Condizioni di proponibilità dell’azione giudiziaria diretta contro l’impresa di assicurazione

26 Maggio 2014

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe;Tale disposizione risulta infatti afferente alla ratio normativa che ha ispirato il Codice stesso che è in realtà quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum.
Massima

C. cost., 3 maggio 2012, n. 111

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Tale disposizione risulta infatti afferente alla ratio normativa che ha ispirato il Codice stesso che è in realtà quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum.

Sintesi del fatto

Con la decisione in nota la Corte Costituzionale prende posizione su una questione giuridica che si era posta fin dalla emanazione del Codice delle Assicurazioni e, in particolare, con l'introduzione della disciplina prevista dall'art. 145 del testo in tema di “proponibilità dell'azione di risarcimento” contro l'assicuratore del responsabile civile sul presupposto che tale norma portasse ad un appesantimento sostanziale della posizione del danneggiato, rispetto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 22 della legge n. 990/1969.

L'art. 145, al comma 1 Cod.Ass. infatti, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, «avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 Cod. Ass.».

La questione

Proprio il richiamo all'art. 148 Cod.Ass., si sostenne, comportava una serie di nuovi e gravosi oneri di allegazione in capo al danneggiato – a differenza di quanto statuito nel regime previgente –come l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

I principali profili di censura verso la norma introdotta con il d.lgs.n. 209/2005, dunque, vengono tutti affrontati dalla Corte Costituzionale nel caso in commento, su impulso del giudice rimettente (Giudice di pace di Roma) e consistono in:

– violazione dell'art.76 Cost., in quanto la norma non sarebbe rispondente ai criteri della delega di cui agli articoli 1 e 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed anzi in contrasto con i principi, da essa recepiti, finalizzati alla tutela del soggetto debole nelle procedure di liquidazione, oltreché non sorretto da parere, né preventivo né successivo, del Consiglio di Stato;

– violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., per contrasto con i canoni dell'equo processo e della effettività della tutela giurisdizionale, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU e all'art. 47 della Carta dell'Unione europea;

– violazione degli artt. 2, 24, 32 e 111 Cost., risultandone compromesso il diritto di azione e di difesa nel giudizio, a tutela del diritto alla salute;

– l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che ne conseguirebbe, per un verso, tra danneggiato e impresa assicuratrice (la seconda «automaticamente avvantaggiata dagli oneri di richiesta imposti al primo») e, per altro verso, tra soggetti danneggiati, a seconda del diritto esercitato, se nascente da circolazione stradale o meno.

Le soluzioni giuridiche

Nel ritenere non fondate le censure di incostituzionalità sollevate, la Corte afferma che le stesse vertano sostanzialmente intorno alla medesima argomentazione, “quella, cioè, per cui l'onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 Cod.Ass. ai contenuti prescritti dall'art. 148 Cod. Ass. menomi, sul piano sostanziale e processuale, la tutela del danneggiato”.

Precisa la Corte che non vengono in discussione il condizionamento ex se dell'accesso alla giurisdizione (la cui compatibilità con il precetto dell'art. 24 Cost., ove giustificato da esigenze di ordine generale, è stata, reiteratamente, riconosciuta dalla giurisprudenza antecedente), bensì il presunto irrigidimento degli oneri procedurali a carico del danneggiato.

Tuttavia, sostengono i giudici delle leggi, tale disposizione è afferente alla ratio normativa che ha ispirato il Codice stesso che è in realtà “quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum”.

Tale rafforzamento della posizione del danneggiato viene dunque realizzata proprio attraverso l'agevolare le procedure di contatto e di componimento stragiudiziale della controversia da rc auto tra assicuratore e vittima, con ciò chiarendo in modo non più equivocabile che “le formalità di cui all'art. 148 Cod. Ass. non sono volte ad «avvantaggiare l'impresa assicuratrice del responsabile nei confronti del danneggiato», bensì al contrario, a realizzare, come già evidenziato, una più tempestiva ed efficace tutela di quest'ultimo”.

Osservazioni e suggerimenti pratici

Così posta la questione dalla Corte Costituzionale, riteniamo che definitivamente possano essere assunte nel nostro ordinamento (e quindi superate le censure sollevate e dibattute da quasi un decennio) le seguenti argomentazioni :

  • gli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni prevedono una disciplina speciale di incontro tra assicuratore del responsabile e danneggiato volta ad agevolare la composizione stragiudiziale della lite;
  • è legittimo, nell'ottica di una prevalenza di utilità di un sistema che disincentivi il contenzioso settoriale, che siano previste dalla legge sanzioni per la violazione dei precetti normativi previsti, sotto forma, rispettivamente, di sanzioni ISVAP per la compagnia e di improponibilità del giudizio risarcitorio per la parte danneggiata;
  • in tale contesto di agevolazione delle procedure pre-contenziose, infine, sono dunque congrue, in un bilanciamento di posizione tra soggetti titolari del diritto risarcitorio, le stesse disposizioni di cui all'art. 145 Cod.Ass. che introducono rigidi vincoli procedurali in capo al danneggiato prima che lo stesso possa procedere a chiedere il ristoro del danno in sede giurisdizionale.
Conclusioni

La Corte Costituzionale prende una posizione chiara e netta su una questione interpretativa ed applicativa dell'art. 145 Cod.Ass., che sino ad oggi aveva sollevato dubbi e perplessità, divenendo oggetto di critiche sotto l'aspetto della sua supposta incostituzionalità.

La decisione depositata dal supremo Collegio contribuirà, a nostro giudizio, a sopire molte delle critiche rivolte all'impianto ed alla ratio della normativa e fornisce una chiara lettura delle specificità della funzione che nel nostro Paese riveste la disciplina normativa prevista per il settore della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.