Danno all’immagine e alla reputazione da inadempimento dell’avvocato

Antonio Scalera
27 Gennaio 2015

“L'avvocato che non informa il cliente della possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale non adempie in modo diligente alle obbligazioni sul medesimo gravanti e risponde dei danni anche non patrimoniali che ne siano derivati (quali, ad esempio, quello da lesione dell'immagine e della reputazione conseguito al pignoramento del conto corrente bancario)”.
Massima

Trib. Milano, sez. I, sent., 4 giugno 2014, n. 7342

“L'avvocato che non informa il cliente della possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale non adempie in modo diligente alle obbligazioni sul medesimo gravanti e risponde dei danni anche non patrimoniali che ne siano derivati (quali, ad esempio, quello da lesione dell'immagine e della reputazione conseguito al pignoramento del conto corrente bancario)”.

Sintesi del fatto

Con atto di citazione, Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l'avv. Caio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale; in particolare, deduceva che aveva conferito un incarico professionale al convenuto per essere rappresentato nella causa promossa nei suoi confronti da Sempronio, dinanzi al Tribunale di Monza; che Sempronio aveva proposto a Tizio una composizione bonaria della lite, a spese compensate; che l'avv. Caio, senza informare Tizio, aveva preso la decisione di rifiutare la proposta transattiva; che, con sentenza del 19 settembre 2008, Tizio era stato condannato al pagamento, in favore di Sempronio, delia somma di euro 3.000,00 ed al pagamento della metà delle spese di lite; che l'avv. Caio non aveva informato Tizio del deposito della sentenza e dei conteggi fatti dal difensore di Sempronio; che, solo il 31.12.2008, al momento della notifica dell'atto di precetto, Tizio aveva appreso di essere stato condannato al pagamento delle somme, nelle more aumentate a causa del comportamento dell'avv. Caio; che il convenuto aveva rassicurato Tizio dicendogli che si trattava di un errore materiale; che in data 11 febbraio 2009 a Tizio veniva notificato, in forza della predetta sentenza, l'atto di pignoramento di tutte le somme depositate sul suo conto corrente; che il convenuto non aveva adempiuto agli obblighi professionali sullo stesso gravanti causando a Tizio ingenti danni, patrimoniali (pari ad euro 6.182,62) e non patrimoniali (derivanti dalla lesione dell'immagine e della reputazione professionale dell'attore, gravemente compromessa a causa della diffusione della notizia relativa al pignoramento del conto corrente); concludeva chiedendo che, previo accertamento dell'inadempimento del convenuto, l'avv. Caio fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'avv. Caio chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice Mevia; nel merito deduceva che, durante l'istruzione della causa, il Giudice

aveva proposto a Sempronio di rinunciare alle proprie domande e di contribuire alle spese legali affrontate da Tizio; che Sempronio aveva proposto di rinunciare alla domanda e di accettare una compensazione delle spese di lite, ma che Tizio non aveva acconsentito; che, in seguito al fallimento delle proposte transattiva, inaspettatamente il Tribunale di Monza aveva accolto le domande spiegate da Sempronio; che lo stesso giorno della lettura del dispositivo l'avv. Caio aveva informato Tizio dell'esito del giudizio ed aveva prospettato la possibilità di un errore materiale; che era stato Tizio a decidere di non proporre appello; che Tizio aveva ricevuto la notifica del precetto nel dicembre del 2008 e che, pertanto, era stata una sua scelta; concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in caso di accoglimento, la condanna della compagnia assicuratrice Mevia a tenere indenne il convenuto delle conseguenze pregiudizievoli derivanti in dipendenza dell'emananda sentenza

Si costituiva la compagnia assicuratrice Mevia, aderendo alle difese dell'avv. Caio ed eccependo l'inoperatività della polizza.

Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda sulla base del fatto che l'avvocato non aveva informato il proprio assistito né della possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale nè dell'esito della lite.

