Contratti collegati e vacanza rovinata: quando i compagni di viaggio possono richiedere il risarcimento del danno

02 Settembre 2014

“In tema di risarcimento dei danni per impossibilità di portare a compimento il proprio viaggio di nozze in seguito al respingimento di uno dei coniugi da parte del paese di destinazione, deve ritenersi viziata sotto il profilo dell'illogicità e dell'inconferenza della motivazione la premessa del giudice del merito che esclude in favore del marito il diritto all'informazione preventiva e, conseguentemente, al risarcimento dei danni, essendo il visto d'ingresso per il paese di destinazione richiesto solo per la moglie; infatti, trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, è palese che l'impedimento all'ingresso nel paese di destinazione a carico dell'uno di essi - impedimento che potrebbe risultare dannoso e molesto in ogni caso di viaggio organizzato in comune fra più persone - nella specie risulta addirittura disastroso, in quanto preclude del tutto ad entrambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza, che costituisce lo scopo immediato del viaggio di nozze. In questa situazione, anche ammesso che l'acquisto dei due biglietti possa configurare due contratti autonomi, e non piuttosto un unico contratto relativo al viaggio di due persone, si tratterebbe comunque di contratti collegati, trattandosi di un tipico caso in cui lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse comune, pur se formalmente realizzato tramite atti diversi. Ne consegue che l'inadempimento dell'uno dei contratti si riflette necessariamente sull'altro, rendendone vana l'esecuzione, data l'unicità dell'interesse perseguito (cassata, nella specie, la decisione del giudice del merito, che aveva escluso il risarcimento in favore del marito a fronte di una domanda risarcitoria avanzata per l'impossibilità di usufruire del proprio viaggio di nozze, atteso che, arrivati a destinazione, l'Ufficio immigrazione thailandese aveva negato l'ingresso alla moglie, cittadina ecuadoregna, sequestrandole passaporto e il biglietto di viaggio, perché priva del visto di ingresso del Consolato competente, necessario per i cittadini extracomunitari)” .
Massima

Cass

.

c

iv

.

, sez

.

III,

sent.,

12

novembre

2013

n. 25410

“In tema di risarcimento dei danni per impossibilità di portare a compimento il proprio viaggio di nozze in seguito al respingimento di uno dei coniugi da parte del paese di destinazione, deve ritenersi viziata sotto il profilo dell'illogicità e dell'inconferenza della motivazione la premessa del giudice del merito che esclude in favore del marito il diritto all'informazione preventiva e, conseguentemente, al risarcimento dei danni, essendo il visto d'ingresso per il paese di destinazione richiesto solo per la moglie; infatti, trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, è palese che l'impedimento all'ingresso nel paese di destinazione a carico dell'uno di essi - impedimento che potrebbe risultare dannoso e molesto in ogni caso di viaggio organizzato in comune fra più persone - nella specie risulta addirittura disastroso, in quanto preclude del tutto ad entrambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza, che costituisce lo scopo immediato del viaggio di nozze. In questa situazione, anche ammesso che l'acquisto dei due biglietti possa configurare due contratti autonomi, e non piuttosto un unico contratto relativo al viaggio di due persone, si tratterebbe comunque di contratti collegati, trattandosi di un tipico caso in cui lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse comune, pur se formalmente realizzato tramite atti diversi. Ne consegue che l'inadempimento dell'uno dei contratti si riflette necessariamente sull'altro, rendendone vana l'esecuzione, data l'unicità dell'interesse perseguito (cassata, nella specie, la decisione del giudice del merito, che aveva escluso il risarcimento in favore del marito a fronte di una domanda risarcitoria avanzata per l'impossibilità di usufruire del proprio viaggio di nozze, atteso che, arrivati a destinazione, l'Ufficio immigrazione thailandese aveva negato l'ingresso alla moglie, cittadina ecuadoregna, sequestrandole passaporto e il biglietto di viaggio, perché priva del visto di ingresso del Consolato competente, necessario per i cittadini extracomunitari)” .

