Assicurazione multirischio per conto proprio a primo rischio e per conto altrui a secondo rischio

Cesare Trapuzzano
14 Agosto 2017

Assicurazione per conto proprio e interpretazione della clausola che prevede che la copertura assicurativa operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici ivi operanti.
Massima

Nel contratto di assicurazione della propria responsabilità civile stipulato da un ospedale (assicurazione per conto proprio) la clausola la quale preveda che la copertura assicurativa operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici ivi operanti va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell'ospedale, la medesima polizza copre altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui.

Il caso

Il giudizio di merito trae fondamento in fatto dalle complicanze (emotrasfusione e intervento chirurgico) lamentate da una paziente che si era sottoposta ad un esame coronarografico presso una clinica privata. La parte danneggiata, sul presupposto che dette complicanze fossero ascrivibili a colpa dei sanitari, convenne dinanzi al Tribunale di Chiavari la società che gestiva la clinica. Questa si costituì negando la propria responsabilità e chiamò in causa il medico che aveva eseguito l'esame (non dipendente della clinica) e il proprio assicuratore della responsabilità civile. Il Tribunale di Chiavari accolse la domanda principale nonché quella di garanzia proposta dalla clinica nei confronti del proprio assicuratore. La sentenza fu appellata in via principale dalla società assicuratrice, la quale allegò che il contratto stipulato con la società assicurata escludeva la copertura della responsabilità della clinica scaturente dal fatto illecito dei medici da essa non dipendenti, sino al limite di 1,5 miliardi di lire, e che pertanto - essendo il danno patito dalla vittima inferiore a tale limite - non fosse dovuto alcun indennizzo alla società assicurata. Su tale punto la Corte d'Appello di Genova accolse il gravame. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società assicurata sulla base di otto motivi, cui ha resistito la società assicuratrice. I primi due motivi di ricorso, con i quali si è sostenuto che la copertura assicurativa riguardasse anche il fatto illecito dei medici non dipendenti, senza la franchigia prevista dall'art. 7 delle Condizioni particolari, è stato accolto. In conseguenza, la società assicuratrice è stata condannata a tenere indenne la società che gestiva la clinica con riferimento a tutte le somme che quest'ultima ha dovuto pagare alla danneggiata in esecuzione della sentenza impugnata. E ciò al netto della franchigia contrattualmente prevista di euro 2.582,28. La Corte di legittimità ha deciso nel merito la causa, escludendo che fosse necessario alcun ulteriore accertamento in fatto. Gli altri motivi sono stati assorbiti mentre il sesto motivo è stato dichiarato infondato, non essendo stata disposta alcuna condanna aggiuntiva rispetto agli acconti già ricevuti. Piuttosto, la Corte ha ritenuto che, all'esito dell'interpretazione della pronuncia, doveva intendersi che dalla somma complessiva oggetto di condanna erano da detrarsi gli acconti già corrisposti.

La questione

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono stati esaminati congiuntamente, perché ponevano questioni analoghe, ossia il senso e la portata da attribuire all'art. 7 delle Condizioni particolari del contratto di assicurazione, rubricato “Altre assicurazioni”, secondo cui «La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici (...) non direttamente dipendenti dal contraente e comunque dopo la somma di lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restano a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta (...)». Secondo la ricorrente il contratto stipulato con la società titolare della clinica copriva due rischi diversi:

a) la responsabilità civile della clinica per il fatto proprio (art. 1218 c.c.) e/o dei dipendenti o collaboratori (art. 1228 o 2048 c.c.): ed in questa parte il contratto consisteva in un'assicurazione per conto proprio ed era a primo rischio;

b) la responsabilità civile personale dei soggetti del cui operato la clinica doveva rispondere, anche se non dipendenti: ed in questa parte il contratto costituiva un'assicurazione per conto altrui ed era a secondo rischio, sicché operava solo nel caso in cui il responsabile (ossia il medico) avesse già una sua copertura assicurativa ed esclusivamente per l'eccedenza rispetto ad 1,5 miliardi di lire.

