Danno biologico permanente di lieve entità: sì al risarcimento anche senza accertamento strumentale obiettivo

Giuseppe Sileci
30 Marzo 2017

Il danno biologico permanente di lieve entità derivante da sinistro stradale è risarcibile anche in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Massima

La risarcibilità del danno biologico di lieve entità derivante da sinistri stradali richiede un accertamento strumentale nei casi in cui sussistano dubbi ai fini del riconoscimento della lesione biologica mentre è sufficiente, in ogni altro caso, un dato clinico obiettivo, purché scientificamente compatibile e adeguatamente connesso all'evento lesivo.

Il caso

Tizia adiva il Giudice di pace per sentire condannare in solido Caio e la Società che garantiva i rischi derivanti dalla circolazione dell'autovettura di Caio, al risarcimento dei danni fisici da essa subiti a causa di un incidente stradale imputabile a fatto colposo del suddetto Caio. Il Giudice di pace accoglie la domanda e condanna Caio e la Società al risarcimento dei danni nella misura accertata e liquidata all'esito dell'istruttoria.

Sia Caio che la Società impugnano la sentenza, lamentando che il Giudice di prime cure:

  • aveva liquidato il danno biologico in assenza di riscontro strumentale e dunque violando l'art. 139 cod. ass. come modificato dall'art. 32 comma 3-ter e quater del d.l. n. 1/2012 convertito con modifiche in l. n. 27/2012;
  • aveva liquidato il danno morale nella misura del 10% pur in assenza di un qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrarne la sussistenza;
  • aveva condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali benché essi avessero offerto transattivamente una somma maggiore di quella liquidata.

Tizia resiste al gravame e propone a sua volta impugnazione incidentale, censurando la statuizione del Giudice di pace nella parte in cui:

  • non aveva riconosciuto il suo diritto al rimborso delle spese per la visita medico legale sostenuta prima dell'avvio del giudizio;
  • non aveva liquidato in suo favore le spese del proprio consulente di parte;
  • non aveva condannato i convenuti al pagamento delle spese di viaggio sostenute per sottoporsi a visite mediche e terapie riabilitative;
  • non aveva affermato il suo diritto ad avere rimborsate anche le spese di assistenza stragiudiziale.

Il Tribunale rigetta il primo ed il terzo motivo dell'appello principale, accogliendo il secondo; accoglie il primo ed il quarto motivo dell'appello incidentale, rigettando gli altri.

La questione

È corretta la soluzione del Tribunale che, interpretando l'art. 139 cod. ass., come modificato dall'art. 32, comma 3-ter e quater d.l. n. 1/2012,convertito con modifiche in l. n. 27/2012, ha optato per una lettura meno ancorata al dato letterale ed invece più sensibile alle esigenze di una tutela “senza limiti” del diritto alla salute?

Le soluzioni giuridiche

Come previsto dal comma 2 dell'art. 139 cod. ass. «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per il danno biologico permanente».

Quest'ultimo inciso è stato introdotto dall'art. 32 comma 3-ter del d.l. n. 1/2012, il cui comma 3-quater invece prevede che «il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

Il Tribunale di Padova, confermando sul punto la sentenza appellata, ha interpretato le disposizioni in questione nel senso che «l'accertamento strumentale può essere decisivo nei casi di dubbia interpretazione ai fini del riconoscimento della lesione biologica, ma in ogni caso può comunque essere ritenuto sufficiente anche un dato clinico obiettivo, purché sufficientemente compatibile e adeguatamente connesso all'evento lesivo».

Il Giudice dell'appello è pervenuto a questa conclusione muovendo dalla necessità di coordinare tra loro i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32. Aveva infatti osservato che, se si optasse per la soluzione che ammette la risarcibilità del danno da invalidità temporanea tanto nel caso in cui essa sia accertata visivamente, quanto nel caso in cui sia evidenziata strumentalmente (laddove i due avverbi sarebbero tra loro alternativi e dunque ammetterebbero una diagnosi che prescinda dall'esame strumentale ove sia confortata da quello visivo), ove la risarcibilità del danno biologico permanente sarebbe subordinata al necessario riscontro della lesione mediante accertamento strumentale obiettivo, il pregiudizio di carattere stabilizzato incontrerebbe limiti alla sua risarcibilità ben più stringenti di quelli richiesti per un pregiudizio meno grave e di natura temporanea. Inoltre, si creerebbe un palese contrasto tra la comune criteriologia medico legale e il contenuto delle nuove disposizioni normative.

Ancor più gravi sarebbero le conseguenze in tutti quei casi in cui la lesione sofferta dal danneggiato non sia dimostrabile strumentalmente, ma solo ricorrendo ad un esame clinico: si pensi all'area dei disturbi psico-reattivi, ovvero alle lesioni sensoriali che, ben difficilmente, sarebbero suscettibili di un riscontro strumentale al di fuori del compimento di indagini estremamente complesse.

