L' assicurazione r.c. obbligatoria dei natanti registrati in Stati esteri
04 Agosto 2016
La normativa italiana in tema di assicurazione r.c. dei natanti in rapporto alla situazione internazionale
Il legislatore , fin dall'approvazione della l. n. 990/1969, ha inteso equiparare i natanti ai veicoli a motore ai fini dell'assicurazione obbligatoria r.c., sia pure limitatamente ai danni alla persona. Si tratta di una particolarità, che si riscontra raramente nella legislazione degli altri Paesi europei; risulta, infatti, che solo la Croazia contempli un obbligo assicurativo per i natanti comparabile a quello in vigore in Italia. Tale particolare situazione determina come conseguenza che i possessori di natanti registrati all'estero ignorano l'esistenza di un obbligo assicurativo, escluso nel Paese di provenienza, e sono pertanto facilmente suscettibili di incorrere nelle sanzioni previste, qualora con i loro natanti entrino nelle acque territoriali italiani privi di adeguata copertura assicurativa. Come vedremo, il nostro legislatore, prendendo atto di tali esigenze, ha messo a disposizione dei possessori di natanti esteri numerose modalità per adempiere all'obbligo assicurativo, in mancanza di sistemi, convenzionali o comunitari, idonei a consentire la libera circolazione transfrontaliera (come da tempo realizzati per i veicoli a motore , mediante il Sistema della “Carta verde “ e le Direttive Auto). L'art. 123 Cod. Ass. determina meticolosamente le caratteristiche tecniche dei natanti e dei motori amovibili che sono soggetti all'obbligo assicurativo. Si tratta evidentemente di caratteristiche, che riguardano tutti i natanti e i motori amovibili , indipendentemente dalla loro nazionalità: siano essi registrati in Italia o in altri Stati. A tali caratteristiche, quindi, andrà fatto riferimento quando si esaminerà la situazione dal punto assicurativo dei natanti registrati all'estero. Va evidenziato che l'articolo in questione limita espressamente l'obbligo assicurativo alla sola copertura dei danni alla persona. È naturalmente in facoltà del possessore di un natante stipulare una copertura assicurativa più ampia, comprendente quindi anche i danni materiali. In questo caso però, trattandosi di copertura facoltativa, vengono meno tutti i benefici altrimenti offerti al danneggiato in caso di sinistro, primo tra tutti l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore r.c.. L'art. 125 Cod. Ass. al 1° comma stabilisce che anche i natanti e i motori amovibili registrati all'estero sono soggetti all'obbligo di assicurazione r. c. Ai fini dell' assolvimento dell'obbligo il secondo comma individua due modalità di carattere generale:
Questo decreto, all'art. 8, elenca i diversi tipi di contratto , tramite i quali i natanti registrati all'estero possono assolvere all'obbligo di assicurazione r.c. durante la temporanea circolazione nelle acque territoriali italiane in conformità con quanto previsto all'art. 125, comma 2, lett. a). Per comprendere la portata dell'articolo è necessario tenere presente, relativamente all'assicurazione dei natanti, la determinazione dello Stato di ubicazione del rischio nell'ambito dell'attività assicurativa in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Al riguardo è necessario precisare che, mentre per l'assicurazione dei veicoli a motore lo Stato di ubicazione del rischio è rappresentato dallo Stato d'immatricolazione ( art. 1, lettera fff), punto 1) Cod. Ass.), l'assicurazione dei natanti va fatta rientrare nel punto 4) dello stesso articolo 1, lett. fff) del Codice. Ossia lo Stato di ubicazione del rischio è quello in cui «l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto». I vari tipi di contratto
Analizziamo ora i vari tipi di contratto:
a) un contratto di assicurazione stipulato con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni
b) un contratto di assicurazione stipulato con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti. Analogamente a quanto visto al punto precedente, questa ipotesi si verificherà unicamente quando l'assicurato sia persona fisica e sia domiciliata in Italia;
c) un contratto di assicurazione stipulato con un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento l'assicurazione della responsabilità' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti. Analogamente a quanto descritto ai punti precedenti, l'ipotesi potrà realizzarsi soltanto quando l'assicurato sia persona fisica e abbia domicilio in Italia;
d) un contratto di assicurazione stipulato con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante. L'ipotesi troverà applicazione sia nel caso in cui l'assicurato, persona fisica, abbia il domicilio nello Stato membro sia nel caso in cui nello Stato membro abbia sede l'assicurato persona giuridica;
e) un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che rientra nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimità a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP ( ora IVASS) la convenzione, corredata del certificato di assicurazione predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.