Le soluzioni giuridiche

Ad avviso della ricorrente la Corte d'appello non si era avveduta di queste clausole (ovvero del combinato disposto degli artt. 7 ed 8 delle Condizioni particolari) ed aveva conseguentemente ritenuto che anche la responsabilità della clinica per fatto altrui (ex artt. 1228 o 2048 c.c.) fosse soggetta alla franchigia di 1,5 miliardi di lire, mentre in realtà vi era soggetta solo la responsabilità personale dei medici non dipendenti. La Corte di Cassazione ha accolto la prospettazione della ricorrente. Sul punto ha rilevato che la Corte d'appello ha attribuito all'art. 7 delle Condizioni particolari della polizza un significato non solo incoerente col senso fatto proprio dalla connessione delle parole, ma anche collidente con alcune regole elementari del diritto assicurativo. Premesso che il contratto assicurativo stipulato tra le parti ha ad oggetto la responsabilità civile, l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni, non di cose. Pertanto, il rischio coperto è l'impoverimento del responsabile di un fatto illecito o di un inadempimento, costretto a risarcire i danni causati a terzi con la propria condotta. Sennonché, come tutte le assicurazioni contro i danni, anche l'assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui (art. 1891 c.c.). L'assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente; quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo debba rispondere del loro operato. La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui. La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato. Si ha assicurazione per conto altrui quando il contraente non è il titolare dell'interesse esposto al rischio, ai sensi dell'art. 1904 c.c., mentre si ha assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza è altresì titolare dell'interesse assicurato. Per converso, la distinzione tra assicurazione (della responsabilità civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto: nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui) l'assicuratore copre il rischio di impoverimento dell'assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere. Ne consegue che l'assicurazione della responsabilità civile sarà per conto proprio od altrui a seconda di quale sia l'interesse assicurato; sarà invece per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato. In virtù della distinzione strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilità civile, essi possono tra loro cumularsi.

È dunque possibile stipulare:

a) un'assicurazione della responsabilità propria (sia per fatto proprio che per fatto altrui);

b) un'assicurazione della responsabilità altrui (sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere).

Una struttura ospedaliera può dunque teoricamente assicurare:

a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.);

b) la responsabilità dei medici (assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.).

Alla luce di questi principi è stata esaminata la decisione della Corte d'appello di Genova. La clausola in discussione è stata inserita in un contratto di assicurazione stipulato dalla clinica che pacificamente copriva la responsabilità civile della clinica stessa per il fatto proprio: si trattava quindi di un'assicurazione per conto proprio. In base all'assunto della Corte d'appello di Genova, questa clausola doveva essere interpretata nel senso che l'assicurazione stipulata dalla società: - avrebbe coperto interamente la responsabilità della società per il fatto proprio; - avrebbe coperto solo parzialmente la responsabilità della società per il fatto dei dipendenti, e per l'esattezza solo per l'ipotesi in cui questi ultimi avessero causato un danno superiore ad 1,5 miliardi di lire. Sennonché la S.C. ha escluso che questa interpretazione rispettasse le prescrizioni dell'art. 1362 e dell'art. 1363 c.c. La prima di tali norme, infatti, impone quale fondamentale criterio ermeneutico l'interpretazione letterale. La lettera del contratto in esame prevedeva che la copertura assicurativa «operasse in eccesso alle assicurazioni personali dei medici». Ora, affinché un contratto di assicurazione possa “operare in eccesso” rispetto ad un'altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. Così, ad esempio, un'assicurazione contro l'incendio non potrebbe mai “operare in eccesso” rispetto ad una contro il furto. Per contro, l'assicurazione contro l'incendio stipulata dal locatore ben potrebbe “operare in eccesso” rispetto all'identica assicurazione stipulata dal conduttore per conto altrui e quindi coprire i danni non coperti da quest'ultima polizza. Orbene, se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una “assicurazione personale”, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare. Infatti, nell'assicurazione di responsabilità civile - che è assicurazione di patrimoni e non di cose - il “rischio” oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Sicché un'assicurazione “personale” della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo; invece, un'assicurazione della responsabilità civile della clinica copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: in proposito nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella dei medici, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né un'assicurazione plurima, né una copertura “a secondo rischio”, come ritenuto dalla Corte d'appello. Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), un'assicurazione stipulata dalla clinica “per conto proprio” non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti. Ne discende che l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello ha violato, da un lato, l'art. 1362 c.c., perché ha travisato il significato giuridico dell'espressione “operare in eccesso”, riferito ad un contratto di assicurazione; dall'altro lato, l'art. 1367 c.c., perché l'interpretazione adottata renderebbe la clausola inutile: un'assicurazione del patrimonio di Primus mai potrebbe “operare in eccesso” rispetto ad un'assicurazione del patrimonio di Secundus, perché l'impoverimento di quest'ultimo è del tutto indifferente per l'altro e non costituisce per lui un rischio assicurabile.