Né, prosegue il Tribunale, a questa interpretazione osterebbero le due pronunce della Corte Costituzionale, la quale, dapprima con la sentenza del 2014 (C. cost., 16 ottobre 2014 n. 235) e, successivamente, con la ordinanza del 2015 (C.cost., 26 novembre 2015 n. 242), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod.ass.

Con la prima decisione, infatti, il Giudice delle leggi non avrebbe affrontato in maniera esaustiva l'indagine volta a verificare la tenuta costituzionale della norma nella parte in cui essa subordina la risarcibilità del danno biologico di lieve entità al riscontro strumentale obiettivo, non essendo questo l'oggetto del giudizio di legittimità e dunque costituendo l'affermazione del principio un mero obiter dictum.

Con il secondo provvedimento, invece, la Corte Costituzionale avrebbe senz'altro dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, cod. ass., come modificato dall'art. 32, commi 3-ter e 3-quater, d.l. n. 1/2012, ma – trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto – la statuizione non sarebbe vincolante per il Giudice, il quale sarebbe libero di interpretare ed applicare la medesima norma sulla base di una diversa lettura, pur sempre compatibile con la Costituzione, oppure potrebbe sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale eventualmente evocando parametri costituzionali diversi.

E tanto più è apparsa persuasiva al Giudice d'appello questa soluzione interpretativa alla luce del più recente orientamento della Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, ha affermato che i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 d.l. n. 1/2012 devono correlarsi con il generale principio stabilito dall'art. 139 cod. ass., che richiede sempre un accertamento medico legale, ossia una diagnosi mediante criteri visivi - clinici – strumentali non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzare di volta in volta secondo le leges artis (Cass. civ., sez. III, sent., 26 settembre 2016 n. 18773).

Osservazioni

All'indomani della promulgazione della l. 27/2012 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 1/2012, la portata dell'art. 32, commi 3-ter e 3-quater è stata oggetto di vivaci discussioni, complice anche, per la verità, la formulazione non proprio felicissima della norma.

La novità legislativa è subito apparsa dirompente nella misura in cui ha posto le basi per escludere il diritto del danneggiato al risarcimento di quelle lesioni di lieve entità (e dunque con esiti invalidanti permanenti non superiori al 9%) se la menomazione non fosse stata adeguatamente dimostrata attraverso un mezzo di prova specifico, e cioè un accertamento clinico strumentale obiettivo.

Le prime decisioni dei Giudici di pace, però, non hanno fatto registrare una energica inversione di tendenza rispetto al passato: si è ritenuto, infatti, che le modifiche dell'art. 139 cod. ass. non avrebbero mutato la definizione di danno biologico e non avrebbero introdotto una deroga ai canonici criteri di accertamento della invalidità (permanente o temporanea), dovendo pur sempre ammettersi il risarcimento di quella lesione alla integrità psico-fisica accertata «utilizzando la criteriologia validata dalla comunità scientifica» (G.d.P. Torino 24 maggio 2013 n. 3463; G.d.P. Civitanova Marche 29 luglio 2013 n. 152. E più recentemente Trib. Rimini 26 febbraio 2016 n. 279 secondo il quale è «risarcibile anche il danno i cui postumi non siano visibili ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.

In senso contrario cfr. Trib. Bologna 10 marzo 2015 ed ancora più recentemente Trib. Treviso 27 settembre 2016 n. 2315, secondo il quale dalla interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, comma 2, cod. ass., si desume che nell'ambito delle microlesioni sia necessario un accertamento clinico strumentale da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea).

Non minori problemi ha creato il coordinamento del comma 3-ter con il 3-quater, nella misura in cui il primo richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo ed il secondo, invece, ammette, accanto alla evidenza strumentale della lesione, anche ed alternativamente l'accertamento visivo.

Si è quindi ritenuto che fosse coerente una lettura delle norme che restringesse la necessità dell'accertamento clinico strumentale obiettivo al danno da invalidità permanente e che invece ammettesse anche l'accertamento visivo ove fossero venute in evidenza menomazioni di natura temporanea (G.d.P. Belluno 6 settembre 2013 n. 203).

Orbene, la sentenza in commento aderisce all'orientamento che privilegia una interpretazione estensiva della norma e meno ancorata al dato letterale che, tuttavia, si fatica a condividere proprio alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale, che hanno escluso la sussistenza di profili di incostituzionalità dell'art. 139 cod. ass. e di quella opzione ermeneutica – oggi pacifica – che circoscrive l'ambito di applicazione del comma 3-ter dell'art. 32 del d.l. n. 1/2012 (che ha aggiunto il periodo finale dell'art. 139, comma 2, cod. ass. alle sole invalidità permanenti (per le quali occorrerà sempre un accertamento clinico strumentale obiettivo) e limita l'applicazione del comma 3-quater (che invece ammette anche l'accertamento visivo) alle sole menomazioni di natura temporanea.

