È documentale la prova del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica

Paolo Vinci
01 Settembre 2014

“L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 4, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica”.
Massima

Cass. civ., sez. III civile, 19 marzo 2014, n. 6341

“L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 4, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica”.

Sintesi del fatto

Tizio conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Alfa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della asserita cattiva esecuzione di un intervento sull'arto superiore sinistro, eseguito presso il predetto Ospedale.

Il Tribunale liquidava i danni secondo le Tabelle del Danno Biologico, in quanto riteneva che, in seguito all'intervento, fosse stata provocata un'invalidità permanente del 5%. Rigettava i motivi relativi al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
In seguito Tizio proponeva appello, ma la Corte lo rigettava.
Tizio adiva, così, la Suprema Corte.

In motivazione

“Con un secondo motivo si denuncia "relativamente al danno lavorativo specifico, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5". (…)

[il motivo] si fonda su documentazione non meglio specificata, riguardo alla quale - come ha anche eccepito correttamente la resistente - non viene patimenti fornita l'indicazione specifica ai sensi di detta norma, atteso che i documenti non vengono nemmeno identificati, non se ne riproduce nè direttamente né indirettamente il contenuto (in questo secondo caso indicando a quale parte di esso corrisponderebbe), non si indica se e dove essi vennero prodotti e se e dove (anche agli effetti dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4) siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità: anche qui la frase sopra riportata è identica a quella che era stata articolata nel motivo di appello che si legge nell'esposizione del fatto ed anche in quella sede mancano le dette indicazioni.
Il motivo è, dunque, inammissibile per violazione dell'articolo 366 c.p.c., n. 6 (…).

Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c.,; n. 3, del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 4, comma 3, convertito in Legge 26 febbraio 1977, n. 39, anche con riferimento all'articolo 3 Cost." (…).
Il motivo, inoltre, se fosse ammissibile e dovesse scrutinarsi in base a quello che prospetta la sua illustrazione, sarebbe privo di fondamento.
Ciò, in base al seguente principio di diritto: "L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 4, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica” (Cass. n. 10026/2004) (…).
Con questo orientamento si sono poste in contrasto inconsapevole due sole sentenze di questa Sezione: si tratta di Cass. n. 17179/2007 e, più di recente, di Cass. n. 7531/2012.
Senonché, questa seconda sentenza si limita a richiamare la prima, la quale, a sua volta, non risulta consapevole delle esatte affermazioni di Cass. n. 10026/ 2004 ed anzi richiama Cass. n. 1120/2006 che si pose nel solco della sentenza del 2004, seguita da tutti gli altri precedenti in termini (…). Nel caso oggetto della lite si deve rilevare che era provato in giudizio solo che il ricorrente svolgeva attività di grafico pubblicitario e che lo stato invalidante era potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua capacità lavorativa, ma per come ha detto la Corte di merito nessuna dimostrazione del danno conseguenza derivante da una contrazione del reddito era stata fornita ed anzi, a monte, nemmeno alcuna dimostrazione di quale fosse il reddito prima e dopo l'evento. Applicare il criterio del triplo in tale situazione si sarebbe risolto nel riconoscere esistente un danno senza che esso sia stato provato (…)”.

La questione

La questione in esame è la seguente: come deve essere provato e come si calcola il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica?

Le soluzioni giuridiche

La capacità lavorativa si distingue in generica e specifica. La capacità lavorativa generica è la perdita o riduzione della attitudine comune a tutti i soggetti di svolgere un lavoro qualsiasi e si distingue, perciò, dalla capacità lavorativa specifica, che indica, invece, la capacità a svolgere uno specifico lavoro.

Il danno causato dalla lesione della capacità lavorativa specifica viene liquidato considerando la lesione sul reddito, dunque quale danno patrimoniale; il danno conseguente alla lesione della capacità lavorativa generica, viene liquidato in base alla lesione subita, indipendentemente dallo svolgimento di una attività lavorativa.

Con l'affermazione della categoria del danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica, non riconducibile al danno patrimoniale, anche il danno da riduzione della capacità lavorativa generica è stato ricondotto a tale nozione, costituendo lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, non legata alla produzione del reddito.

La Cassazione con sentenza (Cass., sez. III 18 novembre 2010 n. 23259) ha precisato ulteriormente i confini della nozione di danno non patrimoniale, riconducendo al danno biologico anche la perdita della capacità lavorativa generica, la quale viene, dunque, assorbita e di conseguenza liquidata con il risarcimento del danno biologico, mentre la capacita lavorativa specifica, per essere risarcita, ha bisogno di prove certe e precise.

Infatti, il termine “specifica” dovrebbe considerare l'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotta. Conseguentemente, l'onere di provare la riduzione della stessa incombe sul danneggiato, il quale dovrebbe produrre prove documentali riguardo l'attività svolta (soprattutto la dichiarazione dei redditi). Nel caso di libera professione, la prova sarà più ardua, in quanto il guadagno non si basa su uno stipendio fisso, ma è variabile.

Costituisce orientamento quasi univoco che la prova certa del danno patrimoniale conseguente alla lesione, ovvero la mancanza di guadagno determinata dal sinistro occorso, debba essere puntualmente provata dall'attore.

Osservazioni e suggerimenti pratici

L'orientamento della Suprema Corte è chiaro e univoco.

È evidente l'importanza della prova dell'effettiva riduzione della capacità lavorativa specifica che determini un danno patrimoniale, ovvero il mancato guadagno. Quest'ultimo deve essere diretta conseguenza della lesione occorsa e la sua prova è fondamentale ed elemento costitutivo per ottenere il risarcimento. Per quanto riguarda, invece, il calcolo di tale voce di danno, non sussiste la medesima unanimità. Sono infatti in uso diversi metodi, non solo in base alla Legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Innanzitutto, bisogna distinguere tra lavoro autonomo e subordinato. Per questo sarebbe opportuno ed auspicabile uniformare i criteri di calcolo.

Conclusioni

La prova della riduzione della capacità lavorativa specifica è rigorosa, al fine di evitare ingiusti risarcimenti quando non c'è stato danno. Le presunzioni non possono costituire oggetto di prova, la quale deve necessariamente essere documentale: bisognerebbe stabilire quali documenti dovranno necessariamente e obbligatoriamente essere depositati contestualmente alla richiesta di risarcimento, oltre ad eventuali documenti opzionali e facoltativi, ma utili al Giudice per determinare se vi è stata la riduzione della capacità lavorativa specifica e, in caso affermativo, per quantificarla.