anche sotto il Regolamento «Roma II», può senz'altro estendersi, per i sinistri occorsi in Italia, sia all'azione ex art. 283 Cod. Ass. Priv. avverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada che all'azione diretta contro l'assicuratore italiano per la r.c.a.

Infine, il Tribunale di Torino non si è neppure interrogato circa i limiti all'applicazione della legge del Burkina Faso ricavabili dall'ordine pubblico italiano.

Eppure:

  • l'art. 26 («Ordine pubblico del foro») del Regolamento reca la seguente clausola di salvaguardia: «L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro»;
  • con riferimento al limite costituito dall'ordine pubblico all'applicazione di una legge straniera - paletto già previsto dall'art. 31, comma 1, delle preleggi e poi dall'art. 16 della legge n. 218/1995, avente la «funzione di evitare l'inserimento nel diritto interno di valori giuridici, stranieri appunto, in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento» (Cass. civ., sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27592) - la Suprema corte (Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013, n. 19405), con convincenti argomentazioni, ha ritenuto del tutto legittima e fondata la disapplicazione, operata sulla scorta di tale limitazione, del diritto straniero, che sia impeditivo o limitativo della tutela risarcitoria integrale di diritti fondamentali garantiti innanzitutto dalla nostra Costituzione;
  • rimane senz'altro valido il principio sancito dalla Cassazione (per esempio, Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2011, n. 450), per cui anche con riferimento alla tutela risarcitoria degli attori residenti all'estero «per la lesione di un diritto inviolabile dell'uomo» viene in rilievo il «principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.», che in linea con quanto sancito dalla Consulta (Corte cost., 23 novembre 1967, n. 120; Corte cost., 23 luglio 1974, n. 244; Corte cost., 20 gennaio 1977, n. 46; Corte cost., 24 febbraio1994, n. 62; Corte cost. 27 aprile 1988, n. 490) «per quanto … si riferisca espressamente ai soli cittadini, … vale anche per lo straniero, quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali ed inviolabili della persona individuati dalla Carta Costituzionale, e ciò anche in sintonia con l'art. 10 Cost., comma 2, in relazione con l'art. 14 della Convenzione Europea che sancisce il diritto dello straniero all'eguaglianza, proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo».

Alla luce di questi rilievi si consiglia, pertanto, di non trascurare nelle controversie in materia le predette norme del Regolamento (ulteriori rispetto all'art. 4 ) così come tali indicazioni della nostra giurisprudenza di legittimità.

Guida all'approfondimento

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B. DOHERTY, Accidents Abroad, London, 2009, 242 e ss.;

P. FRANZINA, Il regolamento n. 864/2007CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali («Roma II»), in Le nuove leggi civili commentate, 2008, 971-1056;

A. MALATESTA, Il nuovo diritto internazionale privato in materia di obbligazioni non contrattuali: il regolamento (CE) “Roma II” entra in vigore, in Danno e resp., 2008, 12, 1206-1212;

F. MARONGIU BUONAIUTI, Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato, Milano, 2013, 79 e ss.;

F. MOSCONI e C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e obbligazioni, Volume I, 5° ed., Milanofiori Assago, 2010, 427-505;

R. PLENDER & M. WILDERSPIN, The European Private International Law of Obligations, 3rd ed., London, 2009, 435-781;

I. PRETELLI, La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali nel Regolamento «Roma II», in Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, a cura di A. BONOMI, Torino, 2009, 409-475;

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