Contrasto giurisprudenziale sul termine di prescrizione e responsabilità dell'avvocato
26 Maggio 2014
Massima
Cass. civ., sez. III, sent. L'avvocato risponde nei confronti del cliente anche per semplice negligenza ex art. 1176, comma 2 c.c., e non solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c., qualora l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine di prescrizione, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Allo stesso modo, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime l'avvocato dall'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.
Sintesi del fatto
Gli attori, i quali si erano rivolti ad un avvocato per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti dal figlio minore in un incidente stradale, agivano nei confronti degli eredi del professionista per il risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità del dante causa, che non aveva proposto l'azione risarcitoria nel termine biennale ex art. 2947, comma 2 c.c., configurandosi il fatto illecito come reato di lesioni perseguibile a querela, reputando che il termine prescrizionale fosse quinquennale, secondo l'orientamento di parte della giurisprudenza prima dell'intervento delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. Il Tribunale rigettava la domanda degli attori, che impugnavano la decisione. La Corte di appello rigettava il gravame, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva dei genitori (che non avevano mai chiesto il risarcimento di danni iure proprio, ma solo di quelli subiti dal figlio, divenuto maggiorenne), rilevando che l'avvocato si era attivato con lettere raccomandate inviate alla società assicuratrice del vettore (deceduto nel medesimo sinistro) nei mesi di settembre 1996, luglio 1999 e marzo 2000 e dopo che tale società aveva eccepito la prescrizione del diritto del danneggiato (in conseguenza dell'estinzione del reato di lesioni colpose per morte del reo) nessuna domanda giudiziale era stata avanzata dagli attori, "poiché ritenuta infondata e foriera di asseriti ulteriori danni, stante la posizione assunta” dalla società assicuratrice, di modo che “nessuna pronuncia giudiziale è intervenuta in ordine alla prescrizione del diritto”. Era quindi, esclusa la responsabilità dell'avvocato, attivatosi subito per ottenere il ristoro dei danni in favore dei clienti, “attività che (...) ben avrebbe potuto dare luogo, nell'ambito del processo civile, qualora fosse stato intentato, a valutazione interruttiva della prescrizione, risultando peraltro intervenute anche attività inerenti la valutazione medico legale delle lesioni riportate dal danneggiato”. Oltre a ciò, all'epoca dei fatti era ancora aperto il contrasto giurisprudenziale sul termine di prescrizione e la sua decorrenza. Avverso la sentenza era esperito il ricorso per cassazione. In motivazione Secondo la Corte di Cassazione la pronuncia di merito contrasta con il principio espresso dalla Suprema Corte in un caso analogo (Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2002, n. 10454, cit.). Premesso che "le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, (...), ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”. Rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, a meno che, per la peculiare situazione di fatto, sia incerto il calcolo del termine. Il professionista risponde, invece, anche per semplice negligenza ex art. 1176, comma 2 c.c., e non solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c., “allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c.". Conclude, pertanto, la Corte di nomofilachia: “l'opinabilità stessa della soluzione giuridica impone al professionista una diligenza ed una perizia adeguate alla contingenza, nel senso che la scelta professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente il cliente e non già danneggiarlo e, dunque, nella specie, egli è tenuto ad un comportamento (introduzione del giudizio o compimento di atti interruttivi idonei) che sia riferito alla decorrenza del termine più breve”.
La questione
In caso di contrasto giurisprudenziale su una fattispecie giuridica, l'avvocato deve attenersi alla soluzione più rigorosa? E in particolare, quando il contrasto riguardi un termine di prescrizione, deve comportarsi come se il termine più breve fosse soluzione certa e non opinabile? Le soluzioni giuridiche
Con la sentenza in commento la Corte di legittimità ritorna ad occuparsi della responsabilità dell'avvocato, ravvisandola nel colpevole affidamento riposto dal professionista in un orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni da sinistro stradale, oggetto di contrasto al momento del conferimento del mandato difensivo. Nell'assumere l'incarico l'avvocato si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato auspicato dal cliente, ma non a conseguirlo. In caso di esito negativo, assumono rilievo le modalità con cui il professionista ha svolto la propria attività, secondo il parametro di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c. È applicabile la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c, circoscritta ai casi di dolo o colpa grave, qualora la prestazione professionale comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Di regola, il compimento di atti interruttivi della prescrizione non richiede speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, sia incerto il calcolo del termine (Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2007, n. 24764, cit.). L'avvocato può rispondere anche per mera negligenza ex art. 1176, comma 2 c.c., se l'incertezza attenga non già agli elementi di fatto in base ai quali conteggiare il termine, ma al termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. In caso di prescrizione del diritto attribuibile ad inerzia dell'avvocato, il nesso eziologico va individuato nel rapporto di causa ed effetto tra la negligente condotta professionale ed il mancato accoglimento della domanda per prescrizione, mentre il danno risarcibile consiste nel pregiudizio economico subito dal cliente per il rigetto della domanda per estinzione del diritto dovuta al decorso del termine (Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2002, n. 10454, cit.). La colpa dell'avvocato, che ometta di interrompere la prescrizione del diritto vantato dal cliente, non è dunque esclusa né dall'incertezza sul termine applicabile, né dalla presenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto: in entrambi i casi, infatti, l'art. 1176, comma 2 c.c. impone all'avvocato di adottare una condotta prudente e di interrompere la prescrizione applicando il termine più breve, così da salvaguardare il diritto del cliente. Per comporre il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, disponendo inizialmente che, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, si applica la prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2 c.c. (Cass. civ., S.U.,10 aprile 2002, n. 5121, in Giust. civ. Mass. 2002, 620 ). Successivamente, nel 2008, si è optato per l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo (Cass. civ., S.U., 18 novembre 2008, n. 27337, in Giust. civ. Mass. 2008, 11, 1634). Osservazioni e suggerimenti pratici
Nell'incertezza se agire in base al termine prescrizionale più breve o più lungo l'avvocato deve adottare la condotta più prudente che tuteli maggiormente il proprio cliente, optando per la prima soluzione, evitando così di incorrere in responsabilità professionale. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di interruzione della prescrizione non esime da colpa l'avvocato che abbia adottato una strategia difensiva ispirata all'orientamento poi disatteso in sede di composizione del contrasto da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L'opinabilità della soluzione giuridica impone, infatti, al professionista una diligenza, una prudenza ed una perizia adeguate al caso concreto. Diversa è l'ipotesi di overruling, da intendersi come “il mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma o di un sistema di norme, idoneo a vanificare l'effettività del diritto di azione e di difesa, e dal carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso, o comunque privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi”, desumibili “da un pur larvato dibattito dottrinale o di qualche intervento giurisprudenziale sul tema oggetto di indagine” (Cass. civ., S.U., 12 ottobre 2012, n. 17402, in Giust. civ. Mass. 2012, 10, 1203). In ogni caso, non sussiste affidamento incolpevole in orientamenti giurisprudenziali consolidati, quando il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sia stato adeguatamente segnalato agli utenti (Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3030, in Il civilista 2011, 5, 5, s.m., nota di Buffone). Conclusioni
In caso di contrasto giurisprudenziale sul termine di prescrizione di un diritto, l'avvocato ha l'obbligo di agire, prudentemente, in base al termine più breve, per evitare di pregiudicare gli interessi del cliente. In caso contrario, viene meno al suo dovere di diligenza ex art 1176, comma 2 c.c.
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