Risarcibilità dei danni “diretti” subiti dai soci di società di capitali per mala gestio di amministratori e sindaci
04 Settembre 2014
Massima
App. Milano, sez. I, 11 marzo 2014, n. 1011 Il socio di società di capitali ha legittimazione attiva a far valere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e/o morale subito a causa di atti di mala gestio di amministratori e sindaci solo qualora alleghi la sussistenza di danni diretti alla sua sfera patrimoniale (incidenti su cespiti diversi dalla partecipazione sociale) e non patrimoniale (quale, nella specie, il danno morale inteso come sofferenza o patimento d'animo). Sintesi del fatto
La fattispecie concreta esaminata della Corte di Appello di Milano riguarda un'azione di responsabilità, con la quale gli attori, in qualità di soci e creditori di una s.p.a. fallita, hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente subiti per le condotte (attive e omissive) di mala gestio attribuite all'amministratore unico (nonché fratello del socio-attore) e ai sindaci della società, condotte già censurate in sede penale ex artt. 216 e 223 l. fall. Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande degli attori, ritenendoli carenti di legittimazione attiva per l'inesistenza di un danno patrimoniale diretto subito dal socio e per la non ravvisabilità di un danno morale in capo a entrambi (oltre che, comunque, per difetto di allegazione e prova). I soccombenti hanno impugnato la sentenza di primo grado avanti alla Corte di Appello di Milano, lamentando, tra le altre contestazioni:
La questione controversa
La pronuncia in esame si inserisce in un complesso contenzioso di natura familiare e successoria, animato da una lunga serie di iniziative giudiziarie (in sede penale e civile) e stragiudiziali, promosse dal qui appellante nei confronti della madre (defunta) e del fratello (nonché attuale amministratore unico della società di famiglia fallita). Il punto focale del giudizio in esame attiene alla verifica della legittimazione attiva degli attori/appellanti, in qualità di soci e creditori della società fallita, a far valere delle pretese risarcitorie nei confronti dell'organo gestorio della s.p.a. poi fallita. Tale verifica presuppone, sul piano sostanziale, la ravvisabilità in capo a costoro di un danno morale e di un danno patrimoniale risarcibile ex art. 2395 c.c. Le soluzioni giuridiche adottate
Quanto al tema della ravvisabilità in capo al socio di un danno patrimoniale risarcibile, la Corte di Appello di Milano ribadisce l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. App. Milano, 9 dicembre 2003, in Società, 2004, 6, 733; Trib. Torino, 11 ottobre 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it), nonché confermato in dottrina (F. Bonelli, L'esercizio delle azioni di responsabilità, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1991, 4, 445; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2002, 2, 401; V. Pinto, La responsabilità degli amministratori per “danno diretto” agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, Torino, 2007, 893), in base al quale l'art. 2395 c.c. legittima il socio o il terzo, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione di risarcimento dei danni causati da atti colposi o dolosi dell'amministratore, a condizione che tali danni lamentati incidano direttamente sul patrimonio del socio o del terzo e non costituiscano il mero riflesso di quelli eventualmente cagionati al patrimonio sociale (cfr. Cass., 22 marzo 2010, n. 6870 con nota di L. Corradi, in Società, 2010, 10, 1185). Sussiste, invece, la legittimazione esclusiva della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia determinato effetti negativi sullo svolgimento dell'attività dell'ente e sul suo patrimonio (cfr. Cass., 14 febbraio 2012, n. 2087 con nota di A. Tencati, Cass. 2087/2012 – I terzi danneggiano socio o società?, in www.personaedanno.it, 2014; Cass., 24 dicembre 2009, n. 27346 con nota di M. Spiotta, La nozione di “danno diretto” -nella fattispecie, da negligente revisione- seconde le Sezioni unite, in Giur. it., 2010, 1084). È pacifico che tale lesione si riverberi sugli interessi economici del socio derivanti dalla partecipazione sociale, anche sotto forma di possibile diminuzione del valore della quota e compromissione della redditività della stessa; tuttavia si tratta di un danno solo indiretto, in quanto mero riflesso del danno subito dalla società, non suscettibile di autonoma risarcibilità in capo ai soci. Nel caso di specie, l'attore ha lamentato atti di distrazione e dissipazione del patrimonio della società da parte degli organi sociali, con riguardo ai quali - integrando in capo al socio danni solo “riflessi” - la Corte di Appello ha escluso la legittimazione attiva del socio/appellante [La Corte ha rilevato, inoltre, che già prima dell'instaurazione dell'azione risarcitoria in questione l'attore non risultava più socio, il che – secondo un certo orientamento – escluderebbe a priori la legittimazione del medesimo a esperire tanto l'azione sociale ex art. 2393 s.s. c.c. che l'azione individuale ex art. 2395 c.c. La cessazione della qualità di socio e/o creditore era conseguenza di una scrittura privata con la quale il socio/appellante cedeva la propria quota e i propri crediti nei confronti della società fallita al fratello, a fronte di un compenso pecuniario e della liberazione dalla fideiussione rilasciata dall'attore a garanzia dei debiti della società]. L'appellante, inoltre, ha ravvisato un danno diretto risarcibile nella mancata partecipazione al riparto fallimentare pro quota, che sarebbe stato cagionato dalla costrizione del socio, operata del fratello, a cedere a quest'ultimo i crediti del socio/appellante nei confronti della società, in cambio della rilevazione dalla fideiussione che molto probabilmente sarebbe stata escussa dalla banca beneficiaria, a causa del dissesto in cui gravava la società per effetto della mala gestio di amministratori