Sintesi del fatto

Tizio e Caia si recano presso un'agenzia di viaggi per acquistare due biglietti aerei per la Thailandia dove hanno intenzione di soggiornare durante il loro viaggio di nozze. Una volta arrivati a destinazione, l'Ufficio Immigrazione thailandese nega l'ingresso a Caia, cittadina equadoregna, perché priva del visto di ingresso del Consolato competente, necessario per i cittadini extracomunitari. I coniugi convengono in giudizio davanti al Giudice di Pace l'agenzia chiedendo il risarcimento dei danni lamentando di non essere stati informati della necessità del visto. La convenuta declina ogni responsabilità sull'assunto che essa aveva solo venduto i biglietti di viaggio e che non gravava su di essa alcun obbligo informativo. In primo e secondo grado la domanda degli attori viene respinta; la Corte d'Appello in particolare rileva che nessun risarcimento spetta a Tizio in quanto egli non necessitava di visti ed ha potuto liberamente accedere al paese di destinazione.

La questione

Le questioni giuridiche poste dal caso in esame erano due: la prima, quali obblighi informativi gravano sull'agenzia di viaggi quando essa non organizzi l'intero viaggio ma fornisca solo servizi isolati; la seconda, se e in che termini, riconosciuto sussistente un obbligo informativo nei confronti di un soggetto, l'inadempimento di tale obbligo abbia effetti anche nei confronti di altri partecipanti al viaggio ed in particolare se questi ultimi abbiano diritto al risarcimento del danno.

Le soluzioni giuridiche

Tralasciando in questa sede la questione circa il contenuto degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario di viaggio, la sentenza in commento ha dato risposta affermativa al secondo quesito. La Cassazione ha dunque sancito che nel caso in cui lo scopo perseguito dai contraenti riguardi un risultato unitario e di interesse comune (nel caso di specie, viaggio di nozze) pur se realizzato tramite atti diversi (due contratti di acquisto di biglietti aerei), le conseguenze dell'inadempimento riguardante una sola controparte si estendono anche all'altra parte.

La Cassazione in particolare richiama la teoria dei contratti collegati per stabilire che l'inadempimento di un contratto “si riflette necessariamente sull'altro, rendendone vana l'esecuzione, data l'unicità dell'interesse perseguito”. Pertanto, supposto sussistente l'obbligo informativo nei confronti della moglie, “anche il marito - per il suo comune e condiviso interesse alla corretta esecuzione del rapporto – aveva diritto di ricevere tutte le informazioni che l'intermediario di viaggio era tenuto a fornire, per permettere ai due sposi l'ingresso nel paese di destinazione, ed anche il marito è da ritenere danneggiato dal relativo inadempimento” (Cass. civ. in commento, in motivazione). La Suprema Corte non si sofferma sulle singole voci di danno, ma riconosce genericamente il diritto al risarcimento del danno non solo in capo alla moglie ma anche in capo al marito, dato che l'inadempimento dell'intermediario ha “precluso del tutto ad entrambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza” (Cass. civ. in commento, in motivazione).

Osservazioni e suggerimenti pratici

Il cd. danno da vacanza rovinata, come noto, è stato di recente codificato dalla normativa sulla vendita di pacchetti turistici (art. 47, comma 1, d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79) ma era stato già da tempo riconosciuto da dottrina e giurisprudenza con riguardo alla precedente normativa di matrice comunitaria (art. 13, comma 2, d. lgs.17 marzo 1995, n. 111 e corrispondenti norme del Codice del Consumo; così come riletto alla luce della interpretazione della originaria direttiva comunitaria da parte della Corte di Giustizia (Corte giust. CE, 12 marzo 2022, C-168/2000, Leiner) e alla Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio 23 aprile 1970 (art. 13 CVV, in tema di contratto di organizzazione di viaggi; l. 27 dicembre 1977, n. 1084). In particolare la recente sentenza della Cassazione (Cass. sez. III 11 maggio 2012, n. 7256) aveva qualificato, nel solco delle cd. sentenze di San Martino, il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale risarcibile anche in ipotesi di inadempimento contrattuale, sulla base del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e, trattandosi nel caso di specie di un “pacchetto turistico” disciplinato dal d. lgs. n. 111/95, della normativa di matrice comunitaria.

