La responsabilità precontrattuale ha natura di responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”
26 Settembre 2016
Massima
La responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.. Il caso
Una società conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata approvazione, ai sensi dell'art. 19, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, del contratto stipulato inter partes in data 1 febbraio 1993. Il Tribunale adito rigettava la domanda, essendosi il credito estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 c.c.. Avverso la decisione di prime cure la società attrice proponeva gravame che veniva disatteso dalla Corte di Appello di Roma che condivideva l'inquadramento, operato dal Tribunale, della fattispecie di responsabilità precontrattuale in esame - derivante dalla mancanza di efficacia del contratti di appalto in questione, per mancato avveramento della condicio iuris rappresentata dall'approvazione da parte dell'autorità tutoria - nel modello della responsabilità di tipo aquiliano, e dichiarava, di conseguenza, prescritto, per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., il diritto di credito azionato dall'appellante in giudizio. La questione
È ravvisabile una responsabilità contrattuale, anche in assenza di un atto negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse venga comunque ad instaurarsi una relazione qualificabile come "contatto sociale qualificato"? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte, preliminarmente, osserva che, in relazione ai contratti conclusi con la PA, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 19, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che richiede un provvedimento espresso - adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge - la cui esistenza non può, pertanto, desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'Amministrazione. Ne discende che, ai fini del perfezionamento di un effettivo vincolo contrattuale, è insufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge. In mancanza dell'approvazione dell'autorità tutoria, l'eventuale responsabilità della PA va configurata soltanto come responsabilità precontrattuale. Si tratta, ora, di stabilire se il “contatto sociale qualificato” instauratosi tra la PA ed il privato, in pendenza della condicio iuris, costituita dall'approvazione ministeriale, sia fonte di responsabilità aquiliana o contrattuale. La Cassazione, nella sentenza in rassegna, opta per la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale da “contatto sociale qualificato”, in linea di continuità con il più recente orientamento giurisprudenziale. Dal che discende che deve applicarsi alla fattispecie concreta il termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c. Il percorso motivazionale dà conto dell'evoluzione della giurisprudenza che, in precedenza, era attestata sull'affermazione della natura aquiliana della responsabilità precontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare dei danno, nonché del dolo o della colpa del danneggiante, rimaneva a carico del danneggiato e che il termine di prescrizione del diritto azionato è quinquennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9157/1995; Cass. 15172/2003; Cass., 15040/2004; Cass. 16735/2011). Un ruolo significativo nel mutamento di indirizzo giurisprudenziale è stato giocato, fin dai primi anni '90 del secolo scorso, dalla dottrina italiana, la quale ha prefigurato una forma di responsabilità che si colloca «ai confini tra contratto e torto», in quanto radicata in un "contatto sociale" tra le parti che, in quanto dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è «qualificato» dall'obbligo di «buona fede» e dai correlati «obblighi di informazione e di protezione», del resto positivamente sanciti dagli artt. 1175, 1375, 1337 e 1338 c.c.. Viene, per tale via, ad esistenza la figura di un rapporto obbligatorio connotato, non da obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazioni che trovano la loro causa in un contratto, bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili, sebbene manchi un atto negoziale, ad una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima a quella contrattuale, poiché ancorabili a quei fatti ed atti idonei a produrli, costituente la terza fonte delle obbligazioni menzionata dall'art. 1173 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha recepito la categoria della responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato” e ne ha fatto applicazione in fattispecie diverse, come, ad esempio, in tema di responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, per il danno cagionato dall'alunno a se stesso (cfr., ex plurimis, Cass.,Sez. Un., n. 9346/2002; Cass., 8397/2003; Cass., 24456/2005; Cass., 5067/2010; Cass., 2559/2011; Cass., 2413/2014; Cass., 3695/2016), oppure in tema di responsabilità del sanitario (cfr. Cass., Sez. Un., 577/2008; Cass. 1538/2010; Cass. 20904/2013; Cass. 27855/2013; Cass. 20547/2014; Cass. 21177/2015), oppure in tema di responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D., 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo (cfr. Cass., Sez .Un., 14712/2007; in senso conforme, cfr. Cass. 7618/2010; Cass., 10534/2015), oppure ancora in tema di concernente la violazioni degli obblighi procedimentali assunti dall'amministrazione nei confronti dei privati, in conseguenza dell'instaurazione di un procedimento amministrativo (cfr. Cass. 24382/2010. Ma è proprio nella specifica materia contrattuale, della quale si controverte nella fattispecie in esame, che alcune pronunce delle Sezioni Unite hanno disegnato, in modo particolarmente incisivo, i tratti essenziali di una responsabilità contrattuale non fondata su di un atto negoziale, bensì su una relazione di vita produttiva di obblighi la cui violazione è assimilabile a quella arrecata agli obblighi scaturenti dal contratto. Si è, invero, affermato - al riguardo - che rientrano nelle controversie di natura contrattuale, non solo quelle riguardanti il mancato adempimento di un obbligo di prestazione di fonte negoziale, della cui natura contrattuale non è possibile dubitare, ma anche le controversie nelle quali l'attore alleghi l'esistenza di una regola di condotta legata ad una «relazione liberamente assunta tra lui e l'altra parte» e ne lamenti la violazione da parte di quest'ultima (Cass., Sez. Un., n. 24906/2011). Ed inoltre - nell'affermare la validità del cd. preliminare di preliminare, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto - le Sezioni Unite hanno osservato che, in relazione alle "puntuazioni" che, pur non dando luogo ad un vero e proprio contratto preliminare sono, tuttavia, vincolanti in relazione ai profili sui quali si è raggiunto un accordo irrevocabile, «la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico» (Cass.,Sez.Un., n. 4628/2015). In virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona. Per il che non si verte - com'è del tutto evidente - in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione. Non mancano, tuttavia, specifiche statuizioni della Corte di Cassazione proprio nel senso della configurabilità - che qui più interessa - della responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale da "contatto sociale qualificato". Con riferimento alla fattispecie concernente l'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, la Corte si Cassazione ha, difatti, affermato che siffatta evenienza espone la PA al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario. Tale responsabilità - si è osservato - non è, peraltro, qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al "contatto qualificato" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, per avere l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un'aggiudicazione apparentemente legittima, in tal modo provocando la lesione dell'interesse del privato, assimilabile a un diritto soggettivo avente ad oggetto l'affidamento incolpevole Sempre con riferimento alla responsabilità precontrattuale, si è, dipoi, ancora più puntualmente osservato che la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito nella fase che precede la stipula del contratto, non è tenuta a provare l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito (dolo o colpa), versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui la responsabilità precontrattuale costituisce "una figura normativamente qualificata" - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173 c.c. (Cass. 27648/2011). Osservazioni
La riconduzione della responsabilità precontrattuale nell'ambito della responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato” comporta alcune importanti conseguenze sul piano giuridico sostanziale e processuale. La parte che agisce in giudizio sulla base di una siffatta fattispecie di responsabilità è tenuta, preliminarmente, ad allegare e, in caso di contestazioni, a provare l'esistenza di un “contatto sociale qualificato” con il soggetto contro il quale si agisce, ad esempio, mediante la produzione del certificato di iscrizione ad un istituto scolastico, del certificato di ricovero in una struttura medico-ospedaliera, del contratto con la P.A. sottoposto ad approvazione dell'autorità tutoria. L'attore, inoltre, può limitarsi ad allegare l'altrui condotta ritenuta fonte di responsabilità ma deve provare il danno subito (nei limiti del c.d. “interesse negativo”) ed il nesso causale che lo collega al comportamento generativo dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c. Il termine di prescrizione entro cui far valere il risarcimento del danno è di 10 anni (non più di 5 anni, come, invece, si riteneva quando alla fattispecie si riconosceva la natura di responsabilità aquiliana). Il convenuto può invocare l'art. 1225 c.c. al fine di limitare il risarcimento al danno prevedibile al momento in cui è sorto il vincolo obbligatorio da “contatto sociale qualificato”, se riesce a dimostrare che la propria condotta lesiva non è dipesa da dolo.
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