Più esattamente, non sembra più dubitabile che il comma 3-ter dell'art. 32 d.l. n. 1/2012 preveda un criterio di accertamento della lesione permanente di lieve entità.

In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale (C.cost., 26 novembre 2015 n. 242), che ha ribadito la necessità del riscontro strumentale solo quando si lamenta un danno permanente e non anche quando si chiede il ristoro di una invalidità temporanea, la quale, come espressamente previsto dall'art. 32 comma 3-quater, è sempre suscettibile di essere accertata visivamente e dunque attraverso i consueti criteri della metodologia medico legale.

L'ambito di applicazione dei commi 3-ter e quater è stato confermato anche dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che «trattasi, infatti, di norme (la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo) volte a stabilire l'esistenza e, eventualmente, la consistenza del danno alla persona» (Cass. civ., sez. III, sent., 26 settembre 2016 n. 18773).

Se vi è accordo sulla ratio e sulla definizione dell'ambito applicativo delle due disposizioni, allora non può condividersi quella interpretazione che, forzando il dato letterale e le finalità delle norme, di fatto annulla quelle differenze volute dal legislatore e mette sullo stesso piano il danno permanente e quello temporaneo.

In altri termini, se il legislatore, pensando alla invalidità permanente, ha voluto limitarne il risarcimento ai soli in casi in cui questa lesione sia suscettibile di «accertamento clinico strumentale obiettivo» e se, dettando una disposizione ad hoc per il danno di natura temporanea, ha fatto ricorso alla proposizione disgiuntiva “o”, prevedendo che questo sia risarcibile se accertato «visivamente o strumentalmente», ed infine se queste disposizioni non sono contrarie alla Costituzione, non può sostenersi che sia comunque una interpretazione orientata costituzionalmente quella che, trascurando una precisa scelta del legislatore (che si può condividere o meno ma che è pur sempre vincolante), ritenga sufficiente l'accertamento medico legale (sia esso visivo, clinico e/o strumentale) senza che questi criteri debbano coesistere qualora il Giudice sia chiamato a liquidare il danno biologico permanente.

Se poi gli effetti derivanti dalla applicazione di queste disposizioni sono contraddittori, come ha denunciato il Tribunale affermando che «appare privo di senso» che un pregiudizio di carattere stabilizzato incontri maggiori limiti di risarcibilità rispetto ad un pregiudizio di natura meramente temporanea, ovvero se vi è il rischio che alcune menomazioni, non essendo suscettibili di essere dimostrabili strumentalmente, possano rimanere prive di tutela risarcitoria, nonostante la loro lesività dell'integrità psico-fisica, la questione dovrebbe essere nuovamente portata all'attenzione della Corte Costituzionale «evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato», per usare le stesse parole del Giudice padovano.

Guida all'approfondimento

M.BONA, Micropermanenti: la Cassazione contro prove “diaboliche” e/o inutili, in Ridare.it;

M.BONA, Lesioni di lieve entità ed accertamenti strumentali: la Consulta ignora questioni di costituzionalità manifestamente fondate, in Resp. Civ. e Prev., fasc. 2, 2016, pag. 466;

GUFFANTI PESENTI L., La Corte Costituzionale e l'inedita funzione sociale del diritto alla salute, in Europa e Dir. Privato, fasc. 4, 2014, pag. 1393;

M.HAZAN, Micropermanenti e accertamenti strumentali: a volte ritornano. Nuovi appigli per la “teoria del nulla”?, in Ridare.it;

G.MIOTTO, Micropermanenti, “accertamento strumentale” ed emersione dell'interesse degli assicurati nel panorama costituzionale, in Resp. Civ. e fasc. 2, 2016, pag. 505;

C.SCOGNAMIGLIO, Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la funzione della responsabilità civile ed una condivisibile concretizzazione del principio della irrisarcibilità del danno eccedente il livello della tollerabilità, in Resp. Civ. e Prev., fasc. 6, 2014, pag. 1834;

G.SILECI, Danno biologico di lieve entità: le nuove norme contro le truffe assicurative, in Altalex;

D.SPERA, L'onere della prova della lesione della salute, in Tabelle milanesi 2013 e danno non patrimoniale, Collana “Officina del Diritto”, Giuffré, 2013;

P.ZIVIZ, Prima furon le cose, e poi i nomi, in Resp. Civ. e Prev., fasc. 6, 2014, pag. 1842.

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