Accertato l'inadempimento del professionista, il Tribunale lo ha condannato al risarcimento dei danni patrimoniali (pari alle spese sostenute in dipendenza della sentenza emessa dal Tribunale di Monza) e non patrimoniali (lesione dell'immagine e della reputazione conseguente al pignoramento del conto corrente).

La questione

La questione in esame è la seguente: accertato l'inadempimento del professionista rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali che ne siano derivati?

La soluzione giuridica

La sentenza in rassegna è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, inaugurata dalle famose sentenze di San Martino (Cass. civ. S.U., sent. n. 26972/2008 e ss.), secondo la quale “dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.

Tale orientamento è innovativo rispetto a quello precedentemente seguito dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, secondo il quale il danno non patrimoniale da inadempimento non era ritenuto risarcibile. L'ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti.

Per aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse configurabile lesione del principio del neminem laedere, la giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale (Cass. sent. n. 2975/1968, seguita da Cass. sent. n. 8656/1996).

In questo filone giurisprudenziale si colloca, in materia di tutela del lavoratore, Cass. sent. n. 602/2000, secondo cui “il riferimento alla violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c. non è determinante ai fini dell'affermazione soltanto della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ben potendo essa concorrere con la responsabilità extracontrattuale allorché dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona indipendentemente dal rapporto di lavoro”.

La sentenza appare rispettosa dell'insegnamento della Suprema Corte anche in punto di onere di allegazione e di liquidazione equitativa del danno.

In particolare, il Giudice del Tribunale di Milano ha escluso che il danno non patrimoniale (nel caso di specie, danno all'immagine e alla reputazione) sia un danno in re ipsa ed ha opportunamente sottolineato come l'attore avesse compiutamente allegato e dimostrato che il pignoramento del conto corrente bancario era stato conosciuto da soggetti legati all'attività professionale (promotore finanziario) esercitata da Tizio.

Al riguardo, giova richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite nella citata sent. n. 26972/2008: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. civ. n. 8827/2003 e Cass. civ. n. 8828/2003; n. Cass. civ. n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.

Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza Corte cost. n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza Corte cost. n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”.

Incombe pertanto sul difensore della parte danneggiata l'onere di allegare e di provare, anche mediante presunzioni, che dall'inadempimento sia derivata la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

La liquidazione del danno alla reputazione – in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sent. n. 10268/2002) - è stata effettuata dal Giudice secondo equità, tenendo conto, da un lato, dell'attività svolta dal danneggiato e, dall'altro, delle conseguenze pregiudizievoli dallo stesso subite.

Osservazioni e suggerimenti pratici dell'Autore

Per un corretto accertamento del danno non patrimoniale da inadempimento, occorre, in primo luogo, che sia chiaramente individuato l'oggetto della lesione patita.

A tal fine, il difensore del danneggiato dovrà, sin dall'atto introduttivo del giudizio, allegare le circostanze di fatto dalle quali si possa desumere la fondatezza della pretesa risarcitoria.

Occorre, poi, provare per via documentale e/o testimoniale tali circostanze, ove siano contestate dalla controparte; comunque, anche in assenza di contestazioni, occorre provare tutti quegli elementi utili al Giudice per valutare l'effettività e la consistenza del pregiudizio patito.

La liquidazione definitiva spetta comunque solo al giudice, il quale potrà avvalersi anche di criteri presuntivi e potrà procedere anche in via equitativa.

È possibile ipotizzare che, in futuro, il danno non patrimoniale da inadempimento conquisterà sempre maggiore spazio fino ad essere oggetto di specifica previsione nelle polizze assicurative (si noti che, nel caso di specie, la polizza del professionista era limitata ai soli danni patrimoniali).

Sarà, perciò, importante individuare, già in sede di stipula del contratto assicurativo, gli interessi non patrimoniali che potrebbero essere pregiudicati dall'inadempimento del professionista e che dovrebbero, perciò, essere meritevoli di copertura assicurativa.

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