e sindaci. La Corte tuttavia ha negato la sussistenza di un danno patrimoniale diretto in capo al socio, in quanto la cessione dei crediti, intervenuta prima dell'ammissione dei crediti al passivo fallimentare, avendo natura aleatoria e volontaria, è idonea a interrompere il nesso causale tra il danno asseritamente subito dal socio e le precedenti condotte illecite di amministratori e sindaci. Quanto poi al danno morale, la Corte di Appello, diversamente dal Tribunale, ha riconosciuto l'astratta configurabilità di un danno morale risarcibile in capo ai soci pregiudicati da condotte penalmente rilevanti poste in essere da amministratori e sindaci, posta la legittimazione processuale anche dei semplici soggetti danneggiati dal reato. Infatti, la Corte ha affermato che “potrebbe sostenersi, in via generale e in relazione al disposto dell'art. 240 l. fall. […], la legittimazione a reclamare il danno morale ai soli danneggiati dal reato di bancarotta fraudolenta che avessero riportato danni “diretti”, ulteriori e diversi, cioè incidenti su cespiti “altri” rispetto alla partecipazione sociale”. Ai sensi dell'art. 240, secondo comma, l. fall. - che prevede la legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta del creditore “che intenda far valere un titolo di azione propria personale” (analogamente alla disposizione in ambito societario contenuta nell'art. 2395 c.c.) - è stata peraltro ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile di azionisti e obbligazionisti per ottenere il risarcimento del danno morale ovvero dei danni non patrimoniali conseguenti al reato, risarcibili ex art. 185, secondo comma, c.p. (In tal senso si vedano Trib. Milano, 29 settembre 1983, in Foto it., 1984, II, 202; Cass. pen., 12 aprile 2005, n. 42608; Trib. Roma, 4 luglio 2011, n. 15469 -bancarotta Cirio. In dottrina Rossi Vannini, Sub art. 240, in Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare, Bologna, 1997, 143 e P. Filippi, La costituzione di parte civile del commissario straordinario e dei creditori concorsuali nel processo penale di bancarotta, in Fall., 2013, 8, 966). In ogni caso, la Corte ha sostenuto il difetto di allegazione e prova del danno morale, inteso come sofferenza morale o patimento d'animo per la perdita del patrimonio secolare appartenuto alla famiglia. Dai fatti, non contestati da parte attorea, si evince infatti che lo stesso attore, il quale nel giudizio in oggetto ha chiesto il risarcimento dei danni morali subiti, ha tenuto comportamenti contraddittori e ha contribuito al declino non solo del patrimonio, ma dello stesso buon nome della famiglia. Osservazioni
La distinzione tra danni “riflessi” (cfr. Cass., 23 giugno 2010, n. 15220) e danni “diretti” in capo a soci di società di capitali si fonda sul concetto di autonomia patrimoniale della persona giuridica e sulla netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, che rende tali patrimoni l'uno insensibile alle vicende dell'altro. (Per casistica di danni “diretti” si veda in giurisprudenza Cass., 3 aprile 2007, n. 8359 e Cass., 12 giugno 13766. In dottrina v. F. Bonelli, op. cit., 446-448 e A. Audino, Sub art. 2395, in Commentario breve al diritto delle società, diretto da A. Maffei Alberti, 2011, 682: tra le ipotesi più frequenti, le false comunicazioni sociali che inducono i soci ad acquistare o a sottoscrivere nuove azioni a un prezzo superiore a quello effettivo; cfr. anche Cass., 24 dicembre 2009, n. 27346, con nota di A. Fotticchia, Osservazioni in tema di illecito del terzo e danno riflesso nelle società di capitali, in Giur. comm., 2011, II, 259). Si è detto, tuttavia, che il socio è pregiudicato anche dal danno prodottosi nel patrimonio della società, che incide sulla redditività e sul valore della sua partecipazione sociale. E invero, in quanto danno riflesso, tale pregiudizio subito dal socio è ristorato - nella stessa maniera indiretta - quando la società ottiene il risarcimento del proprio danno. Trattandosi dunque di un unico danno, se si ammettesse la legittimazione dei soci a ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno. Il principio della “canalizzazione” del risarcimento del danno riflesso in favore della società si giustifica in ragione del valore dell'integrità del capitale sociale, che verrebbe aggirato qualora il risarcimento del danno fosse destinato al socio, determinando una illecita fuoriuscita di elementi dell'attivo del patrimonio sociale (V. Pinto, op. cit., 928 e Id., Illecito del terzo, danno riflesso e legittimazione dell'azionista, in BBTC, II, 147). Quanto ai danni “diretti” incidenti sulla sfera personale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ampliato il concetto tradizionale di danno “non patrimoniale”, così da ricomprendervi non solo il “danno morale soggettivo” (di cui alla sentenza annotata), ma anche qualsiasi danno da lesione di valori inerenti la persona, costituzionalmente garantiti (cfr. Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972). A tale stregua, di recente la Suprema Corte ha affermato la risarcibilità al socio, non solo dei danni patrimoniali cagionati da terzi (si pensi alla perdita di opportunità economiche e lavorative o alla riduzione del cd. merito creditizio), ma anche di quelli arrecati alla sua sfera personale, subiti come persona prima che come socio, quali il danno all'immagine e alla onorabilità (cfr. Cass., 11 dicembre 2013, n. 27733). Conclusioni
In sintesi, costituisce danno “diretto” risarcibile al socio dal terzo responsabile (qui amministratore unico e sindaci), indipendentemente dal fatto che un danno analogo possa essere subito anche dalla società o da tutti i soci, quel pregiudizio subito dal socio che non è ristorato dalla reintegrazione del danno in favore della società. Ciò tanto in presenza di danni patrimoniali, quanto di danni non patrimoniali, in ogni caso afferenti la sfera “personale” del socio danneggiato.
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