Assicurazione poliennale ultraquinquiennale: oneri di chiarezza della compagnia assicuratrice in merito alla riduzione del premio

Enrico Basso
28 Febbraio 2017

Oneri della compagnia assicuratrice in tema di contratti assicurativi poliennali non recedibili dal contraente prima del quinquennio.
Massima

In tema di contratti assicurativi poliennali non recedibili dal contraente prima del quinquennio, il principio di correttezza e trasparenza di cui all'art. 183, d.lg. n. 209/2005, da un lato, e l'obbligo di prova scritta del contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c., dall'altro lato pongono a carico della compagnia assicuratrice l'onere di indicare nella polizza, in modo chiaro ed esplicito, la riduzione del premio applicata rispetto ad analoga polizza di durata annuale. In difetto, il contraente potrà recedere prima del quinquennio, nulla valendo l'apposizione in calce alla polizza di generiche dichiarazioni dell'assicurato in merito alla consapevolezza della poliennalità del contratto e dell'avvenuta applicazione di una riduzione del premio.

Il caso

La causa è stata promossa da un'agenzia mandataria di compagnia assicuratrice di primaria importanza, per il mancato pagamento di premi assicurativi. In particolare, l'attrice aveva azionato due polizze multirischi di durata ultraquinquennale emesse nel 2011. La società contraente aveva esercitato il diritto di recesso prima del quinquennio, con comunicazione inviata prima della scadenza dell'annualità in corso. Tuttavia l'agenzia aveva ritenuto che, trattandosi di polizze poliennali ultraquinquennali, la società contraente non avesse il diritto di recedere, avendo dichiarato in calce alla polizza «di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale, ai sensi della l. n. 99 del 23 luglio 2009 con riduzione del premio».

La questione

Come noto, l'art. 21 della l. 23 luglio 2009 n. 99 (applicabile al caso di specie ratione temporis) è intervenuto a parziale modifica dell'art. 1899 c.c., che ora recita «l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata». Quindi, per le polizze di durata ultraquinquennale, il Legislatore ha eliminato la possibilità dell'assicurato di recedere annualmente, salvi i casi in cui la polizza non preveda uno sconto del premio rispetto a un'identica polizza di durata annuale; ciò, evidentemente, in ragione del maggiore impegno contrattuale profuso dal contraente debole. La norma, tuttavia, non precisa se e come la polizza debba dare atto della riduzione di premio applicata in ragione della poliennalità, con quanto ne consegue in punto di prova.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto opportuno fare chiarezza sulla questione del recesso, pur avendo già ritenuto assorbente, nel caso di specie, l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti in questione ai sensi dell'art. 1901, comma 3, c.c. (in quanto la causa era stata introitata dopo il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza della rata del premio).

In particolare, si è affermata la legittimità del recesso esercitato dalla società convenuta prima dello scadere del quinquennio, sulla scorta dei seguenti rilievi:

1) nessuna delle polizze azionate dall'attrice conteneva l'indicazione scritta ed espressa della riduzione del premio praticata rispetto ad analoghe polizze di durata annuale;

2) la riduzione del premio non può essere provata dall'agenzia di assicurazioni mediante allegazione di altre polizze da utilizzarsi ai fini di un raffronto, perché, quand'anche idonee per caratteristiche intrinseche, si tratterebbe di allegazioni ininfluenti (« lo sconto dev'essere espressamente indicato nel contratto di assicurazione (soggetto come noto alla forma scritta ad probationem) e di conseguenza è del tutto irrilevante il raffronto effettuato con altri distinti contratti»).

3) in ogni caso, non vale a sopperire l'omessa indicazione scritta nei contratti di assicurazione dello specifico sconto praticato con indicazione della relativa misura ridotta rispetto alla tariffa prevista per la medesima copertura ma per contratto di durata annuale il fatto che nelle polizze sia stata inserita la dichiarazione della società contraente con la quale quest'ultima dichiarava «di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale, ai sensi della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 con riduzione del premio; pertanto se il contratto supera i cinque anni è disdettabile trascorso il quinquennio con effetto per l'annualità successiva». A una siffatta dichiarazione, infatti, non può riconoscersi valenza negoziale ma meramente ricognitiva, trattandosi di una dichiarazione di scienza senza alcun valore confessorio, in assenza di animus confitendi.

In tale contesto, stanti le numerose segnalazioni provenienti da consumatori che lamentavano il rifiuto delle imprese di assicurazione di concedere il recesso da contratti di assicurazione poliennale, l'IVASS era intervenuta con circolare del 5 novembre 2013 (prot. n. 51-13-000604) con cui, richiamati i principi di correttezza e trasparenza che, in base all'art. 183 deld. lg. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), devono improntare le relazioni con i contraenti e gli assicurati, ammoniva le compagnie assicuratrici a «indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata per il contratto di durata poliennale, nonché dare evidenza della circostanza che, a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale». Ciò in quanto «solitamente le imprese non riportano in polizza la misura dello sconto né richiamano espressamente la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni; in altri casi le imprese fanno dichiarare all'assicurato di avere beneficiato di una riduzione di premio, senza indicarne le conseguenze. Quando il consumatore chiede di recedere, le imprese eccepiscono l'impossibilità di accordare il recesso, in quanto il contratto ha beneficiato dello sconto previsto dalla norma».

Osservazioni

A parere di chi scrive, il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibilmente che, in caso di contratti assicurativi poliennali non recedibili dal contraente prima del quinquennio, il principio di correttezza e trasparenza di cui all'art. 183 del d. lg. n. 209/2005 da un lato e l'obbligo di prova scritta del contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c. dall'altro lato, pongano a carico della compagnia assicuratrice l'onere di indicare nella polizza, in modo chiaro ed esplicito, la riduzione del premio applicata rispetto a un'analoga polizza annuale. In difetto, il contraente potrà recedere prima del quinquennio, nulla valendo l'apposizione in calce alla polizza di generiche dichiarazioni dell'assicurato in merito alla consapevolezza della poliennalità del contratto e dell'avvenuta applicazione di una riduzione del premio.

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