Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito altrui decorre dalla percezione del danno

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
27 Marzo 2015

«Colui che si sente danneggiato dall'altrui fatto illecito deve chiederne il risarcimento entro il termine di prescrizione previsto dalla legge dal momento in cui percepisca il danno e tale richiesta implicherà anche l'accertamento dell'illiceità della condotta. In base all'art. 2043 c.c. il diritto al risarcimento del danno sorge per effetto dell'esistenza del fatto illecito, e quindi della condotta (commissiva o omissiva) dell'agente, e del danno che questa condotta ha causato e non già a seguito della valutazione di illiceità del fatto che possa eventualmente seguire il verificarsi dei citati presupposti».
Massima

«Colui che si sente danneggiato dall'altrui fatto illecito deve chiederne il risarcimento entro il termine di prescrizione previsto dalla legge dal momento in cui percepisca il danno e tale richiesta implicherà anche l'accertamento dell'illiceità della condotta. In base all'art. 2043 c.c. il diritto al risarcimento del danno sorge per effetto dell'esistenza del fatto illecito, e quindi della condotta (commissiva o omissiva) dell'agente, e del danno che questa condotta ha causato e non già a seguito della valutazione di illiceità del fatto che possa eventualmente seguire il verificarsi dei citati presupposti».

Sintesi del fatto

Tizio, medico in servizio presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia di un ospedale, era sottoposto a giudizio per il reato di omicidio colposo per aver erroneamente valutato la gravità del quadro clinico di una paziente, in seguito deceduta. Rinviato a giudizio, il medico era assolto «perché il fatto non sussiste», e l'appello era dichiarato inammissibile. Tizio promuoveva azione civile nei confronti dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero che nella loro relazione avevano concluso per la responsabilità degli specialisti ostetrici, assumendo di aver subito danni all'immagine e alla reputazione, oltre ad ulteriori danni patrimoniali e non. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al ristoro di tali danni.

Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava le domande dell'attore, condannandolo al pagamento di metà delle spese di lite a favore dei convenuti, compensando per il resto le spese processuali.

Nel dichiarare infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in un giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva, secondo cui «la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole» (Cass. civ., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, in Giust. civ. Mass. 2009, 10, 1431).

È stata ritenuta, invece, fondata l'eccezione di prescrizione. In motivazione:

«L'art. 2947, comma 1, c.c. prevede che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre dal “giorno in cui il fatto si è verificato”. Tuttavia, la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha dato una lettura della norma che tiene conto sia della peculiarità della struttura dell'illecito civile come scolpito nell'art. 2043 c.c. sia del disposto (apparentemente contrastante) dell'art. 2935 c.c. (…). Si è, infatti, affermato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla “data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili (Cass., 17 settembre 2013, n. 21255). Nella stessa direzione si è precisato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass., 10 maggio 2013, n. 11119; in tal senso anche Cass., 6 dicembre 2011, n. 26188 e Cass., 28 luglio 2000, n. 9927)».

Il medico attribuiva il discredito subìto al rinvio a giudizio, collocabile cronologicamente tra le date di richiesta di tale rinvio e l'udienza dibattimentale in cui erano stati escussi i consulenti del Pubblico Ministero.

Si afferma in sentenza che, al momento della notifica della citazione ai convenuti, era spirato il termine quinquennale di prescrizione, non potendosi considerare quale dies a quo il giorno dell'emissione della sentenza di primo grado di assoluzione né quello della sentenza di inammissibilità dell'appello, essendosi il fatto asseritamente illecito e il danno alla reputazione già prodotti.

Deve escludersi che solo con dette pronunce si sia determinata l'illiceità del fatto, non essendo questo l'oggetto delle pronunce stesse e rilevando ai fini del decorso della prescrizione la condotta asseritamente negligente e il danno derivatone, non già le valutazioni successive che di essi si diano. Osserva il Tribunale:

«Diversamente opinando si rischierebbe di spostare avanti nel tempo il termine di prescrizione del risarcimento a seconda del momento in cui il danneggiato chieda o venga a conoscenza dell'accertamento dell'illiceità della condotta. Per contro, colui che si sente danneggiato dall'altrui fatto illecito deve chiederne il risarcimento entro il termine di prescrizione previsto dalla legge dal momento in cui percepisca il danno e tale richiesta implicherà anche l'accertamento dell'illiceità della condotta. In base all'art. 2043 c.c. il diritto al risarcimento del danno sorge per effetto dell'esistenza del fatto illecito, e quindi della condotta (commissiva o omissiva) dell'agente, e del danno che questa condotta ha causato e non già a seguito della valutazione di illiceità del fatto che possa eventualmente seguire il verificarsi dei citati presupposti».

È, inoltre, richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20609) «secondo cui quando il danno di cui si chiede il risarcimento consista - come nella specie - nella sofferenza morale soggettiva conseguita alla lesione della reputazione (discredito), il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha consapevolezza del fatto lesivo. Ciò che accade successivamente va inquadrato nei cd. effetti permanenti dell'illecito (istantaneo), come tali irrilevanti ai fini della prescrizione. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass., S.U., 14 novembre 2011,n. 23763)».

La questione

Il termine di prescrizione entro il quale chiedere il risarcimento del danno da fatto illecito altrui decorre dall'accertamento dell'illiceità del fatto?

Le soluzioni giuridiche

Per individuare il momento a partire dal quale possa essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito altrui, rileva la percezione, da parte del soggetto leso, di tale danno. La richiesta risarcitoria deve, dunque, avvenire entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal momento in cui è percepito il danno e tale richiesta implica anche l'accertamento dell'illiceità della condotta commissiva o omissiva del soggetto agente. In mancanza di danno non è configurabile il diritto al risarcimento e, di conseguenza, non decorre alcuna prescrizione, anche se è già stato compiuto il fatto illecito (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20609, cit.,) Quando, come nel caso di specie, il danno del quale si chiede il risarcimento consista anche nella sofferenza morale soggettiva conseguita al discredito subìto per la lesione dell'immagine e della reputazione, si presuppone la consapevolezza del fatto lesivo da parte del soggetto leso. Come evidenziato nella sentenza in commento, il medico aveva percepito, per sua stessa ammissione, il pregiudizio dapprima con la richiesta di rinvio a giudizio e, ancor più, con il suo accoglimento da parte del GUP, implicante una valutazione di non manifesta infondatezza della tesi accusatoria. Da tale momento, dunque, decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Osservazioni

Per non incorrere nella declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza del fatto illecito altrui, chi rivendica tale diritto deve attivarsi entro il termine di legge computando il dies a quo dal momento in cui ha percepito tale danno derivante dalla condotta illecita.

In definitiva, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui si valuti e accerti l'illiceità del fatto, ma dal momento in cui la parte lesa percepisca tale danno.

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