Trattandosi di mera emissione di biglietti aerei, e dunque di prestazione di servizi isolati, il caso di specie non rientrava nella disciplina sui pacchetti turistici mentre al contrario sono state ritenute applicabili dalla Suprema Corte le norme della CCV sui contratti di intermediazione di viaggio (ma non l'art. 13 CVV in tema di risarcimento danni, che riguarda l'organizzazione di viaggi) in quanto essa si applica, a prescindere dalla nazionalità del viaggiatore, a chiunque concluda il contratto di viaggio all'interno di uno Stato contraente. Il pronunciamento in commento, dunque, sebbene indirettamente, sembra per la prima volta ammettere che il danno da vacanza rovinata sia risarcibile anche al di fuori della normativa sui pacchetti turistici e anche quando si tratti di prestazione da parte dell'intermediario di servizi isolati, sempre che lo scopo turistico del viaggio sia palese all'operatore (Rileva come sarebbe ingiustificato il mancato riconoscimento del danno da vacanza rovinata in ipotesi di organizzazione di viaggio tramite diversi operatori e con contratti separati, A. Venchiarutti, Il danno da vacanza rovinata tra normativa nazionale ed europea, in Resp. Civ. prev., 2013, n. 4, pp. 1075 ss. e ivi ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

Ma quel che più rileva è il principio secondo cui nel caso luna di miele i diversi contratti che organizzano il viaggio, seppur strutturalmente distinti e autonomi e non singolo contratto relativo al viaggio di due persone, sono comunque collegati, unico essendo l'interesse perseguito dalle parti. Pertanto, coerentemente con i principi in tema di collegamento negoziale espressi in varie occasioni dalla Cassazione, le sorti di un contratto influenzano necessariamente le vicende dell'altro in termini di validità ed efficacia e dunque, in caso di inadempimento di un solo contratto, il diritto al risarcimento dei danni spetta ad entrambi i coniugi: non solo dunque al coniuge il cui interesse è stato leso dall'inadempimento ma anche all'altro, nei cui confronti il rapporto contrattuale è stato adempiuto correttamente. È Interessante infine notare che in un obiter dictum la Suprema Corte apre anche alla possibilità che in ogni caso di viaggi organizzati in comune tra più persone si possa provare che i contratti fossero collegati e pertanto l'inadempimento dell'uno abbia effetti anche nei confronti degli altri: un'apertura che potrebbe portare, in un tempo non lontano, a riconoscere il risarcimento del danno da vacanza rovinata in tutte le ipotesi di viaggi di gruppo.

Conclusioni

La sentenza in commento appare meritevole di attenzione in quanto in primo luogo ha sancito, sebbene indirettamente, che il danno da vacanza rovinata è risarcibile non solo in ipotesi di “pacchetti turistici” ed in applicazione della normativa comunitaria (così come trasfusa nel Codice del Consumo prima, ed ora nel Codice del Turismo) ma anche in ipotesi di prestazione di servizi isolati, come è il caso della semplice vendita di biglietti aerei. In secondo luogo, ha affermato il principio secondo cui nel caso in cui l'organizzazione del viaggio da parte dell'intermediario preveda la stipula di contratti autonomi ma collegati dall'unicità dell'interesse perseguito, come è il caso dell'acquisto di biglietti aerei per un viaggio di nozze, l'inadempimento di un rapporto estende necessariamente i suoi effetti anche nei confronti dell'altro e pertantao il diritto al risarcimento del danno spetta a tutte le parti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.