L’equivoco interpretativo del concetto di danno biologico di lieve entità
Enrico Pedoja
28 Settembre 2015
La sentenza Cass. civ., n. 11851/2015 ripropone la problematica non risolta dell'effettiva definizione medico legale del danno biologico di lieve entità nel contesto applicativo dell'art. 139 Cod. Ass., che definisce il danno biologico da micro permanente quale «lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sull'attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato».
Elementi costitutivi medico legali del Bareme di Legge (D.m., 3 luglio 2003)
Va preliminarmente ricordato che i parametri tecnici inseriti nel Bareme di Legge del D.m. 3 luglio 2003 («tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità»), finalizzati all'accertamento medico legale della lesione permanente di lieve entità all'integrità psicofisica della persona, facevano – e fanno tuttora riferimento – esclusivamente a “variabili” di disfunzionalità anatomica, espresse esclusivamente come percentuali di menomazione rispetto al 100% del valore biologico anatomo funzionale di qualsiasi individuo.
In sostanza riferimenti di ordine “quantitativo”, privi di alcuna valenza discriminativa rispetto alle generiche ricadute “esistenziali” sulla vita quotidiana di qualsiasi danneggiato, sia sul “fare personale”, sia sul “sentire” dello stesso, rispetto a quella determinata condizione menomativa accertata dal medico legale.
Sofferenza intrinseca: componente qualitativa del danno biologico
In nessun caso il solo valore percentualistico della menomazione individuato dal medico legale giustifica, di per sé, eventuali specifiche ricadute dinamico relazionali del leso, derivando queste ultime non tanto dalla menomazione in sé considerata, bensì dal rapporto della stessa rispetto a “specifiche” componenti esistenziali del danneggiato.
Ne consegue la sussistenza di una costante condizione di «generica sofferenza intrinseca ad una determinata condizione menomativa», che rappresenta una componente costante del danno biologico, comune a qualsiasi individuo, portatore di un determinato stato menomativo, mentre solo occasionalmente può sussistere una distinta ed ulteriore componente di sofferenza personale, non accertabile dal medico legale, come tale riconducibile a specifici e differenti riscontri probatori di natura esistenziale (già da tempo definiti nel comma 3° dell'art. 139 Cod. Ass.).
Tornando alle problematiche applicative della normativa va ricordato che il citato Bareme medico legale annesso al D.m. 3 luglio 2003 per la valutazione medico legale delle menomazioni tra 1 e 9 punti di invalidità permanente aveva, all'epoca della sua stesura, una determinata logica giuridica ed una sua determinata valenza medico legale in relazione alla coeva ed autonoma sussistenza liquidativa del danno morale, che veniva definito dal Giudice nel contesto della sua potestà liquidativa (cosiddetta via equitativa), finalizzata ad integrare nel risarcimento proprio quegli aspetti di “generica sofferenza” correlata alla sola invalidità permanente biologica accertata dal medico legale.
La normativa consentiva altresì la possibilità di una ulteriore personalizzazione del risarcimento, con incremento liquidativo fino ad 1/5 per specifiche condizioni soggettive del danneggiato.
Il successivo riassetto giurisprudenziale del danno alla persona nell'ambito unitario del “danno non patrimoniale” (vedi cd. “Sentenze Gemelle” : Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass., n. 26973/2008 ; Cass., n. 26974/2008; infine, Cass, n. 26975/2008) ha di fatto determinato la necessità di una più adeguata ridefinizione di tutte le possibili componenti del danno alla persona non patrimoniale ed in primis di quella costituita dal danno biologico nel rispetto fondamentale del diritto alla salute.
Basi medico legali della valutazione del danno: inabilità temporanea, invalidità permanente
Le componenti naturalistiche del danno alla persona di competenza valutativa medico legale, come già discusso in precedente articolo ["Lesioni di lieve entità": problematiche valutative medico-legali dopo la pronuncia della Consulta (C. Cost. n. 235/2014)in Ri.Da.Re.] sono rappresentate dalla “lesione, malattia e menomazione”.
I principi tecnici si basano quindi sulla valutazione:
della componente relativa all'evoluzione clinica della lesione fino alla sua stabilizzazione (definita con la inabilità temporanea biologica);
della componente menomativa disfunzionale anatomica e/o psichica con riferimento ai Baremes medico legali (invalidità permanente biologica).
Si deve ribadire che in nessun caso i parametri utilizzati dal medico legale in osservanza all'applicazione dei Baremes, presentano riferimenti discriminativi dell'effettiva incidenza dei postumi sulla qualità di vita quotidiana di qualsiasi danneggiato portatore di una determinata menomazione, né tantomeno sul grado di sofferenza ad essa correlata.