A differenza dei casi esaminati in precedenza, l'elemento essenziale è qui rappresentato non dal domicilio o dalla sede legale dell'assicurato, bensì dalla nazionalità dell'assicuratore, la cui sede legale deve essere nello Stato di registrazione del natante. Si tratta di una deroga ai principi di regola generale in tema di attività assicurativa svolta in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione fissati dall'art. 1, lettera fff), del Cod. Ass., come sopra accennato. Questa deroga appare alquanto singolare, se si considera che essa disattende i principi di carattere generale dettati dalle direttive comunitarie, e in particolare dalla Direttiva 92/1949 (CEE) del Consiglio del 18 giugno 1992, principi appunto recepiti dal nostro Codice delle Assicurazioni Private all'art. 1, lettera fff). Il motivo di tale sconfinamento è di carattere prettamente pratico. Il nostro legislatore (e per esso il Ministero competente) si è reso conto della scarsa praticabilità delle ipotesi derivanti da una rigorosa applicazione della normativa comunitaria, considerata in particolare la complessità degli adempimenti connessi con l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione r.c. dei natanti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi per un numero esiguo di natanti da assicurare. Si è, così , inteso confermare la pratica basata su convenzioni tra assicuratori, introdotta dalla l., 7 agosto 1990, n. 242, che è risultata nel tempo accolta favorevolmente dal mercato assicurativo specie da parte di imprese appartenenti a gruppi internazionali. Come sopra anticipato, l'articolo 125 Cod. Ass., al comma 2, punto b) indica, quale altra modalità per l'assolvimento dell'obbligo assicurativo dei natanti, «il possesso di un certificato internazionale emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall' Ufficio centrale italiano». La modalità in questione ha mutuato i principi essenziali del cosiddetto “Sistema della carta verde” che regola la circolazione internazionale dei veicoli. Si tratta, come noto, di un sistema basato:
Il legislatore, essendo a conoscenza dell'efficace funzionamento del sistema della carta verde nei circa 50 anni dalla sua introduzione, ha inteso riproporlo al settore dei natanti . Questa modalità, che pure presenta aspetti pratici di evidente utilità, ha però finora trovato una applicazione limitata. Essa presuppone, infatti, che l'Ufficio Centrale Italiano sigli degli accordi con altri Uffici nazionali di assicurazione per regolare i reciproci rapporti. Nella stipula di tali accordi ci si è trovati quasi sempre di fronte ad un ostacolo insuperabile, rappresentato dal fatto che la grande maggioranza degli uffici nazionali di assicurazione esteri per statuto possono operare limitatamente al settore degli autoveicoli. Si ricorda, come sopra accennato, che nella generalità degli altri Stati l'assicurazione r.c. dei natanti non è obbligatoria né, a maggior ragione, la materia è assimilata a quella degli autoveicoli. Di fatto, a tutt'oggi, l'Ufficio Centrale Italiano ha potuto siglare accordi per l'assicurazione obbligatoria dei natanti con i soli Uffici nazionali di Austria, Germania e Malta. Gli accordi prevedono che assicuratori membri dei rispettivi Uffici nazionali rilascino ai natanti dei certificati internazionali di assicurazione e che l'Ufficio Centrale Italiano provveda al risarcimento dei danni provocati dai natanti stessi durante la circolazione nelle acque territoriali del nostro Paese. E' importante sottolineare che, al contrario di quanto avviene in tema di risarcimento dei danni provocati da veicoli immatricolati all'estero, l'Ufficio Centrale Italiano quando si tratti di danni causati da natanti è competente esclusivamente nell'ipotesi in cui il natante sia coperto da un certificato internazionale rilasciato sotto la responsabilità di un Ufficio nazionale estero ( e in pratica dall' Ufficio nazionale di Austria, Germania e Malta). L'art. 144 Cod. Ass. consente al danneggiato l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore anche nell'ipotesi di sinistro cagionato da un natante. Il terzo comma dell'articolo precisa che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile civile. Le diverse modalità di assicurazione dei natanti contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamato risultano compatibili con l'esercizio da parte del danneggiato dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Anche nell'ipotesi di emissione di certificato internazionale di assicurazione rilasciato dall'Ufficio nazionale estero l'azione diretta è contemplata. In questo caso però essa va esercitata nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano e non nei confronti dell'assicuratore di r.c. Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. c) Cod. Ass., l'Ufficio Centrale Italiano è legittimato a stare in giudizio nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione di natanti registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti e che anche nei suoi confronti si applicano le disposizioni che regolano l'azione diretta secondo quanto previsto dall'articolo 144 dello stesso Codice. L'azione diretta contro l'Ufficio Centrale Italiano presenta però due caratteristiche peculiari, che non ricorrono nel caso in cui la azione sia promossa in una delle ipotesi di assicurazione contemplate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico più volte ricordato:
Se quindi il danneggiato intende proporre azione diretta nei confronti dell'assicuratore in una delle ipotesi contemplate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà attenersi alle regole ordinarie che disciplinano la domiciliazione del responsabile civile ed i termini di comparizione.
In conclusione
L'assicurazione di r.c. dei natanti registrati all'estero è in linea con l'esigenza di carattere generale di tutela delle vittime d'incidenti; proprio questa esigenza, infatti, che ha determinato il legislatore del nostro Paese a stabilire un obbligo assicurativo per la circolazione dei natanti nelle acque territoriali italiane. Trattandosi però di un obbligo di carattere eccezionale nel panorama internazionale , si avverte la necessità di rendere edotti i possessori di natanti registrati all'estero, specie se non residenti o domiciliati nel nostro Paese, non solo dell'esistenza di tale obbligo, ma anche delle modalità per adempiere all'obbligo stesso. Questo per non incorrere nelle gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla sua inosservanza. Un'adeguata informazione risulta tanto più necessaria, in quanto sovente i natanti sono coperti da polizze assicurative contratte all'estero, che prevedono, oltre al rischio “corpi”anche il rischio di r.c.. Tali polizze però, in quanto non emesse in conformità con le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni Private, non risultano idonee all'adempimento dell'obbligo assicurativo secondo la legislazione italiana ed espongono quindi i possessori dei natanti a tutti i rischi derivanti dall'inosservanza dell'obbligo. Se si considera l'interesse del turismo per l'economia del nostro Paese, l'esigenza di una informazione adeguata, attraverso i canali istituzionali pubblici e privati, non deve essere assolutamente trascurata. |