La denuncia di furto è mero prerequisito della copertura indennitaria, non è una prova

26 Gennaio 2016

La denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato, non integra una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria.
Massima

La denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato, non integra una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria. Il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa.

Il caso

Un assicurato denuncia di aver subito il furto di pellicce di rilevante valore durante una sosta ad un bar in occasione della quale il conducente del veicolo trasportante si era allontanato. L'evento viene denunciato ai Carabinieri il giorno successivo all'evento senza tuttavia precisare se il veicolo lasciato incustodito fosse stato precauzionalmente chiuso in ogni suo possibile accesso (portiere, finestrini, cofano) né se fosse stato inserito l'antifurto. Tanto meno viene fornita prova in ordine alla presenza di segni di effrazione e/o scasso del mezzo. La Compagnia assicuratrice rifiuta la richiesta di indennizzo, contestando all'assicurato di non aver fornito prova di aver posto in essere dette precauzioni pur espressamente previste in contratto quale condizioni di operatività della garanzia e dell'insorgenza del conseguente diritto all'indennizzo del danno lamentato.

Il Tribunale adito dal danneggiato respinge la domanda attorea non essendo stata questa supportata da «prova appagante» della verificazione del furto della merce né «dell'osservanza degli obblighi prescritti di sicurezza nel lasciare in sosta la vettura trasportante».

La Corte d'Appello a sua volta conferma la sentenza di primo grado giudicando infondate le censure dell'appellante «per la persistente mancata prova della realizzazione del rischio garantito». Accertamento questo assorbente ogni ulteriore questione, in quanto idoneo a definire da solo il giudizio.

La sentenza in questione:

  • ricorda con chiarezza gli oneri probatori che gravano sull'assicurato che reclami un indennizzo per danni conseguiti ad un furto di merce;
  • conferma l'orientamento prevalente esistente in materia secondo il quale la mera allegazione della denuncia dell'evento dannoso alle Autorità è insufficiente ad attestare la sua effettiva verificazione ove contestato e non supportato da altre emergenze probatorie e non dà quindi dimostrazione del c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della domanda indennitaria.

In motivazione

La sentenza della Corte richiama trascrivendolo il testo della impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano e conferma con autonomi rilievi i principi espressi dal primo Giudice.

Si legge dunque in sentenza che «La denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato, non integra una prova favorevole al denunciante, ma unicamente il prerequisito della copertura indennitaria, il quale, quando contestato (...) soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa» e che non basta «alla risoluzione della controversia la sommatoria tra un atto unilaterale probatoriamente insignificante ad una deposizione contestata, debole e priva di decisiva persuasività».

La questione

Quali sono gli oneri probatori che gravano sull'assicurato che reclami un indennizzo per il danno derivante del furto di merce? In altre parole, la denuncia, da parte dell'assicurato, alle autorità dell'avvenuto furto di merce rappresenta una prova assoluta della verificazione dell'evento e delle modalità del suo accadimento?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza appellata rammenta in primo luogo quanto spesso trascurato e cioè che «oggetto di un contratto di assicurazione sono le conseguenze che derivino dal verificarsi di un rischio come descritto nelle condizioni ed integrato dall'assolvimento degli obblighi generici o specifici che siano posti a carico dell'assicurato».

Per quanto attiene al regime delle prove, la Corte richiamando integralmente la decisione del Tribunale dà segno di condividere quanto ivi affermato e cioè che «onere probatorio di un assicurato che reclami un indennizzo per danni conseguiti ad un sinistro coperto è quello di dare dimostrazione che il rischio garantito si è verificato effettivamente e che la fattispecie concreta corrispondesse a quella pattuita».

E ciò fa ponendosi sulla scia del conforme e risalente orientamento della Cassazione che sul punto afferma che in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo ( Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 1998 n. 1946; Cass. civ, 10 ottobre 2003 n. 16831; Cass. civ, 20 marzo 2006 n. 6108,).