Integrazioni liquidative della componente sofferenza intrinseca alla luce dei principi espressi dalle “Sentenze Gemelle”
Se da un lato, a seguito dei principi espressi dalla Suprema Corte, vi è stato un primo tentativo di correzione dei parametri di liquidazione delle lesioni di non lieve entità da parte dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, integrando in via automatica la componente di generica sofferenza intrinseca – menomazione correlata – (da cui la stesura delle note tabelle tuttora utilizzate per la liquidazione di tale voce di danno), si deve prendere atto, tuttavia, che, nel contesto liquidativo dell'art. 139 Cod. Ass., non si è verificata alcuna revisione oggettiva dei parametri idonei all'esatta determinazione della componente “base” del danno biologico di lieve entità, in quanto il prevalente orientamento giurisprudenziale (soprattutto nell'ambito dei Giudici di Pace) ha mantenuto l'autonoma liquidazione del danno morale che, seppur empiricamente e talora con anomala discrezionalità, consentiva di equilibrare la componente risarcitoria connessa alle citate variabili di sofferenza intrinseca, lesione e menomazione correlata.
Integrazioni valutative della componente sofferenza intrinseca del Bareme di Legge
Dal 2009 vi è stato un primo impulso valutativo medico legale, nel contesto dell'entourage Triveneto (successivamente sostanzialmente condiviso concettualmente anche nel contesto medico legale specialistico milanese) con il quale si è iniziato ad inserire, oltre alla valutazione percentualistica dell'invalidità permanente biologica, anche distinti parametri tecnici di ordine qualitativo, connessi alla variabile «sofferenza intrinseca», ritenuti utili dall' Operatore ( dal Giudice e , in fase extragiudiziaria, anche dall' Avvocato) in quanto finalizzati ad una più adeguata integrazione risarcitoria del danno biologico base.
Val la pena di ricordare che in quasi la totalità delle sedi di merito dei Tribunali del Veneto e in molte sedi limitrofe, nonché presso le Sezioni Civili del Tribunale di Milano il parametro tecnico è diventato parte integrante del quesito peritale (e dello stesso contraddittorio tra le parti) rappresentando elemento “tecnico “ritenuto indispensabile da parte del Giudice per un ottimale assestamento dei parametri del danno non patrimoniale.
Incongruità applicativa del Bareme di Legge alla luce della Sentenza C. cost., n. 235/2014
L'avvento della Sentenza C. cost., n. 235/2014, in tema di liquidazione del danno di lieve entità exart. 139 Cod. Ass., condiziona un'attenta riflessione e rivisitazione medico giuridica del concetto di danno biologico di lieve entità.
La Consulta, infatti, ha chiaramente sancito che la componente “sofferenza” è parte integrante del danno biologico, negando l'autonoma sussistenza del danno morale, ma non ha chiarito su quale parametro tecnico debba ancorarsi di fatto tale riscontro, posto che il Bareme di Legge in vigore, valutando esclusivamente la componente “menomativa” (invalidità permanente biologica), non determina quale sia la correlata componente del “danno biologico”, concernente la correlata sofferenza connessa a quella determinata menomazione.
Ciò rappresenta chiaramente unaevidente incongruità applicativa delle attuali tabelle di Legge in quanto, alla luce del principio espresso dalla Corte Costituzionale, le stesse risultano di fatto inidonee ad offrire al Giudice un parametro tecnico adeguato a definire l'effettivo danno biologico risarcibile, come tale costituito sia dalla componente menomativa, sia dalla correlata generica sofferenza ad essa connessa.
Detta componente (generica sofferenza intrinseca ad ogni danneggiato portatore di una determinata ed accertata invalidità permanente biologica) diventa quindi una variabile medico legale, che – come tale – prevede una determinazione di natura tecnica e non Giuridica, risultando quindi inapplicabili i limiti indicati per il terzo comma dell'art. 139 Cod. Ass. ove l'ipotesi di danno fa riferimento esclusivamente a personali condizioni soggettive del danneggiato, che - rattandosi di “ sofferenza peculiare del leso, ovvero di «sofferenza specifica/ danneggiato correlata» -, non è la variabile di sofferenza generica direttamente connessa alla condizione lesiva e menomativa accertata dal medico legale.
Equivoco interpretativo tra medico legale e giurista del concetto di “lesione di lieve entità” e “danno biologico di lieve entità”
Tale presupposto tecnico porta altresì a non poter condividere – sotto il profilo scientifico applicativo medicolegale - quanto affermato dal Consigliere Travaglino in Cass., sez. III,sent., 6 giugno 2015, n. 11851 (ove si prospetta l'ipotesi di mantenimento della componente del danno morale per le lesioni di lieve entità, sebbene su parametro limitato al 20% del danno biologico) proprio per la considerazione che la variabilità “qualitativa” della sofferenza soggettiva intrinseca – menomazione correlata riferibile alle Voci tabellate, condiziona ,dal punto di vista tecnico, degli adeguamenti integrativi alla IP biologica, talora oggettivamente non compatibili – secondo criterio di equivalenza- col limite del 20% -, soprattutto per le fasce di invalidità comprese tra il 5% ed il 9% (come è emerso dalla revisione casistica di 8 mila casi di valutazione del danno da sofferenza intrinseca - menomazione correlata, espletata dalla Società Medico Legale Triveneta - La sofferenza psicofisica nel danno alla persona. Metodologia valutativa medico legale, Rimini, Pedoja/Pravato in collaborazione con Società Medico Legale Triveneta – maggio 2013)
Un discorso analogo, ma distinto, si impone anche per la componente di “sofferenza intrinseca lesione correlata” (ovviamente del tutto svincolata dal concetto di lesione di lieve o non lieve entità, in quanto connessa allo stato di malattia e non di menomazione), che consente una idonea definizione risarcitoria dei distinti parametri di risarcimento della inabilità temporanea biologica.