Osservazioni

Secondo la Corte di legittimità, l'unica interpretazione ammissibile dell'art. 7 delle Condizioni particolari consiste nel ritenere che, attraverso tale clausola, le parti hanno inteso stipulare un'assicurazione per conto altrui, per effetto della quale la titolare della clinica assunse la qualità di contraente e i medici operanti nella struttura, ma non dipendenti da essa, assunsero la qualità di “assicurati”. Ove letta in questo senso, la clausola acquista un significato sintatticamente plausibile e giuridicamente possibile: essa persegue lo scopo di garantire la responsabilità dei medici non dipendenti della società titolare della clinica nell'ipotesi in cui il danno da questi causato a terzi sia superiore ad un certa soglia (nella fattispecie 1,5 miliardi di vecchie lire) e non sia coperto dall'assicurazione per conto proprio stipulata dai singoli professionisti. Inoltre, la Corte osserva che le deduzioni svolte al riguardo dall'assicuratrice, secondo cui «non esiste in nessuna parte della polizza (...) una copertura personale dei medici non dipendenti» sono manifestamente erronee, alla luce del chiaro disposto dell'art. 8 delle Condizioni particolari, ove si stabilisce che «la garanzia prestata con la sezione C (ossia la copertura della responsabilità personale dei dipendenti) è estesa a tutti gli operatori non dipendenti».

In definitiva, è stata stipulata una polizza multirischio, per effetto della quale devono reputarsi coperte:

  • la responsabilità della clinica per fatto proprio, a primo rischio;
  • la responsabilità della clinica per fatto altrui, a primo rischio;
  • la responsabilità dei medici non dipendenti, a secondo rischio.

Nel caso esaminato, avendo la società proprietaria della clinica invocato la copertura della responsabilità propria, ancorché derivante dal fatto di persone del cui operato doveva rispondere, l'art. 7 delle Condizioni particolari non doveva dunque trovare applicazione, disciplinando un rischio del tutto diverso.

In proposito, la Corte di legittimità ha evidenziato che la polizza di secondo rischio può «operare in eccesso» rispetto ad altra polizza solamente qualora i due contratti coprano il medesimo rischio. Sennonché l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno della struttura sanitaria concerne un rischio del tutto eterogeneo rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile della struttura in cui il sanitario si trova ad operare. Ne discende che quest'ultima non può operare in eccesso rispetto alla prima e, pertanto, la Corte ha cassato la sentenza sul punto, condannando la compagnia assicuratrice.

A questa distinzione si è adeguata la giurisprudenza di merito successiva (cfr. Trib. Bari, sez. II, 1 ottobre 2015, n. 4130; Trib. Latina, sez. II, 26 febbraio 2016, n. 337; Trib. Modena. sez. I, 31 maggio 2016, n. 1113).

Guida all'approfondimento

A.VILLA, La polizza di secondo rischio deve avere il medesimo oggetto di quella a primo rischio, in www.dirittoegiustizia.it, 2015.

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