Nello specifico, la Corte d'Appello meneghina ha confermato ulteriormente il principio secondo il quale la mera allegazione della denuncia del furto all'Autorità, ove contestata, viene giudicata di per sé sola inidonea a provare il diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo. E ciò perché essendo «atto unilaterale dell'assicurato» la denuncia viene considerata non sufficiente ad integrare una prova favorevole al denunciante, rimanendo pertanto tale documento mero «prerequisito della copertura indennitaria»

La pronuncia è conforme all'orientamento prevalente in materia.

Ed infatti, sul punto la Suprema Corte è concorde da tempo nell'affermare che «la denuncia ( alle Autorità N.d.R.) è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale (Così: Cass. civ., sez. III sent., 20 aprile 2012, n. 6267; Cass. civ.,sent., 7 settembre 1992 n. 10262)

Nell'eguale solco rimangono anche le Corti di merito che in proposito hanno statuito infatti che: «Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo» (App. Milano, 5 novembre 2004).

Parimenti, «La circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l'assicurato dall'onere di provare la causa del sinistro». App. Milano, 9 gennaio 1996 Soc. Guardamiglio carni c. Soc. Insurance Co. North America, pubblicata in Dir. maritt. 1998, 1128).

Osservazioni

La decisione in commento conferma in primo luogo la necessità di adempiere esattamente e con buona fede gli oneri contrattuali esplicitati in polizza al fine di ottenere l'indennizzo del danno.

Per quanto attiene all'evento furto, la allegazione da parte dell'assicurato della mera denuncia all'Autorità può risultare insufficiente ove generica e non supportata da ulteriori elementi probatori.

E' dunque opportuno in primo luogo che la denuncia sia tempestiva onde evitare l'insorgenza di primi motivi di dubbio eventualmente collegati al ritardo.

È altresì necessario che la denuncia sia quanto più possibile circostanziata e descriva con dovizia di particolari esistenza e applicazione da parte del danneggiato di tutti quei presidi normalmente idonei a scoraggiare il reato ovvero quanto meno ad ostacolarlo.

L'assenza di tali elementi conseguenti ad una analisi comparativa tra il fatto denunciato, l'oggetto e limitazioni di polizza, legittimerà la Compagnia alle reiezione del sinistro anche se denunciato alle Autorità.

E' dunque opportuno che il difensore dell'assicurato subordini l'introduzione della causa al preventivo esperimento di ogni più adeguata istruzione del fascicolo che dovrà essere necessariamente corredato da ogni elemento probatorio utile a confermare la verosimiglianza e la fondatezza dei fatti descritti nella denuncia.

Una riflessione si impone tuttavia attualmente per la limitazione contrattuale dell'indennizzo al presupposto della esistenza di segni di scasso/effrazione. E ciò sotto il duplice profilo della evoluzione della tecnica criminale e in termini più strettamente processuali, della prova in negativo.

La “qualità” dei malfattori si è infatti oggi elevata a tale punto da non rendere infrequente il ricorso a chiavi false ovvero all'utilizzo di accorgimenti elettronici idonei ad intercettare e copiare le frequenze radio utilizzate sia per gli apparecchi di accesso e messa in moto dei veicoli sia dagli impianti antifurto degli immobili. Cosicchè il furto può verificarsi in concreto anche senza traccia di scasso e/o danneggiamenti visibili. In conclusione, gli oneri probatori per l'assicurato e l'esigenza delle Compagnie assicurative di tutelarsi contro il rischio di frode, aumentato in misura corrispondente.

Le polizze che assicurano l'evento furto, subordinano l'indennizzo del danno subito dall'assicurato ad una molteplicità di oneri probatori che vanno esattamente assolti. Tra questi al danneggiato spetta in primis provare che il rischio garantito si sia verificato, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c. e indi di fornire prova della sussistenza nel caso specifico e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo. La denuncia del sinistro all'Autorità in quanto dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo, rimane mero prerequisito della copertura indennitaria e dunque un atto unilaterale probatoriamente insignificante laddove contestato e non adeguatamente integrato da ulteriori convincenti elementi probatori. Problema d'attualità è quello dei furti perpetrati senza effrazione e/o segni evidenti di scasso che da una parte pongono il danneggiato a fronte ad oneri probatori spesso “diabolici” e dall'altra espongono le Compagnie assicurative ad un incrementato rischio di frode.

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