Necessità di revisione tecnica del concetto medico legale di danno biologico di lieve entità
Allo stato appare dunque inevitabile – in osservanza ai principi Costituzionali ed anche in previsione di una prossima revisione della normativa (D.d.l. Concorrenza) – una modifica del Bareme di Legge delle cosiddette “micro” ( art 139 Cod. Ass.) al fine di ottenere parametri completi per la definizione integrale medicolegale del danno biologico di lieve entità ( quindi non basati sul solo parametro della invalidità permanente biologica) , come tali idonei a consentire il giusto il risarcimento del danno , evitando sperequazioni risarcitorie della componente base del risarcimento.
La Società Medico Legale Triveneta ha recentemente proposto una revisione del Bareme di Legge (La proposta della Società Medico Legale Triveneta: il nuovo Barème sul danno biologico di lieve entità,in Ri.Da.Re.) basata su presupposti tecnici di integrazione della componente sofferenza intrinseca – menomazione correlata: detta revisione, valutando gli aspetti qualitativi del danno biologico, ha condizionato la fuoriuscita dal Bareme di Legge di alcune voci di danno allo stato definite di lieve entità (vedasi ad esempio la perdita del testicolo in età puberale, la perdita dell'olfatto, i danni estetici di moderata entità, il disturbo di adattamento cronico di moderata entità, ecc.), mentre alcune voci già individuate nell'attuale Bareme hanno consentito di integrare nella stessa invalidità permanente biologica anche la componente di sofferenza intrinseca (vedasi ad esempio gli esiti di trauma minore del collo o del rachide lombare, gli esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate in assenza di deficit dell'escursione articolare, la sindrome algica da esiti anatomici di frattura costale singola o multipla, ecc.).
In sintesi la revisione del concetto medicolegale di “danno alla persona” integrante le componenti di menomazione e sofferenza intrinseca correlata determina una significativa differenza interpretativa tra definizione tecnica di “lesione/menomazione di lieve entità” e “danno biologico di lieve entità" essendo dimostrato che , nei casi di IP superiori al 5% la componente “ qualitativa” del danno biologico non varia in maniera proporzionale all'incremento del parametro di “disfunzionalità anatomica”, diventando talora danni definibili «di non lieve entità» , mentre , al contrario alcune voci di Invalidità permanente biologica tabellate, comprese entro il 2-3%, possono autonomamente integrare entrambe le componenti di danno biologico , in quanto al limite interpretativo tecnico tra "menomazione e modesto disagio esistenziale".
La valutazione medicolegale della invalidità permanente biologica integrata con la sofferenza ad essa correlata assume infine particolare rilievo per i danni “compositi” allorché il danno biologico venga calcolato , secondo esclusivo riferimento tabellare, con la stima complessiva di piccole componenti menomative, assumendo la componente «sofferenza intrinseca correlata» parametro oggettivamente discriminante rispetto ad analoghe percentuali di IP conseguenti ad un'unica menomazione
Per arrivare all'ipotetico paradosso di definire, con l'applicazione dell'attuale Bareme «lesione di non lieve entità» , quindi non assoggettata ai presupposti normativi dell'art 139 Cod. Ass. , un danno composito di plurime micro permanenti , rispetto ad una condizione menomativa , stimata solo sui parametri della invalidità permanente, derivante da evento lesivo unico , ma correlabile ad una significativa componente di “ sofferenza intrinseca”
La materia in questione necessita dunque – soprattutto in previsione delle prossime modifichelegislative- di una necessaria revisione tecnico scientifica medicolegale dei parametri di stima del «danno biologico» in stretta connessione con gli Operatori deputati alla liquidazione del «danno alla persona di lieve entità», al fine di chiarire l'equivoco interpretativo medico - giuridico tra «lesione di lieve entità» e «danno biologico di lieve entità» , da cui la Proposta Triveneta di modifica tecnica del Bareme di legge del D.m., 3 luglio 2003.
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Sommario
Elementi costitutivi medico legali del Bareme di Legge (D.m., 3 luglio 2003)
Basi medico legali della valutazione del danno: inabilità temporanea, invalidità permanente
Integrazioni liquidative della componente sofferenza intrinseca alla luce dei principi espressi dalle “Sentenze Gemelle”
Incongruità applicativa del Bareme di Legge alla luce della Sentenza C. cost., n. 235/2014
Equivoco interpretativo tra medico legale e giurista del concetto di “lesione di lieve entità” e “danno biologico di lieve entità”
Necessità di revisione tecnica del concetto medico legale di danno biologico di lieve entità